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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.02.2018 14.2018.12

20 febbraio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·929 parole·~5 min·2

Riassunto

Fallimento. Reclamo respinto perché il reclamante non ha provato di avere pagato il credito dell’istante né ha reso verosimile la propria solvibilità

Testo integrale

Incarto n. 14.2018.12

Lugano 20 febbraio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 7 dicembre 2017 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 29 gennaio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 gennaio 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, il 7 dicembre 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'954.95 più interessi e spese.

                                  B.   Entro il termine impartito dal Pretore, la parte convenuta non ha presentato osservazioni e le parti nemmeno hanno chiesto di essere convocate a un’udienza.

                                  C.   Statuendo con decisione del 18 gennaio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 19 gennaio 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 gennaio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo.

                                         Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). In concreto, la sentenza è stata notificata alla RE 1 il 19 gennaio 2018, sicché presentato l’ultimo giorno utile, lunedì 29 gennaio, il reclamo è tempestivo.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Nella fattispecie la reclamante non ha dimostrato, entro la scadenza del termine di reclamo, di avere estinto il credito posto in esecuzione (n. __________) né di avere ottenuto dall’istante una dilazione o il ritiro della domanda di fallimento. Nel messaggio elettronico spedito il 25 gennaio 2018 (doc. I accluso al reclamo) la CO 1 si limita a comunicare la propria disponibilità a confermare all’autorità di ricorso l’avvenuto pagamento ma solo una volta comprovato. Tale prova non è però stata prodotta entro il 29 gennaio 2018, scadenza del termine di reclamo (sopra consid. 1). E anche se fosse stato effettuato successivamente – ciò che a questa Camera non risulta –, non se ne sarebbe potuto tenere conto secondo la chiara giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 136 III 294 segg. consid. 3).

                                2.2   Per abbondanza si rileva come la reclamante non abbia reso verosimile neppure il secondo presupposto per annullare il fallimento giusta l’art. 174 LEF, ovvero la propria solvibilità. Il bilancio annesso al reclamo (doc. D) non è revisionato, di modo che il suo valore probante non supera quello di semplici allegazioni di parte, e lo stesso vale per il verbale dell’assemblea generale straordinaria del 25 gennaio 2018 (doc. E). Tolta un’esecuzione perenta, le esecuzioni in corso verso la reclamante sono ben 19 per un totale di quasi fr. 90'000.–, di cui due sfociate in attestati di carenza di beni (doc. H). Soprattutto, il fatto che la fallita non sia riuscita neppure a pagare il credito dell’istante, di poco più di fr. 5'000.–, palesa seri problemi di liquidità, che si trascinano già da tempo (secondo le sue stesse allegazioni la società ha conseguito una perdita nel 2016). Anche sotto questo profilo il reclamo non è fondato e deve pertanto essere respinto.

                                   3.   Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, di fr. 150.–, sono poste a carico della RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

–; –; –  Ufficio di esecuzione, Bellinzona; –  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona;  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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