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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.05.2019 14.2018.197

2 maggio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,288 parole·~11 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza d’appello quale titolo di rigetto definitivo che annulla la decisione (condannatoria) di primo grado. Pretesa restituzione dell’importo corrisposto a seguito della sentenza di primo grado

Testo integrale

Incarto n. 14.2018.197

Lugano 2 maggio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 settembre 2018 da

 RE 1 (patrocinata dall’__________  PA 1, )  

contro  

 CO 1 (patrocinato dall’__________  PA 2, )  

giudicando sul reclamo del 29 novembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 novembre 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con decisione del 10 ottobre 2012 il Tribunale di prima istanza (“Tribunal de Grande Instance”) di B__________ (Francia) ha, tra le altre cose, riconosciuto un credito vantato da CO 1 nei confronti di __________ (marito defunto di RE 1) e condannato quest’ultima – nei limiti dei propri diritti nella successione del coniuge e del patrimonio netto della medesima – a versare a CO 1 € 312'456.– oltre agli interessi al tasso legale dal 19 marzo 2008. Contro tale decisione RE 1 è insorta alla Corte d’appello del Tribunale di R__________ con un appello del 24 aprile 2013 per ottenere, in particolare, la reiezione di tutte le pretese avanzate in prima sede da CO 1. Nel frattempo, il 27 novembre 2013 quest’ultimo ha avviato davanti al Tribunale civile della G__________ un’istanza di rigetto dell’opposizio­­ne – con richiesta di exequatur della citata sentenza del Tribunale di Brest – poi stralciata dai ruoli per acquiescenza con decisione del 10 febbraio 2014 a seguito del pagamento, da parte di RE 1, della pretesa di fr. 33'314.85 vantata da CO 1 in quella procedura. Statuendo il 26 febbraio 2016, la Corte d’appello del Tribunale di R__________ ha annullato la sentenza del Tribunale di Brest e respinto tutte le pretese di CO 1. Il 2 settembre 2016 la Corte di cassazione ha rilasciato un certificato con cui veniva confermata l’avvenuta notifica – il 22 aprile 2016 – della sentenza di appello e l’assenza d’impugnazione della me­desima nei termini stabiliti.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 33'314.85 oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2014, indicando quale titolo di credito: “ Arrêt de la Cour d’appel de __________ du 26 février 2016 infirmant le jugement rendu le 10 octobre 2012 par le Tribunal de Grande instance de B__________ et déboutant monsieur CO 1 de toutes ses demandes. Remboursement du paiement intervenu par Madame RE 1 intervenu suite à l’exécution provisoire ordonnée”.

                                 C.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 settembre 2018 RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, sia il riconoscimento in Svizzera della sentenza del 26 febbraio 2016 della Corte d’appello del Tribunale di __________, sia il rigetto definitivo del­l’opposizione. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 12 ottobre 2018.

                                  D.   Statuendo con decisione del 21 novembre 2018, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 500.– a favore della parte convenuta.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2018 per ottenerne l’annullamento, il riconoscimento in Svizzera della sentenza del 26 febbraio 2016 della Corte d’appello del Tribunale di R__________ e il rigetto definitivo dell’opposizione. Stante l’esito del giudizio odier­no, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 novembre 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 22 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                         Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esame dell’esecutività della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 con riferimenti).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha lasciato aperta la questione di sapere se la sentenza della Corte d’appello di __________ possa o meno essere riconosciuta in Svizzera poiché, non rappresentando una decisione condannatoria, essa non può costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha d’altronde osservato come la decisione in questione si limiti ad annullare quella precedentemente emessa dal Tribunale di __________ senza però stabilire alcun obbligo di pagamento a carico di CO 1. Il primo giudice ha quindi respinto l’istanza, ricordando comunque alla procedente la possibilità di far valere la propria pretesa – e quindi di chiedere il rimborso di quanto da lei già versato all’escusso – avviando un’azione creditoria nei confronti di quest’ultimo.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 ritiene invece che la questione di sapere se la decisione in oggetto possa o meno essere riconosciuta in Svizzera e considerata condannatoria dev’essere esaminata alla luce della sentenza del Tribunale federale (5A_162/2012), da lei già indicata con l’istanza, ma sulla quale il Pretore non si è minimamente determinato. L’Alta Corte, statuendo in un caso a mente della reclamante analogo a quello in oggetto, ha stabilito che l’obbligo di restituire una somma ingiustamente versata a seguito di una decisione di prima istanza discende a pieno titolo dall’annullamento della stessa decisione in sede di appello. Sulla scorta di tale principio, l’istante chiede che la decisione d’appello del 26 febbraio 2016 del Tribunale di R__________ sia riconosciuta in Svizzera e considerata quale valido titolo di rigetto definitivo del­l’opposizione per l’importo da lei già corrisposto a CO 1 in ossequio a una sentenza condannatoria – quella di primo grado del Tribunale di B__________ – in seguito annullata. Rimprovera infine al Pretore di non aver esaminato in via pregiudiziale la richiesta di exequatur nonostante l’accenno all’inizio della decisione impugnata.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). È considerato tale la pronuncia di una condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”) pecuniaria quantificata, e in linea di massima non può quindi fondarsi né su una decisione di mero accertamento (“Feststellungsurteil”) né su una decisione co­stitutiva (“Gestaltungsurteil”): il giudizio deve infatti contenere una chiara condanna al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia determinate (DTF 134 III 660 consid. 5.4; sentenze della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015 consid. 5, non riprodotto in: RtiD 2016 II 646 n. 34c, 14.2015.37 del 20 aprile 2016 consid. 5.2 con i rinvii e 14.2013.40 del 3 giugno 2013, consid. 3, RtiD 2014 I 819 n. 45c).

                                5.1   Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Pretore e sostenuto dall’escusso con le proprie osservazioni all’istanza (pag. 4), la sentenza della Corte d’appello di R__________ del 26 febbraio 2016 (doc. C accluso all’istanza) non statuisce alcun obbligo nei confronti di CO 1: i giudici di seconda istanza si sono infatti limitati ad annullare la sentenza di primo grado del Tribunale di B__________ (doc. A) e – pronunciandosi nuovamente – a respingere tutte le domande del medesimo, senza però condannarlo a pagare (o meglio a restituire) alcunché a RE 1.

                                5.2   D’altronde, la sentenza della seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale menzionata nel reclamo (5A_162/2012 del 12 luglio 2012) non trova applicazione in concreto. In quel caso particolare – contrariamente a quanto avvenuto nella fattispecie – l’appellante aveva chiesto davanti al Tribunale di secondo grado di Parigi il rimborso della somma già versata alla controparte in adempimento della decisione di prima istanza. La Corte d’appel­­lo francese, pur dando atto nel dispositivo che non avrebbe statuito sulla domanda di rimborso, aveva espressamente precisato nella sua motivazione che la propria decisione avrebbe costituito titolo dante diritto a restituzione. Sulla scorta di tale sentenza, l’autorità cantonale successivamente chiamata a decidere nella procedura di exequatur e di rigetto definitivo dell’opposizione ha quindi ritenuto che la sentenza parigina andava qualificata come condannatoria (consid. 6.3).

Il caso in esame è diverso: nella sentenza di appello di R__________ non vi è alcun riferimento alla procedura esecutiva avviata da CO 1 dopo la sentenza di primo grado né al pagamento di fr. 33'314.85 all’origine dello stralcio della medesima (doc. B). A parte ciò, nella procedura d’appello RE 1 non ha formulato conclusioni intese alla restituzione di quanto da lei già corrisposto e nella motivazione la Corte d’appello non ha detto che la sua decisione costituisse titolo per tale restituzione e tale importo. Che il diritto della reclamante possa anche scaturire direttamente dalla legge francese non giustifica ancora il rigetto definitivo dell’oppo­­sizione, che per il diritto svizzero (art. 80 LEF) è subordinato alla presentazione di una decisione condannatoria esecutiva, non bastando in sé (senza accertamento giudiziario o amministrativo nel caso concreto) che una norma legale prescriva l’obbligo posto in esecuzione (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 80; sentenza della CEF 14.2015.124 già citata, consid. 5.3). La censura va così respinta. Potrà sembrare un formalismo, ma non è certo eccessivo, perché risulta connaturato al carattere documentale della procedura di rigetto (v. sopra consid. 2).

                                5.3   Pure a torto la reclamante rimprovera al Pretore di non aver proceduto all’esame pregiudiziale dell’exequatur della sentenza della Corte d’appello di R__________. Contrariamente a quanto essa sostiene, il rigetto definitivo dell’opposizione non è necessariamente la conseguenza logica del riconoscimento in Svizzera di una decisione estera. Anche se è di mero accertamento o costitutiva una decisione straniera può sì essere riconosciuta in Svizzera, ma senza poter essere assimilata a un valido titolo di rigetto definitivo (sopra consid. 5). E se non è condannatoria, la decisione estera non può essere dichiarata esecutiva in Svizzera (ma appunto solo esservi riconosciuta). Nella fattispecie, anche se la reclamante ha chiesto testualmente il riconoscimento della decisione francese, in realtà intendeva ottenerne l’exequatur onde far rigettare l’opposizione dell’escusso. Tale richiesta andava però respinta in mancanza di una condanna di CO 1 a restituire l’importo posto in esecuzione. Del resto, la reclamante pare avere in mente un esame solo pregiudiziale dell’esecutività, che si rivelerebbe comunque inutile, siccome la decisione non ha carattere condannatorio e non può quindi fungere da titolo di rigetto definitivo (v. sentenza della CEF 14.2014.100 del 14 settembre 2014, consid. 5.3 e sopra consid. 2). La sorte del reclamo è così definitivamente segnata.

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 33'314.85, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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