Incarto n. 14.2018.216
Lugano 2 settembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa__________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 ottobre 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 10 dicembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) della Regione Moesa, Roveredo (GR), il 9 ottobre 2018 la CO 1) ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'675.– più interessi e spese.
B. Nel termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni e le parti non hanno chiesto d’indire un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 10 dicembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dall’11 dicembre 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di notifica tramite la polizia di fr. 30.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha provvisoriamente concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Nelle osservazioni 23 gennaio 2019 al reclamo, la controparte ha segnalato che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Roveredo aveva confermato di volerle riversare nei prossimi giorni la somma di fr. 3'719.15 ricevuta a saldo della sua esecuzione, sicché ha dichiarato di non avere obiezioni contro la revoca del fallimento.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 dicembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 17 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, siccome il termine è scaduto per legge il terzo giorno utile dopo la fine delle ferie natalizie (dal 18 al 31 dicembre 2018: art. 56 n. 2 LEF), ossia venerdì 4 gennaio 2019 (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49).
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame si evince dalle osservazioni dell’istante al reclamo che la sua esecuzione è stata tacitata grazie alla somma di fr. 23'000.– versata dal socio e gerente della reclamante il 24 dicembre 2018 sul conto dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona (doc. C e I acclusi al reclamo), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto alla luce dell’art. 32 cpv. 2 LEF, secondo cui un termine si reputa osservato se prima della sua scadenza è adito un ufficio di esecuzione o dei fallimenti incompetenti.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 21 dicembre 2018) prodotto dalla reclamante (doc. G) si evince che nei suoi confronti erano pendenti 39 esecuzioni per oltre fr. 200'000.– complessivi, di cui nove già sfociate in attestati di carenza di beni (ACB) per complessivi fr. 27'586.15, due in pignoramenti infruttuosi e una in una comminatoria di fallimento. La reclamante ha però evidenziato come le esecuzioni inoltrate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che ha poi precisato essere quelle sfociate in pignoramenti infruttuosi (n. __________ e __________) – eseguiti in via rogatoria a favore dell’UEF della Regione Moesa – e nell’ACB n. __________, riguardino imposte sul valore aggiunto relative ai primi tre trimestri del 2017, fondate su tassazioni d’ufficio che sono successivamente state rettificate dopo ch’essa, solo il 31 dicembre 2018, aveva inoltrato i rendiconti del primo e del terzo trimestre. La Camera ha verificato d’ufficio che l’ACB è stato cancellato il 30 aprile 2019.
Sennonché nel frattempo sono stati emessi nuovi ACB, che attualmente ammontano a sedici per complessivi fr. 21'750.70. Il deposito di fr. 23'000.– costituito dalla reclamante presso l’UE di Bellinzona, ridottosi a fr. 19'280.85 dopo il pagamento di esecuzioni per le quali l’UEF della Regione Moesa aveva inoltrato una rogatoria di pignoramento, è pertanto insufficiente a estinguere tutti gli ACB. È però verosimile che l’AFC rimborserà a breve alla reclamante oltre fr. 4'000.– sulla scorta dei predetti nuovi conteggi, ciò che consentirà anche di estinguere l’esecuzione giunta allo stadio della comminatoria di fallimento (n. __________) per poco più di fr. 800.–. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia verosimilmente compromessa a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato, fermo restando che l’UE di Bellinzona farà capo al deposito ancora in suo possesso per estinguere gli ACB più datati, conformemente alla volontà espressa nel reclamo dal socio e gerente della RE 1 e sull’ordine di pagamento del 24 dicembre 2018 (doc. I).
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa avanzato una richiesta motivata al riguardo.
La tassa di giustizia di primo grado e le spese di notifica dell’istanza tramite polizia saranno riversate all’istante prelevandole sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 dicembre 2018 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.– e le spese di notifica dell’istanza tramite polizia, di fr. 30.–, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
4. L’Ufficio di esecuzione di Bellinzona procederà a cancellare gli attestati di carenza di beni rilasciati a carico della RE 1 nell’ordine cronologico della loro emissione facendo capo alla somma residua depositata dal suo socio e gerente __________ il 24 dicembre 2018.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 190.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 110.–, è versata alla CO 1 quale rimborso delle spese processuali di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).