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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.01.2019 14.2018.208

16 gennaio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·903 parole·~5 min·4

Riassunto

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua pronuncia

Testo integrale

Incarto n. 14.2018.208

Lugano 16 gennaio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 14 novembre 2018 dalla

CO 1  

contro

RA 1, __________ (titolare della ditta individuale RE 1, __________  patrocinata dall’avv. PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2018 presentato da RA 1 contro la decisione emessa il 12 dicembre 2018 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 14 novembre 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento di RA 1, titolare della ditta RE 1, per il mancato pagamento di fr. 1'300.– più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 12 dicembre 2018 nessuno è com­parso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 12 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RA 1 dal medesimo giorno alle ore 10:30, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RA 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 dicembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 19 dicembre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 dicembre 2018 contro la sentenza notificata a RA 1 il 13 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                   2.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

                                         Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio il 12 dicembre 2018 (doc. D), da cui si evince che l’esecuzione avente portato al fallimento è stata pagata quello stesso giorno alle ore 09:45, ovvero 45 minuti prima della dichiarazione del fallimento (nel senso del­l’art. 175 LEF: DTF 60 III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con rinvii). Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore aggiunto ha statuito, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso del­l’art. 174 cpv. 2 LEF.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 dicembre 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nei confronti di RA 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RA 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RA 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RA 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 300.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                                  III.   Notificazione a:

–    ; –  ; –  Ufficio di esecuzione, Mendrisio; –  Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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