Incarto n. 14.2018.206
Lugano 13 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa SO.2018.1003 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 3 ottobre 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. dott. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 26 novembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 3 ottobre 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 880.– più interessi e spese.
B. Entro il termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza e nessuna parte ha chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 26 novembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 27 novembre 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 14 dicembre 2018 il presidente della Camera ha respinto la domanda volta alla concessione dell’effetto sospensivo.
Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 dicembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 3 dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante chiede di poter versare alla Camera l’importo posto in esecuzione dall’istante “qualora il suo diritto venga riconosciuto, ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 cifra 2 LEF”. Sennonché secondo la norma citata il fallimento può essere annullato solo se il reclamante prova per mezzo di documenti che dopo la pronuncia del fallimento l’importo dovuto è stato (effettivamente) depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore e rende verosimile la propria solvibilità. I presupposti in questione devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2). Appurato nella fattispecie che tale termine è scaduto il 13 dicembre 2018, già il primo presupposto (deposito della somma dovuta) risulta inadempiuto, ciò che basta in sé a respingere il reclamo.
In effetti, non è di rilievo in questa sede la contestazione della reclamante in merito alla validità del credito dell’istante, la quale poteva essere rimessa in discussione solo con gli specifici rimedi giuridici di revisione della decisione amministrativa con cui l’istante ha ottenuto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla reclamante. In mancanza di una sospensione dell’esecuzione nel senso dell’art. 173 cpv. 2 LEF, il Pretore non poteva far altro che accogliere la domanda di fallimento. In particolare egli non poteva né doveva indagare sui motivi delle difficoltà economiche della reclamante – da essa identificati nel sequestro penale del proprio inventario. Risulta infatti dalla legge che, all’infuori dei motivi (materiali) di reiezione della domanda previsti dagli art. 172 a 173a LEF e di altri motivi processuali, come l’incompetenza materiale o territoriale del giudice, la perenzione dell’esecuzione (v. Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 172 LEF), oppure vizi di legittimazione o di rappresentanza (Giroud, op. cit., n. 24 ad art. 172), il mancato pagamento (o deposito nell’ipotesi dell’art. 174 cpv. 2 n. LEF) del credito dell’istante dedotto in un’esecuzione non sospesa che ha superato lo stadio della comminatoria di fallimento basta a determinare il fallimento dell’escusso, a prescindere dalle ragioni per cui egli si è trovato in tale situazione.
2.3 La reclamante non ha d’altronde reso verosimile la propria solvibilità. Al momento dell’inoltro del reclamo erano infatti pendenti nei suoi confronti ben 53 esecuzioni per oltre fr. 500'000.– e 5 attestati di carenza di beni per più di fr. 100'000.–. Sarà forse vero che la vendita di parte dei ponteggi sequestrati penalmente permetterebbe di estinguere tali debiti, ma la reclamante non ha reso verosimile che a breve o medio termine essi saranno dissequestrati e non invece confiscati. Neppure la lista delle fatture da incassare acclusa al reclamo (doc. N) consente di giungere a un’altra conclusione perché si tratta di un documento allestito dalla stessa reclamante, senza valenza probatoria alla stregua di semplici allegazioni di parte, per tacere che la RE 1 non rende verosimile che il Ministero pubblico abbia bloccato anche l’attività contabile della società, e segnatamente l’incasso di fatture risalenti al 2016.
2.4 Nessuno dei due presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.
3. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).