Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.2018 14.2018.36

12 luglio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,282 parole·~11 min·3

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Fattura relativa alle tasse di soggiorno e di promozione turistica intestata a un’entità diversa dall’escusso

Testo integrale

Incarto n. 14.2018.36

Lugano 12 luglio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 11 dicembre 2017 dalla

CO 1  

contro

 RE 1   

giudicando sul reclamo del 6 marzo 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 febbraio 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 settembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'885.– oltre agli interessi del 5% dal 19 settembre 2017 e di fr. 30.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente la “fattura n. __________ per tasse di soggiorno e promovimento turistico 2015” e l’“aggiunta spese di richiamo”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 dicembre 2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17 febbraio 2018. Su invito del primo giudice, il 21 febbraio 2018 l’istante ha presentato una replica, con la quale ha confermato la sua domanda.

                                  C.   Statuendo con decisione del 27 febbraio 2018, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via “provvisoria” l’opposizione interposta dalla parte convenuta sia per gli importi richiesti sia per le spese di precetto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 178.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2018 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Chiamata ad esprimersi in particolare sulla base legale e decisionale sulla quale ha fondato la domanda per le spese di richiamo, nelle sue osservazioni del 28 marzo 2018 l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, rilevando in particolare che l’avvertenza in merito alle spese di sollecito di fr. 30.– in caso di terzo sollecito risultano dalla fattura stessa.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 marzo 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 28 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto sono pertanto irricevibili, poiché presentati per la prima volta col reclamo, la lettera del 24 novembre 2017 trasmessa dallo Studio Fiduciario __________ SA di __________ ai proprietari del Condominio La__________ e i relativi allegati (doc. 3-4), nonché la fotocopia della raccomandata trasmessa dall’CO 1 ad PINT1 1 (doc. 8).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rigettato l’oppo­­sizione in via provvisoria (e non definitiva come richiesto dal­l’istante) senza particolare motivazione, limitandosi a riferirsi genericamente ai “mezzi di prova prodotti”, alle osservazioni del­l’escusso e alla replica dell’escutente, senza però determinarsi in merito.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 sostiene di aver sottoscritto un contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore alberghiero e della ristorazione (CCNL) con la PI 1 in qua­lità di gerente dell’Albergo __________ ad __________. Pur non negando di aver provveduto a incassare – unitamente ad altri collaboratori – le tasse di soggiorno corrisposte dai clienti, egli ritiene che nella sua veste di semplice impiegato non spettava a lui riversare le stesse all’istante, bensì ad PINT1 1 quale rappresentante della suddetta società. A quest’ultimo il reclamante attribuisce infatti il ruolo di “datore d’alloggio” responsabile del riversamento della tassa di soggiorno all’escutente in virtù dell’art. 21 cpv. 3 della legge cantonale sul turismo (LTur). Contesta inoltre di aver mai preso visione delle fatture scoperte trasmesse all’in­­dirizzo dell’albergo né di essere mai stato autorizzato a effettuare pagamenti, dal momento che simili operazioni avvenivano tra­mite la responsabile della contabilità o dallo stesso PINT1 1.

                                   5.   Nelle sue osservazioni al reclamo, in sintesi l’CO 1 sottolinea il ruolo di gestore rivestito dall’escusso al momento dell’emissione della fattura in oggetto, motivo per cui – quale “datore di alloggio” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento della Legge sul Turismo (RLTur) – spettava a lui il compito d’incassare e riversare la tassa di soggiorno all’istante. Per quanto concerne le spese di richiamo, l’escutente osserva che già in calce alla fattura stessa vi era l’avvertenza che, in caso di terzo sollecito, sarebbero stati addebitati fr. 30.–, ciò che è poi avvenuto con l’ultimo richiamo trasmesso all’escusso il 25 febbraio 2016 senza alcuna contestazione da parte sua.

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Il giudice è anche tenuto a decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016, con­sid. 7 e 7.3).

                                6.1   Nella fattispecie, occorre anzitutto notare che il debitore indicato sul precetto esecutivo (doc. 12), RE 1, non corrisponde al debitore menzionato sulla fattura prodotta dall’istante come titolo di rigetto (doc. 3), ovvero l’“Albergo __________”. In mancanza d’identità tra debitore ed escusso l’opposizione non sarebbe dovuta essere rigettata.

                                6.2   Certo, l’Albergo __________ di __________ non pare avere personalità giuridica propria (perlomeno non è iscritto a registro di commercio). Dalla fattura appena citata non si evince però quale sarebbe la persona responsabile del pagamento per conto dell’Alber­­go. Non si disconosce che secondo l’istante il “datore di alloggio” ai sensi dell’art. 9 RLTur (RL 941.110) sarebbe il gestore, ovvero nel caso in esame RE 1, giacché per “datori d’allog­­gio” s’intendono i “gestori professionali di alloggi quali alberghi, campeggi, villaggi di vacanza, ostelli e simili […]”, i quali, ai sensi dell’art. 12 RLTur, sono tenuti segnatamente a “incassare la tassa di soggiorno presso l’ospite e a riversarne l’importo alle CO1” secondo le modalità definite da quest’ultime; ora proprio RE 1 risulta essere stato a quel tempo gerente dell’Albergo __________ secondo l’“autorizzazione alla gerenza per esercizio con alloggio” rilasciata l’11 giugno 2015 dal Servizio cantonale autorizzazioni, commercio e giochi (doc. 1 accluso all’istanza).

                                         Tali deduzioni, tuttavia, non risultano direttamente dalla decisione/fattura del 2015 e il giudice del rigetto dell’opposizione – come l’autorità giudiziaria superiore – non è competente per interpretare la decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo sulla base di altri documenti cui essa non rinvia. Non può infatti completare una decisione lacunosa o imprecisa (DTF 143 III 569 consid. 4.3.2; 134 III 659 consid. 5.3.2), poiché incombe al giudice che l’ha emessa interpretarla (DTF 138 III 585 consid. 6.1.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 12 ad art. 80 LEF), nella misura in cui si era effettivamente pronunciato sulla questione litigiosa (DTF 143 III 570 consid. 4.3.2).

                                6.3   D’altronde, il giudice del rigetto non può tenere conto delle spiegazioni fornite dall’autorità istante nella procedura di rigetto. La decisione incompleta o imprecisa può essere sanata solo con una nuova decisione formale (che interpreta o sostituisce quella precedente carente). L’escusso deve infatti avere la possibilità di contestare le precisazioni o i completamenti apportati dall’autori­­tà istante con un ricorso all’autorità competente nel merito. Nel caso specifico, i diritti di difesa dell’escusso costituiscono del resto proprio un motivo supplementare per cui l’istanza avrebbe dovuto essere respinta, siccome non è dato di sapere a chi è stata notificata la fattura/decisione intestata all’Albergo __________, al suo gerente, a un altro dipendente della PI 1 (segnatamente il responsabile della contabilità) oppure ad PINT1 1, socio gerente della società con firma individuale fino al 2 dicembre 2015. Non è quindi dimostrato che RE 1, che lo nega, abbia effettivamente avuto la facoltà d’impugnare la decisione in questione.

                                6.4   Ciò posto, il reclamo va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza, fermo restando che l’CO 1 conserva la facoltà di emettere una nuova decisione sulla tassa di soggiorno e promovimento turistico 2015 posta in esecuzione, debitamente motivata in funzione delle censure sollevate in questa sede, e di notificarla al debitore chiaramente identificato, in modo tale da poi poter procedere in via esecutiva senza ulteriori intoppi.

                                   7.   A scanso di possibili equivoci futuri, occorre ricordare che con l’entrata in vigore della legge sul turismo del 2014 è stata fatta chiarezza sul fatto che le decisioni di tassazione passate in giudicato sono titoli di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 37 LTur), mentre la disposizione precedente – secondo cui tali decisioni costituivano riconoscimenti di debito giusta l’art. 82 LEF (art. 38 vLTur del 30 novembre 1998) – risultava in palese contrasto con il diritto federale, che consente al creditore in possesso di un titolo esecutivo di ottenere il rigetto definitivo e non provvisorio (sentenza della CEF 14.2015.215 del 7 marzo 2016, consid. 5.2/a). Il primo giudice è pertanto incorso in un (altro) errore nel rigettare in via provvisoria – anziché definitiva come correttamente preteso dall’istante – l’opposizione interposta da RE 1.

                                         D’altronde, la decisione (in concreto il doc. 3) contenente l’avver­­tenza al destinatario che una spesa di richiamo di fr. 30.– gli verrà addebitata nel caso in cui si rendesse necessario un terzo sollecito non costituisce una decisione per spese di richiamo per definizione non ancora sorte, mentre un semplice richiamo (come il doc. 4) non è parificabile a una decisione in assenza di una designazione come tale o perlomeno della menzione dei rimedi giuridici (sentenza della CEF 14.2015.153 del 17 dicembre 2015 consid. 5.1, massimata in RtiD 2016 II 649 n. 36c). È del resto dubbio che una simile spesa sia sorretta da una base legale sufficiente, la Legge sul turismo (LTur) e il relativo Regolamento (RLTur) risultando silenti al riguardo.

                                         Infine, sulle spese esecutive decide l’Ufficio d’esecuzione – non il giudice del rigetto – con competenza esclusiva (art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

                                   8.   In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non avendo RE 1 formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), né in prima sede né in seconda.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'915.– (fr. 1'885.– + fr. 30.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivo n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 178.–, già anticipata dalla parte istante, è posta a suo carico.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del­l’CO 1.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –      .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2018.36 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.2018 14.2018.36 — Swissrulings