Incarto n. 14.2018.164
Lugano 12 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza inoltrata il 3 settembre 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 ottobre 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 3 settembre 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 12'628.94 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 3 ottobre 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione dello stesso 3 ottobre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 4 ottobre 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 ottobre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 15 ottobre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale.
Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 ottobre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 5 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 10 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio relativa al versamento di fr. 13'038.90 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. E accluso al reclamo), la quale ha del resto ritirato la domanda di fallimento in stessa data (doc. F), per cui sia il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF sia quello del n. 3 risultano adempiuti.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto esecutivo (al 15 ottobre 2018) assunto d’ufficio dalla Camera si evince che nei confronti della reclamante erano pendenti 14 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 37'116.10. Non risultavano per contro attestati di carenza di beni a suo carico. Tuttavia, contrariamente a quanto ipotizzato in sede di decreto di effetto sospensivo, la reclamante non è poi riuscita a migliorare la propria situazione finanziaria grazie alle prospettate entrate, siccome è tuttora oggetto di dodici esecuzioni per oltre fr. 35'000.– complessivi, di cui tre sono sfociate in attestati di carenza di beni il 17 ottobre 2018 (dopo la pronuncia del fallimento), tre sono in fase di pignoramento e due sono giunte allo stadio della comminatoria di fallimento, mentre contro le rimanenti quattro esecuzioni la reclamante non ha interposto opposizione.
Ciò porta a concludere che la reclamante non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. In particolare gli attestati di carenza di beni certificano in modo ufficiale la sua insolvenza. In queste circostanze si può quindi affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato.
Essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento dev’essere nuovamente pronunciato e pubblicato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è pronunciato il fallimento della RE 1, __________, da
mercoledì 13 febbraio 2019 alle ore 09:00.
2. È ordinata la pubblicazione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
3. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 350.–, è posta a carico della RE 1.
4. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).