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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.06.2018 14.2018.32

27 giugno 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,339 parole·~7 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Allegazione nuova dell’escutente secondo cui il pagamento eccepito dall’escusso non concernerebbe il contributo per la formazione professionale posto in esecuzione (ma dell’anno successivo)

Testo integrale

Incarto n. 14.2018.32

Lugano 27 giugno 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Pfister

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 0321-2017-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 23 novembre 2017 dall’

RE 1  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 1° marzo 2018 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 19 febbraio 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, l’allora associazione PI 1 (che nel frattempo ha cambiato la propria ragione sociale in RE 1) ha escusso la CO 1 per l’incasso di 1) fr. 200.– oltre agli interessi del 6% dal 29 luglio 2016, di 2) fr. 18.90 e di 3) fr. 130.–, indicando quali titoli di credito: “ 1. Fattura n° 4150538 del 30.06.2016 Sentenza del: 22.11.2016, 2. Fattura n° 4150538 del 30.06.2016 Sentenza del: 22.11.2016, 3. Umtriebsspesen gem. Art. 106 OR”.

                                  B.   Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 novembre 2017 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 dicembre 2017. Invitata a esprimersi in replica, la parte istante è rimasta silente.

                                  C.   Statuendo con decisione del 19 febbraio 2018, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 100.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2018 per ottenerne l’annul­­lamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 1° marzo 2018 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 20 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         Nella fattispecie, la reclamante non ha formulato alcuna replica alle osservazioni della controparte nonostante il Giudice di pace le avesse fissato un termine per farlo, sicché tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo che non erano già state formulate nell’istanza sono da considerare nuove e pertanto irricevibili in questa sede.

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione del 22 novembre 2016, munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, fornita dall’escutente costituisce un valido titolo di rigetto. Egli ha però anche accolto l’eccezione d’estin­­zione del debito formulata dalla CO 1, sulla quale l’RE 1 è rimasta silente.

                                   4.   Nel reclamo, l’RE 1 conferma che la CO 1 ha effettivamente versato fr. 200.– quale contributo al fondo per la formazione professionale. L’escutente ritiene però che quell’importo si riferisca ai contributi per l’anno 2017, mentre la quota pure di fr. 200.– per l’anno 2016, per l’incasso della quale è stata avviata la procedura esecutiva, non è ancora stata corrisposta.

                                        5.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi).

                                         Nel caso specifico, con la risposta all’istanza la CO 1 ha dimostrato di avere corrisposto all’RE 1 il 24 aprile 2017 fr. 200.–, corrispondenti all’(unico) importo del con­tributo del 2016 stabilito nella decisione emessa il 22 novembre 2016 dall’RE 1 (doc. D). L’estratto conto accluso a tale risposta costituisce la prova dell’avvenuto pagamento nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF. D’altronde, la reclamante non lo contesta, ma sostiene che il pagamento effettuato concerne il contributo per il 2017 e non quello per il 2016, a suo dire tutt’ora scoperto. Il problema è che si tratta di allegazione nuova, che non può essere presa in considerazione in questa sede (sopra consid. 1.2). In assenza di specifica indicazione sull’ordine di pagamento o in un’eventuale quietanza, del resto, tale pagamento andava imputato al credito scaduto per primo (art. 87 cpv. 1 CO), ovvero quello riferito al 2016 e non al 2017. Il giudizio impugnato merita quindi conferma.

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), da ritenersi totale per la reclamante, il pagamento del credito essendo avvenuto prima che l’escutente avviasse la procedura esecutiva, il 19 maggio 2017. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 348.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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