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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.12.2018 14.2018.194

13 dicembre 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·657 parole·~3 min·2

Riassunto

Fallimento senza preventiva esecuzione. Statuizione prima della (seconda) udienza convocata dopo che la prima citazione non era stata ritirata dalla convenuta. Annullamento e rinvio per nuovo giudizio

Testo integrale

Incarto n. 14.2018.194

Lugano 13 dicembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 12 ottobre 2018 dalla

Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni  AFC/IVA, Berna)  

contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 28 novembre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 novembre 2018 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con istanza del 12 ottobre 2018, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 158'491.30;

                                         che l’udienza è stata indetta per il 26 novembre 2018;

                                         che non avendo la convenuta ritirato la raccomandata contenente la citazione, il 5 novembre 2018 il Pretore ha annullato l’u­­dienza e, dopo l’anticipazione delle relative spese, il 16 novembre ha convocato le parti a una nuova udienza, fissata per l’11 dicembre 2018, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale dello stesso 16 novembre per quanto concerne la convenuta;

                                         che statuendo con decisione del 27 novembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso 27 novembre alle ore 14:00 e posto a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–;

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 novembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, rilevando come la decisione impugnata è stata emessa prima della tenuta della nuova udienza di discussione dell’istanza fissata per l’11 dicembre 2018;

                                         che con scritto del 28 novembre 2018 il Pretore ha riconosciuto di essere incorso in un evidente errore;

                                         che nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2018 l’istante ha comunicato di ritenere il reclamo giustificato;

                                         che nelle predette circostanze il diritto di essere sentita della reclamante (previsto dall’art. 190 cpv. 2 LEF) deve ritenersi violato, sicché il reclamo va accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio previa nuova citazione delle parti (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);

                                         che si rinuncia a prelevare la tassa per il giudizio odierno, l’an­­nullamento della sentenza impugnata non essendo addebitabile a colpa delle parti (art. 107 cpv. 2 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, non avendo le parti formulato domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) e l’art. 107 cpv. 2 CPC essendo comunque applicabile alle sole spese processuali (DTF 140 III 389 consid. 4.1; sentenza della CEF 14.2016.200 del 5 gennaio 2017, consid. 5).

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 novembre 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La causa è rinviata alla Pretura per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio sono poste a carico dello Stato.

                                   II.   Non si riscuotono spese processuali.

                                  III.   Notificazione a:

–     ; –   ; –  Ufficio di esecuzione, Mendrisio; –  Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,     Mendrisio.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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