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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.11.2018 14.2018.109

19 novembre 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,449 parole·~12 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Messaggi elettronici (chat) sprovvisti della firma manoscritta o elettronica riconosciuta. Interessi di mora

Testo integrale

Incarto n. 14.2018.109

Lugano 19 novembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 19 maggio 2018 da

 CO 1  

contro

 RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 28 giugno 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 giugno 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2018 dal­l’Ufficio di esecuzione di Cevio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 25'300.– oltre agli interessi del 5% dall’8 dicembre 2017, indicando quale titolo di credito i “contratti di mutuo di dicembre 2012/aprile 2013”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 maggio 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Nel termine impartito (e successivamente prorogato), la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 14 giugno 2018.

                                  C.   Statuendo con decisione del 15 giugno 2018, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizio­­ne interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 17'500.–, oltre agli interessi del 5% dall’8 dicembre 2017, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 151.80 a carico dell’istante in ragione di 1/3 e la rimanenza a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– a titolo di indennità.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 giugno 2018 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – la riforma nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente a fr. 13'000.– (in luogo di 17'500.–) oltre agli interessi del 5% dal 12 aprile 2018, nonché l’accollamento della tassa di giustizia di prima sede alle parti in ragione di metà ciascuno (anziché di 2/3 a suo carico), compensate le indennità. Con decreto del 9 luglio 2018 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 19 luglio 2018, CO 1 ha implicitamente concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 18 giugno, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Passando in rassegna i vari documenti prodotti dall’istante, nella decisione impugnata il Pretore ha anzitutto considerato che le due dichiarazioni sottoscritte da RE 1 l’8 gennaio e il 4 marzo 2013 costituiscono senz’altro un valido titolo di rigetto prov­visorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per gli importi di fr. 5'000.– e fr. 8'000.– in esse riconosciuti. Per quanto concerne il resto della somma pretesa, egli ha invece ritenuto che raffrontando le date e gli importi indicati nella tabella prodotta dall’istante con lo scambio di messaggi (chat) intercorso tra le parti – di cui l’escussa non contesta di essere rispettivamente la destinataria e la mittente –, l’opposizione può essere rigettata anche per l’importo di fr. 4'500.– preteso via sms. Per contro, a suo parere, tale tabella non può costituire un valido riconoscimento di debito per gli importi indicati esclusivamente sulla stessa, dal momento che le diciture “per RE 1” e “per CO 1” nulla specificano in merito alla loro restituzione effettiva. In definitiva, il Pretore ha rigettato l’opposizione limitatamente ai tre suddetti importi riconosciuti per complessivi fr. 17'500.–.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di avere, a torto, considerato che uno scambio di sms possa assurgere a un valido riconoscimento di debito, dal momento che gli sms non sono stati da lei sottoscritti. Ritiene inoltre che la tabella cui il Pretore si è avvalso per rigettare l’opposizione per l’importo di fr. 4'500.–, pur contenendo la firma delle parti, non rinvia in alcun modo ad altri documenti, men che meno allo scambio di messaggi chat, motivo per cui trattandosi di un documento equivoco che necessita di essere interpretato, esso non può costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. La reclamante chiede pertanto che l’opposizione da lei interposta sia rigettata solo per i due importi di fr. 5'000.– e fr. 8'000.– da essa riconosciuti e che gli interessi di mora inizino a decorrere dalla data del precetto esecutivo, ossia dal 12 aprile 2018, anziché dall’8 dicembre 2017. Contesta infine l’indennità riconosciuta dal Pretore all’istante, poi­ché quest’ultimo non ha motivato – come gli competeva – la sua richiesta al riguardo.

                                   5.   Nelle sue stringate osservazioni al reclamo, CO 1 si limita a ritenere che l’indennità di fr. 200.– stabilita a suo favore dal Pretore “sia il minimo che [gli] sia dovuto” per il dispendio di tempo e di costi che la vicenda gli ha causato. Si dice “allibito” che nonostante la chiarezza dei documenti da lui prodotti, l’escussa non solo non sembra intenzionata a saldare il proprio debito, ma contesta pure una minima indennità d’inconvenienza che il primo giudice giustamente gli ha assegnato.

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                6.1   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) l’esistenza di un riconoscimento di debito, il quale deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (vedi Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

                                6.2   Nella fattispecie, in prima sede CO 1 ha prodotto un plico di documenti (doc. A-D) a dimostrazione dell’esistenza di “diversi contratti di mutuo” conclusi con l’escussa, a tempo determinato, tra il 3 dicembre 2012 e l’11 aprile 2013. A suo dire egli avrebbe concesso a RE 1 cinque prestiti di fr. 4'500.–, fr. 2'000.–, fr. 5'000.–, fr. 8'000.– e fr. 6'000.– per un totale di fr. 25'500.–.

                                  a)   Orbene, come rettamente stabilito dal Pretore e peraltro espressamente ammesso dall’escussa già con le osservazioni all’istan­­za (pag. 4 ad 3), la documentazione prodotta costituisce senz’al­­tro un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per i prestiti di fr. 5'000.– e di fr. 8'000.–. Per tali importi, infatti, RE 1 ha rilasciato due dichiarazioni (doc. A e B acclusi al­l’istanza) da lei sottoscritte l’una l’8 gennaio e l’altra il 4 marzo 2013, che ne attestano il ricevimento con l’impegno di restituirli rispettivamente entro il 1° gennaio e il 1° marzo 2018.

                                  b)   Per quanto concerne invece lo scambio di messaggi elettronici (chat) prodotto dall’istante (doc. C) la reclamante rileva a ragione ch’esso non può assurgere a un valido riconoscimento di debito, in assenza di una sua firma manoscritta (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO) o di una sua firma elettronica riconosciuta (sentenza della CEF 14.20117.228 del 28 maggio 2018, consid. 5.2/b, che rinvia a Veuillet, in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 30 ad art. 82 LEF), e ciò a prescindere dalla pretesa fondatezza del suo contenuto, sulla quale né questa Camera né il Giudice di pace, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2).

                                  c)   Contrariamente a quanto ammesso dal Pretore, nemmeno raffrontando il contenuto dei suddetti messaggi con la tabella prodotta dall’istante (doc. D) si può ammettere l’esistenza di un valido titolo di rigetto provvisorio ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la somma di fr. 4'500.– indicata nella chat. Certo, com’egli ricorda, un riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, ma a condizione che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82; Veuillet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LEF).

                                         Sennonché la tabella in questione, seppur munita delle firme di entrambe le parti, non rinvia allo scambio di sms, e ciò per un buon motivo: tale scambio è intercorso ben cinque anni dopo. Senza contare che dalla tabella non si evince alcuna volontà dell’escussa di restituire (o perlomeno di riconoscere, sopra consid. 6.1) all’escutente le somme menzionate né specifica le scadenze dei presunti prestiti. Al riguardo il reclamo merita quindi accoglimento.

                                6.3   Per quanto poi attiene agli interessi dei due debiti esplicitamente riconosciuti, poiché con la loro sottoscrizione l’escussa si era impegnata a restituire i prestiti all’istante entro due date specificate (il 1° gennaio 2018 e il 1° marzo 2018), trattandosi di scadenze fisse non era necessaria interpellazione alcuna (art. 102 cpv. 2 CO). La sentenza impugnata va così riformata nel senso del parziale accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 13'000.– (ossia fr. 5'000.– + fr. 8'000.–), oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) su fr. 5'000.– dal 2 gennaio 2018 e su fr. 8'000.– dal 2 marzo 2018.

                                         La decisione odierna, ad ogni modo, non priva l’escutente del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), quella della reclamante essendo limitata alla questione degli interessi, da ritenersi quasi insignificante (si parla di una differenza d’interessi di fr. 113.20).

                                         La tassa di prima sede va invece ripartita tra le parti metà ciascuno in considerazione della rispettiva soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC) pressappoco uguale. Non pone d’altronde conto attribuire un’indennità d’inconvenienza di prima sede né all’istante, che non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), né alla convenuta, che vi ha espressamente rinunciato (v. reclamo, pag. 4 ad 2.1/b), fermo restando che le stesse, stante l’esito dell’azione, sarebbero comunque state compensate.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1.    L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’ese­­cuzione di Cevio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 2 gennaio 2018 su fr. 5'000.– e dal 2 marzo 2018 su fr. 8'000.–.

2.    Le spese processuali di complessivi fr. 151.80, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Non si assegnano indennità.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 250.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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