Incarto n. 14.2018.125
Lugano 12 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.1973 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 aprile 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 luglio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 luglio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 14 novembre 2014 la PINT1 1, quale datrice di leasing, e RE 1, in veste di assuntore, hanno stipulato un contratto di leasing – con inizio previsto per il 1° novembre 2014 – avente per oggetto un’automobile __________, messa in circolazione il 1° dicembre 2008 e con 44'000 km al contatore. Il contratto prevedeva il versamento di 60 rate mensili di fr. 405.10 (IVA inclusa) ciascuna, la prima da corrispondere al momento della consegna del veicolo e le successive 59 entro il 1° giorno di ogni mese, un chilometraggio annuo di 20'000 chilometri al massimo e un supplemento di 23 centesimi (oltre all’IVA) per ogni chilometro di maggiore percorrenza. L’assuntore ha altresì sottoscritto per accettazione la tabella annessa al contratto e riportante le diverse somme d’indennizzo – calcolate in funzione della durata effettiva del leasing – dovute in caso di risoluzione anticipata dello stesso.
B. Con scritto del 24 agosto 2017 RE 1 ha disdetto il suddetto contratto di leasing per il 30 settembre 2017 e, su indicazione della PINT1 1, il 29 settembre ha restituito l’automobile alla società P__________ Sagl di __________, firmando il relativo verbale. Il 14 novembre 2017 la datrice di leasing ha trasmesso all’assuntore il conteggio finale del contratto – comprensivo dell’indennità per risoluzione anticipata, dell’IVA, degli interessi moratori e delle spese di riparazione (IVA inclusa), dedotto quanto già corrisposto dall’assicurazione – per complessivi fr. 7'292.95, da pagare entro dieci giorni. Nonostante un richiamo di pagamento del 13 dicembre 2017, l’assuntore non ha versato l’importo richiesto. Il 6 febbraio 2018 la PINT1 1 ha ceduto le proprie pretese alla CO 1. Di tale cessione la cedente aveva preavvisato RE 1 con lettera del 28 dicembre 2017, poi confermatagli il medesimo 6 febbraio 2018.
C. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 febbraio 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 7'288.50 oltre agli interessi del 6.1% dal 1° febbraio 2018 e di 2) fr. 173.70, indicando quali titoli di credito: “1. Solde selon contrat PINT1 1 LEASING __________ du 24.11.2014, cession du 06.02.2018 e 2. Credito secondario”.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 aprile 2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la sua pretesa a fr. 5'041.65 oltre agli interessi del 6.1% dal 1° febbraio 2018, a fr. 4.45 per interessi di mora sulle rate di leasing pagate in ritardo e a fr. 56.45 per interessi calcolati su fr. 5'041.65 dal 25 novembre 2017 al 31 gennaio 2018.
E. Con ordinanza del 23 aprile 2018, il Pretore ha citato le parti a comparire il 10 luglio 2018 per procedere al contraddittorio, avvertendole in particolare, in virtù dell’art. 234 cpv. 1 CPC, che in caso di assenza ingiustificata di una parte egli avrebbe preso in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del Codice di procedura civile. Il 24 aprile 2018 la CO 1 ha comunicato alla Pretura che “presumibilmente” non avrebbe partecipato all’udienza, chiedendo di giudicare in base all’istanza e agli atti presentati con la stessa. Con uno scritto del 6 luglio 2018 RE 1 ha postulato il rinvio dell’udienza allegando che sarebbe stato assente “per motivi professionali per alcune settimane”. Il Pretore ha respinto la richiesta con ordinanza del 9 luglio 2018, considerando che i motivi indicati dal convenuto non apparivano sufficienti e non rientravano tra quelli previsti dall’art. 136 (recte: 135) CPC. All’udienza di discussione, tenutasi quindi come previsto il 10 luglio 2018, nessuno è comparso.
F. Statuendo con decisione del 10 luglio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta “al summenzionato precetto esecutivo” (quindi verosimilmente per l’importo di fr. 7'462.20), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– senza assegnare indennità.
G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 luglio 2018 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 luglio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto l’11 luglio 2018, il reclamo è senz’altro tempestivo, anche senza considerare che il termine di ricorso è scaduto durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è quindi stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49).
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Prima di entrare nel merito del reclamo, occorre anzitutto esaminare la censura secondo cui il Pretore, nel respingere la richiesta di rinvio dell’udienza di discussione del 10 luglio 2018 – formulata dall’escusso quattro giorni prima – lo avrebbe “penalizzato d’ufficio” violando il suo diritto di essere sentito. Egli contesta la motivazione addotta dal primo giudice – che ha ritenuto la sua richiesta tardiva, poiché presentata il 6 luglio 2018 a fronte della citazione trasmessa il 23 aprile 2018, e siccome RE 1 “poteva farsi parte diligente ed interpellare tempestivamente il legale di sua fiducia” – facendo valere di lavorare come guardia del corpo, ciò che non gli consente di organizzare il lavoro a piacimento, e di non potersi permettere un patrocinatore.
2.1 Secondo l’art. 135 lett. b CPC, su richiesta tempestiva il giudice può rinviare la comparizione per sufficienti motivi. Nell’esercitare il suo potere di apprezzamento il giudice non deve interpretare blandamente la norma, ma deve procedere a una ponderazione tra l’interesse a una trattazione celere della causa e il diritto di essere sentito delle parti (Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 135 CPC), esigendo perlomeno che il richiedente renda verosimile il motivo d’impedimento e l’impossibilità oggettiva di comparire alla data prefissa, così come, ove invochi concomitanze con altri impegni professionali, che gli stessi non siano stati assunti ad artem o misconoscendo la data d’udienza già fissata in precedenza. Ciò vale a maggior ragione per le procedure semplificate e sommarie, che hanno una componente intrinseca di celerità, cosicché una maggiore severità è immanente alla loro natura (sentenza della CEF 14.2015.144 del 17 novembre 2015, consid. 2.3; 14.2013.121 del 9 agosto 2013, consid. 4; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5 ad art. 135 CPC).
2.2 Nella fattispecie la richiesta di RE 1 di posticipare l’udienza indetta per il 10 luglio 2018 è senza dubbio intempestiva, ove si consideri – come ricordato dal primo giudice – che la citazione è stata trasmessa alle parti il 23 aprile 2018, ossia con oltre due mesi di anticipo, sicché il reclamante aveva tutto il tempo necessario per organizzare la propria agenda e per eventualmente informare il proprio datore di lavoro della sua assenza per quel giorno. D’altronde, RE 1 non ha reso verosimile, con adeguati giustificativi, il motivo d’impedimento da lui allegato né l’impossibilità oggettiva di comparire all’udienza alla data stabilita. Ne discende che, sotto il profilo dell’art. 135 lett. b CPC, la decisione del Pretore di non ammettere il rinvio risulta corretta.
2.3 Non avendo l’escusso partecipato all’udienza indetta dal Pretore per il 10 luglio 2018, tutte le allegazioni di fatto da lui presentate col reclamo sono pertanto irricevibili in questa sede (sopra consid. 1.2), fermo restando che il giudice del rigetto deve comunque esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 6). Sempre per l’art. 326 cpv. 1 CPC la lettera del 10 ottobre 2017 trasmessa dalla società di leasing PINT1 1 all’assicurazione __________ annessa al reclamo è inammissibile, oltre a essere senza rilievo per l’odierno giudizio, siccome, come si vedrà (sotto consid. 6.1), la pretesa della CO 1 verte, in sede d’istanza, soltanto sull’indennità in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing e non (più) sui danni al veicolo.
3. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
4. Nella decisione impugnata, il Pretore ha accolto l’istanza senza particolare motivazione, limitandosi a ritenere che la documentazione prodotta costituisse nel suo insieme un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF.
5. Nel reclamo RE 1 sostiene anzitutto che l’importo preteso per i danni al veicolo è stato saldato dall’assicurazione, motivo per cui non vede quali altre pretese possa vantare l’istante. Critica l’agire di controparte per avergli trasmesso i due conteggi – quello relativo ai danni e quello finale – in ritardo, ossia dopo che il veicolo era stato riconsegnato.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella fattispecie va anzitutto osservato che con l’istanza la CO 1 ha limitato la propria pretesa a fr. 5'102.55 (anziché fr. 7'462.20 richiesti col precetto esecutivo), composta dell’indennità in caso di risoluzione anticipata del contratto (pari a fr. 4'668.20) oltre all’IVA dell’8% (fr. 373.45), degli interessi di mora sulle rate di leasing pagate in ritardo (di fr. 4.45) e degli interessi calcolati dal 25 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 su fr. 5'041.65 (fr. 56.45). Rispetto a quanto richiesto col precetto esecutivo, la procedente ha precisato di aver espressamente rinunciato – poiché per gli stessi non esiste a suo dire un titolo di rigetto – all’incasso dei costi di riparazione scoperti di fr. 2'246.85 (IVA inclusa) e degli interessi maturati dal 25 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 (di fr. 169.25) su tale importo (istanza, pag. 3). Di questa riduzione il Pretore non ha però tenuto conto – presumibilmente per una svista – statuendo “ultra petita” nel rigettare in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 per l’intera somma richiesta col precetto esecutivo anziché per quella modificata con l’istanza. Stante il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), il reclamo si rivela su questo punto fondato.
6.2 Esaminando nello specifico le pretese dell’istante, dal contratto di leasing n. __________ si evince che con la sua sottoscrizione del 14 novembre 2014 RE 1 ha, tra le altre cose, accettato di dover corrispondere all’allora datrice di leasing PINT1 1 – in caso di risoluzione anticipata – un’indennità calcolata in funzione della durata effettiva del contratto di leasing, i cui importi si evincono dalla tabella annessavi, quale parte integrante dello stesso (doc. B, pag. 2 e punti 6 e 27 delle Condizioni generali).
a) Per quanto concerne l’ammontare delle suddette indennità, le Condizioni generali specificano, all’art. 27, che il calcolo ha effetto retroattivo alla data d’inizio del rapporto contrattuale e tiene conto della durata effettiva del leasing (doc. B, pag. 2, sotto la voce “Légende” e “Mensualité”). Sotto la voce “Dédommagement” (sempre al doc. B, pag. 2) è precisato che l’indennità comprende tutte le mensilità del leasing dovute al momento della risoluzione del contratto (“à la date de rupture du contrat”). L’art. 4 delle Condizioni generali stabilisce poi che il contratto ha effetto dal giorno della sua sottoscrizione e la durata dello stesso inizia dal giorno della consegna del veicolo.
b) Ora, sebbene il contratto di leasing sottoscritto il 14 novembre 2014 indichi quale data d’inizio il 1° novembre 2014 (doc. B, pag. 1), l’istante sembra invece considerare – come si evince dagli atti (doc. O) – ch’esso sia iniziato il 1° dicembre 2014. Sia come sia, pur non risultando dalla documentazione prodotta il giorno in cui il veicolo è stato consegnato all’assuntore (art. 4 CG), quest’ultimo non contesta il conteggio trasmessogli calcolato dal 1°dicembre 2014, bensì solo la tempistica del suo invio. Si può pertanto ritenere che il contratto di leasing è iniziato il 1° dicembre 2014 ed è stato interrotto – a seguito della disdetta inoltrata dall’escusso con raccomandata del 24 agosto 2017 (doc. C) – il 30 settembre 2017, data confermata anche dalla PINT1 1 con scritto del 30 agosto 2017 (doc. D).
Ne discende che la durata effettiva del leasing corrisponde, come sostenuto dall’istante, a 34 mesi (dicembre 2014 + 12 mesi ciascuno per gli anni 2015 e 2016 + 9 mesi da gennaio a settembre 2017), sicché l’indennità prevista secondo la tabella ammonta a fr. 4'668.20, cui va aggiunta l’IVA dell’8% (di fr. 373.45), per un totale di fr. 5'041.65. Per tale importo il contratto di leasing, unitamente alla tabella relativa alle indennità in caso di risoluzione anticipata e alle Condizioni generali (doc. B), pure firmate da RE 1, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
6.3 Il contratto vale però quale valido titolo di rigetto anche per gli interessi di mora arretrati sulle rate di leasing pagate in ritardo, di fr. 4.45 (doc. O e P), come previsto dall’art. 2 delle Condizioni generali (secondo cui la società di leasing può esigerli, senza alcun preavviso, al medesimo tasso di quello annuo effettivo), mentre da nessuna parte si evince che il tasso del 6.1% sia applicabile anche agli interessi di mora in caso di tardivo pagamento dell’indennità dovuta in caso di risoluzione anticipata del contratto, come risulta invece dal calcolo dell’istante (doc. Q). Di conseguenza, sull’indennità di fr. 5'041.65 va applicato un interesse di mora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 25 novembre 2017, ovvero dalla scadenza del termine di dieci giorni impartito al convenuto con scritto del 14 novembre 2017 (doc. F).
7. In definitiva, la sentenza impugnata va così riformata nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a fr. 5'046.10 (indennità di fr. 5'041.65, IVA compresa, + interessi di fr. 4.45), oltre agli interessi di mora del 5% dal 25 novembre 2017 su fr. 5'041.65.
8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza quasi totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che la riforma della sentenza impugnata è dovuta in gran parte alla correzione di un’inavvertenza del Pretore non addebitabile all’istante (sopra consid. 6.1). La CO 1, che non ha presentato osservazioni al reclamo, non ha diritto a ripetibili.
Non pone d’altronde conto attribuirle un’indennità d’inconvenienza di prima sede, siccome essa non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Sempre in considerazione dell’esiguità della modifica rispetto a quanto avrebbe dovuto decidere il Pretore (fr. 56.45), il dispositivo sulle spese processuali di prima sede può rimanere invariato.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 7'462.20 (fr. 7'288.50 + fr. 173.70), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 5'046.10 oltre agli interessi del 5% dal 25 novembre 2017 su fr. 5'041.65.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).