Incarto n. 14.2018.183
Lugano 26 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 11 luglio 2018 dall’
Ente Turistico del __________, __________ (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 novembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 settembre 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 aprile 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’Ente Turistico del __________ ha escusso RE 1 per l’incasso di (1) fr. 1'800.– oltre agli interessi del 5% dal 4 ottobre 2017, (2) fr. 50.– e (3) fr. 500.–, indicando quali titoli di credito: “1) Tassa di soggiorno per gli anni dal 2008 al 2016, 2) Spese di sollecito, 3) Spese di incasso”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 luglio 2018 l’Ente Turistico del __________ ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est. L’invio contenente l’ordinanza con cui il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un termine di venti giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza è ritornato con la menzione “non ritirato”.
C. Statuendo con decisione del 25 settembre 2018, il Giudice di pace ha accolto integralmente l’istanza e “respinto” (recte: rigettato) in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta (per fr. 1'800.– oltre agli interessi del 5% dal 4 ottobre 2017 “più residuo accessori e spese”), ponendo le spese processuali di complessivi fr. 150.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 80.– a titolo di indennità.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2018 per ottenerne l’annullamento. Nelle sue osservazioni del 24 gennaio 2018, l’Ente Turistico del __________ ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il convenuto non ha ritirato la sentenza inviatagli con raccomandata del 25 settembre 2018 (v. estratto EasyTrack __________). Non è quindi possibile determinare la data in cui egli ne ha preso conoscenza, non potendosi al riguardo richiamare la finzione della notifica alla scadenza del termine di giacenza postale di 7 giorni (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), dal momento ch’egli non ha ritirato neppure l’ordinanza con cui gli era stata comunicata l’istanza e non doveva di conseguenza aspettarsi una notificazione nel senso della norma appena citata. Ricordato che l’onere della prova della notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica, è giocoforza affidarsi in concreto alle allegazioni del reclamante (DTF 129 I 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2019.8 del 16 aprile 2018 consid. 2.3), il quale afferma di aver ricevuto la sentenza impugnata il 5 novembre 2018 per posta “A”. Presentato il 12 novembre 2018, il reclamo risulta in fin dei conti tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). I nuovi documenti (A e C) prodotti con le osservazioni al reclamo sono pertanto inammissibili.
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha premesso che il termine impartito al convenuto per presentare eventuali osservazioni all’istanza è trascorso infruttuoso in quanto egli non ha ritirato la raccomandata. Nel merito il primo giudice ha accolto l’istanza sulla scorta delle nove fatture inerenti alla riscossione della tassa di soggiorno per gli anni dal 2008 al 2016 (ciascuna di un forfait di fr. 200.– annui) prodotte dall’Ente Turistico del __________ e del relativo sollecito inviato dall’avv. PA 1 al convenuto il 4 ottobre 2017.
4. Nel reclamo RE 1 sostiene di non aver mai ricevuto – né dall’Ente Turistico del __________, né dall’avv. PA 1 – alcun contratto o documento giuridicamente equivalente che potrebbe provare il suo indebitamento nei confronti di tale ente e l’ammontare del debito. Negli atti di causa non si troverebbe alcuna prova al riguardo. Il reclamante afferma tuttavia di essere disposto a pagare il presunto debito se fosse provato con documenti “giuridicamente legittimi”. Egli fa inoltre valere una violazione del suo diritto di essere sentito in prima sede per non aver ricevuto una copia dell’istanza e per non aver così potuto difendere i propri diritti davanti al Giudice di pace. Da ultimo, RE 1 fa valere l’art. 128 CO, che stabilisce termini di prescrizione di cinque anni.
5. Nelle osservazioni al reclamo l’Ente Turistico del __________ asserisce di aver ricevuto nel gennaio 2004, quale organo incaricato di fatturare, incassare e amministrare le tasse di soggiorno in virtù dell’art. 14 cpv. 2 lett. k della legge cantonale sul turismo, il relativo formulario d’annuncio debitamente compilato e firmato da RE 1. Egli avrebbe tuttavia pagato la tassa forfettaria di fr. 200.– annui solo all’inizio per poi smettere di versarla nonostante le fatture e i solleciti inviatigli ogni anno puntualmente sia a __________, sia a __________, dove il convenuto è domiciliato dal 10 giugno 2016. L’escutente precisa di aver annullato la tassa di soggiorno per il 2017 dopo che il convenuto ha preso domicilio nel Comune di __________ e di aver sollecito il pagamento degli arretrati ancora una volta con scritto del 4 ottobre 2017.
6. Non appena ricevuto l’istanza di rigetto, il giudice dà all’escusso la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC). Nel caso in esame il Giudice di pace non è in grado di dimostrare, come invece gli incombe (sopra consid. 1.1), che l’ordinanza con cui ha impartito al convenuto venti giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza gli sia pervenuta, anzi è provato che la raccomandata del 14 agosto 2018 non gli è giunta, siccome è ritornata con la menzione “non ritirato”. Non risultano d’altronde dall’incarto altre prove di trasmissione (come una notifica “in altro modo” contro ricevuta nel senso dell’art. 138 cpv. 1 CPC, ad esempio tramite un membro della stessa Giudicatura di pace, un usciere comunale, un agente di polizia, un mandatario privato, ecc.). Il convenuto non ha quindi avuto la possibilità di esprimersi sull’istanza.
6.1 La violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa, senza subire alcun pregiudizio, abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 142 III 55 consid. 4.3 e 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3).
6.2 Nel caso specifico, RE 1 si duole di non avere ricevuto l’istanza né “alcuna informazione, o alcun documento giuridicamente legittimo, né dall’Ente Turistico del __________ né dall’avvocato PA 1, che provi il mio indebitamento nei confronti dell’Ente Turistico del __________ […] come un contratto o un altro documento equipollente del contratto”. Non risulta quindi aver avuto modo di esprimersi sulle “fatture” prodotte dall’istante come titolo di rigetto dell’opposizione, senza peraltro precisare se provvisorio o definitivo. Il reclamante non poteva neppure determinarsi con cognizione di causa solo leggendo la sentenza impugnata, giacché il Giudice di pace ha erratamente considerato le “fatture” in questione come titoli di rigetto provvisorio. Non firmate dall’escusso, esse non possono invero costituire in alcun modo un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
6.3 Le “fatture” in esame sono in realtà da considerare come decisioni amministrative, ciò che si evince già dal loro testo, che menziona una via di ricorso (“contro la presente decisione”). Ancorché non lo indichino (ciò che sarebbe molto opportuno fosse il caso), in virtù della legge cantonale sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100), in vigore dal 1° gennaio 2015, le tasse turistiche, tra cui la tassa di soggiorno (art. 21-22), sono stabilite dalle Organizzazioni turistiche regionali (art. 14 cpv. 2 lett. k) con decisione di tassazione, anche d’ufficio (art. 25), la quale, una volta passata in giudicato, costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (art. 37).
Nella precedente legge sul turismo (vLTur) del 30 novembre 1998 (BU 1999, 323), invero, l’art. 38 (applicabile alle prime sette fatture nel caso in esame) disponeva che “la decisione di tassazione cresciuta in giudicato costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 della Legge sulle esecuzioni e sul fallimento” ma la Camera ne aveva rilevato il palese contrasto con il diritto federale, atteso che un titolo esecutivo permette al creditore di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione e non quello provvisorio (sentenza della CEF 14.2013.1 del 5 febbraio 2013, pag. 4). Secondo la previgente legge era del resto già possibile presentare ricorso contro la decisione di tassazione, non però al Tribunale cantonale amministrativo come oggi (art. 38 cpv. 1 LTur), bensì al Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 1 vLTur).
6.4 Ne discende che RE 1 non ha avuto modo di determinarsi compiutamente sull’istanza e sui suoi allegati. Non potendosi considerare la causa matura per il giudizio, la sentenza impugnata va annullata e l’incarto va retrocesso al primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previa nuova notifica dell’istanza al convenuto e nuova assegnazione di un termine per presentare eventuali osservazioni, fermo restando che RE 1 deve ormai aspettarsi tale notificazione, sicché essa potrà reputarsi avvenuta anche se egli dovesse ancora (come per le due raccomandate del Giudice di pace e l’invito a versare l’anticipo spese di questa Camera) omettere di ritirarla entro il termine di giacenza postale di 7 giorni (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non avendo il reclamante presentato una domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Il Giudice di pace statuirà con la nuova decisione sulle spese processuali di prima sede ed eventuali ripetibili.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è retrocessa al Giudice di pace per nuovo giudizio nel senso del considerando 6.4.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dell’Ente Turistico del __________.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).