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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2018 14.2018.131

22 novembre 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,136 parole·~11 min·2

Riassunto

Rigetto dell’opposizione in una procedura cambiaria. Vaglia cambiario consegnato senza indicazione delle date di emissione e di scadenza. Successivo completamento da parte del creditore

Testo integrale

RE 1

Incarto n. 14.2018.131

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.3695 (opposizione cambiaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, dipendente dall’opposizione interposta il 30 luglio 2018 dalla

RE 1(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

all’esecuzione cambiaria promossa contro l’opponente dalla

RE 1,  

giudicando sul reclamo del 20 agosto 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 agosto 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo per l’esecuzione cambiaria n. __________ emesso il 26 luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 615'085.80 oltre agli interessi del 6% dal 6 giu­gno 2018 e di fr. 565.91, indicando quale titolo di credito il “vaglia cambiario di nominali CHF 715'000.00 del 23.05.2018, con scadenza 05.06.2018, scontato per il minor importo di CHF 616'571.71, insoluto ./. acconti ricevuti CHF 920.00. Esposizione debitoria relazione n. 372726. Nostre lettere raccomandate del 07.05.2018 e 23.05.2018”.

                                  B.   Avendo l’escussa interposto tempestiva opposizione, conformemente all’art. 181 LEF l’UE l’ha sottoposta alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con il precetto esecutivo e il vaglia cambiario. All’udienza di discussione tenutasi il 9 agosto 2018, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta.

                                  C.   Statuendo con decisione del 13 agosto 2018, il Pretore ha ammesso l’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a carico della procedente le spese processuali di fr. 450.– e un’indennità di fr. 4'500.– a favore dell’opponente.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la procedente è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 agosto 2018 per ottenere il rigetto dell’opposizione limitatamente a fr. 615'491.71 (anziché fr. 615'651.71) oltre agli interessi del 6% dal 6 giugno 2018 (sul­l’intero importo anziché su fr. 615'085.80).

                                  E.   Con osservazioni del 6 settembre 2018 l’escussa ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione nell’esecuzione cambiaria – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 5 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. b CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro cinque giorni dalla notificazione (art. 185 LEF e 321 cpv. 2 i.f. CPC). Presentato lunedì 20 agosto 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 14 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo, l’ultimo gior­no del termine cadendo di domenica ed essendo quindi prorogato al giorno feriale successivo (v. art. 142 cpv. 3 CPC).

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha evidenziato che l’avv. PI 1, amministratore unico della convenuta al tempo della consegna dell’effetto cambiario alla procedente, ha validamente sottoscritto il titolo consegnandolo in garanzia con la data di scadenza in bianco. Sennonché alla data della messa in circolazione dell’effetto, ovvero il 23 maggio 2018, l’avv. PI 1 non era più amministratore unico dell’escussa, essendo stato cancellato dal registro di commercio il 24 maggio 2017. Egli non era quindi più legittimato a rappresentarla, motivo per il quale, a giudizio del Pretore, la sua firma sul vaglia non è più valida, ciò che giustifica l’ammissione dell’opposizione.

                                   3.   A mente della reclamante il Pretore ha ritenuto a torto che alla data di messa in circolazione dell’effetto la firma sul vaglia non era più valida. Secondo la dottrina, infatti, per l’accertamento della validità di un vaglia emesso in bianco determinante è il momento in cui esso viene consegnato, nella fattispecie il 5 novembre 2013, e non il momento in cui esso viene completato dal suo detentore. Ora, proprio il 5 novembre 2013 la CO 1, per il tramite dell’allora suo amministratore unico, aveva dato alla banca la facoltà “di avvalersi in ogni tempo di tale vaglia cambiario per il recupero di tutte le somme di cui la ricorrente risultasse essere creditrice, inserendo a tal fine senza bisogno di preventiva messa in mora, quella scadenza che la banca, a suo insindacabile giudizio, avrebbe ritenuto di indicare”. La reclamante rimprovera quindi al Pretore di non aver tenuto conto del fatto che la compilazione da parte sua dell’effetto ricevuto con le date di emissione e di scadenza lasciate inizialmente in bianco è avvenuta in forza di un diritto validamente conferitole dall’escussa Per questo motivo il fatto che il giorno della messa in circolazione dell’effetto, ovvero il 23 maggio 2018, l’avv. PI 1 non fosse più amministratore unico della CO 1 è a suo dire del tutto ininfluente.

                                   4.   Nelle osservazioni al reclamo l’escussa evidenzia che alla data in cui è stato consegnato in bianco alla banca, il vaglia cambiario non adempiva i requisiti di legge e non poteva pertanto esplicare alcun effetto. Gli elementi essenziali del vaglia cambiario sono stati completati solo al momento della sua messa in circolazione e solo da quel momento il titolo può essere considerato valido. Secondo la resistente, la banca aveva la facoltà di completare il contenuto del vaglia unicamente per quanto riguarda la scadenza, ma non in punto al giorno di emissione. Siccome la data di emissione è stata involontariamente lasciata in bianco per una svista, il titolo cambiario ha validità ex nunc al momento del completamento, ossia il 23 maggio 2018, e non ex tunc al momento in cui è stato firmato e consegnato. L’avv. __________ non essendo più, a quella data, il suo amministratore unico, a mente della resistente egli non era più legittimato a rappresentarla, motivo per cui il titolo prodotto non è valido.

                                   5.   Nella procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sul­l’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario (sentenza della CEF 14.2006.31 del 10 agosto 2006 consid. 1 con riferimenti; Bauer in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 4 ad art. 182 LEF).

                                5.1   Secondo l’art. 1096 CO il vaglia cambiario deve contenere la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto, la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, l’indicazione della scadenza, l’indica­­zione del luogo di pagamento, il nome di colui al quale o all’ordi­­ne del quale deve farsi il pagamento, l’indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso e la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

                                5.2   Nella fattispecie il vaglia cambiario agli atti (doc. B) adempie i requisiti previsti dall’art. 1096 CO e costituisce, in principio, titolo per il rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa (art. 182 LEF a contrario). Essa sostiene però che la firma apposta sul vaglia è dell’avv. __________ e che questi non era più il suo amministratore alla data di emissione indicata sul titolo.

                                5.3   Orbene, è incontestato che il vaglia cambiario non è stato firmato alla data di emissione (del 23 maggio 2018) indicata sul titolo, bensì al più tardi il 5 novembre 2013, ossia al momento della sua consegna alla banca (“i sottoscritti accludono alla presente un vaglia cambiario da noi firmato”, doc. E), a un momento in cui il firmatario, avv. __________, era ancora amministratore unico della società debitrice (estratto dal registro di commercio accluso alla notifica dell’opposizione fatta dall’UE il 2 agosto 2018). La data del 23 maggio 2018 è stata successivamente inserita dalla banca. Vero è che la facoltà, concessa con l’accordo del 5 novembre 2013 (doc. E) dall’escussa alla banca, “di avvalersi in ogni tempo di tale vaglia cambiario […] inserendo a tale fine e senza bisogno di preventiva messa in mora, quella scadenza che la banca, a suo insindacabile giudizio, riterrà di indicare” riguarda in modo esplicito solo la data di scadenza e non quella di emissione. L’escussa, tuttavia, misconosce che l’accordo indica anche espressamente che il vaglia cambiario all’ordine della creditrice le è stato consegnato “con data di emissione e data di scadenza in bianco”. Diversamente da quanto da essa sostenuto, le parti hanno quindi volutamente, e non per una svista, omesso d’indicare sul vaglia la data della sua emissione. Secondo il principio dell’affidamento l’autorizzazione a completare la data di scadenza si estende quindi anche, implicitamente, alla data d’emissione, perché non avrebbe avuto senso permettere alla banca di prevalersi in ogni tempo del vaglia semplicemente inserendo “a suo insindacabile giudizio” la data di scadenza, se la validità del titolo fosse dipesa anche da una separata autorizzazione per quanto attiene alla data di emissione. Ad ogni modo è abusivo da parte dell’escussa prevalersi del successivo completamento della data d’emissione – che come visto sapeva essere stata volontariamente tralasciata – per contestare la validità della firma apposta dal proprio am­ministratore unico.

                                         È d’altronde ammessa la facoltà del creditore di completare successivamente il vaglia cambiario emesso inizialmente in bianco (biancosegno: art. 1000 per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 2 CO) in conformità con quanto pattuito con il debitore (DTF 120 II 56 con­sid. 3/d, con rinvii; sentenze della CEF 14.2001.68 del 9 novembre 2001, pag. 3, 14.2016.98 del 21 giugno 2016 consid. 3.3), ciò che vale anche per quanto attiene alla data di emissione del vaglia (Staehelin in: Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2012, n. 12 ad art. 1096 CO; Eigenmann in: Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 15 ad art. 1096 CO). Avendo in concreto la RE 1 completato il vaglia cambiario prima alla sua messa in circolazione conformemente agli accordi intervenuti al momento della sua consegna, lo stesso costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione quand’anche l’avv. __________ non fosse più amministratore unico della società escussa alla data di emissione indicata dalla creditrice sul vaglia cambiario, determinante essendo la circostanza che l’avv. __________ potesse validamente rappresentare l’escussa al momento della firma del vaglia e della consegna dello stesso alla creditrice.

                                   6.   Nel caso specifico il vaglia cambiario di fr. 715'000.– emesso il 23 maggio 2018 all’ordine della RE 1 per il 5 giugno 2018 costituisce pertanto, nei confronti dell’emittente CO 1, un valido titolo di rigetto dell’opposizione per quel­l’importo, ridotto a fr. 615'491.71 in sede esecutiva, oltre agli interessi di mora del 6% (art. 1018 cpv. 2 e 1045 cpv. 1 n. 2, per il rinvio dell’art. 1099 cpv. 1 CO) dal 6 giugno 2018, ossia dal giorno successivo alla scadenza indicata sul titolo, però non sull’inte­ro capitale bensì su fr. 615'085.80 come indicato nel precetto esecutivo e nelle osservazioni scritte di prima sede. Ne discende pertanto il parziale accoglimento del reclamo e la conseguente riforma del giudizio di prima sede.

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dell’escussa (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla reclamante, che non ha motivato le sue richieste né in prima né in seconda sede, contrariamente a quanto esige l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (sentenza della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, consid. 7.2/b).

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 615'491.71, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’opposizione al precetto esecutivo cambiario n. __________ dell’Uffi­cio d’esecuzione di Lugano è rigettata limitatamente a fr. 615'491.71 oltre agli interessi del 6% dal 6 giugno 2018 su fr. 615'085.80.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 450.– sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 780.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –        .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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