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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.03.2019 14.2018.182

18 marzo 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·871 parole·~4 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Divieto di nova in sede di reclamo. Tardività delle eccezioni sollevate dall’escusso solo in sede di reclamo

Testo integrale

Incarto n. 14.2018.182

Lugano 18 marzo 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 settembre 2018 da

 CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 13 novembre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 novembre 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 settembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di 1) fr. 4'999.– oltre agli interessi del 5% dal 28 febbraio 2018 e 2) fr. 30.–, indicando quali titoli di credito: “(1) Salari dicembre – febbraio 2018 + assegni familiari” e “(2) Spese generali”.

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 settembre 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito per presentare le proprie osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.

                                  C.   Statuendo con decisione del 6 novembre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese proces­suali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2018 per ottenerne l’annullamento. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 novembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 7 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel caso in esame, non avendo l’escussa presentato osservazioni in prima istanza, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano nuove e sono pertanto inammissibili in questa sede, così come lo sono pure l’email del 17 settembre 2018 e il “conteggio assegni figli 2018” del 31 marzo 2018, presentati per la prima volta solo davanti a questa Camera. E siccome l’intera sua argomentazione poggia proprio su questi nuovi documenti e su quelle (nuove) allegazioni – secondo cui all’istante sarebbero sta­ti corrisposti sia il saldo dello stipendio di febbraio 2018 sia gli assegni familiari dovuti – il reclamo si rivela insufficientemente motivato (nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC) e di conseguenza irricevibile. La censura era del resto tardiva, poiché sarebbe dovuta essere sollevata “immediatamente” in prima sede (art. 82 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018 con­sid. 7.2). Stante l’irricevibilità del reclamo, la Camera non deve entrare nel merito dello stesso.

                                   2.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

                                   3.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'029.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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