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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.2018 14.2018.108

12 luglio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,443 parole·~7 min·2

Riassunto

Fallimento. Pagamento di tutte le esecuzioni dirette contro la convenuta dopo la pronuncia del fallimento

Testo integrale

Incarto n. 14.2018.108

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.817 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 7 febbraio 2018 dalla

CO 1  

contro

RE 1 __________ (c/o __________, __________)  

giudicando sul reclamo del 27 giugno 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 giugno 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________9 dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, il 7 febbraio 2018 la CO 1 ha chie­sto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1, che dopo la notifica del precetto esecutivo aveva trasferito la propria sede a Lugano, per il mancato pagamento di fr. 225.70 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 30 maggio 2018 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 18 giugno 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 19 giugno 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 giugno 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annul­­lamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le esecuzioni in corso nei suoi confronti. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 19 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                   2.   La reclamante allega di essere stata colta da sorpresa dalla convocazione all’interrogatorio predisposto dall’Ufficio dei fallimenti di Lugano, siccome il proprio socio e gerente non ha mai ricevuto né preso conoscenza della comminatoria di fallimento, del­l’istanza di fallimento e della citazione all’udienza di discussione. Tutta la documentazione è infatti stata trasmessa al proprio contabile, __________ dell’__________ SA, nei suoi uffici di B__________. Sta però di fatto che la reclamante ha acconsentito al trasferimento del proprio indirizzo in via __________ a B__________, dove ha tuttora recapito secondo le indicazioni del registro di commercio. Deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte, compresa quella del contabile. Su questo punto il reclamo è infondato.

                                   3.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                3.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                3.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del­l’UE di Lugano (doc. L, 2° foglio) che invita l’UE di Bellinzona a cancellare dai suoi registri l’esecuzione (n. __________9) che ha portato al fallimento, l’escussa avendo pagato il 27 giugno 2018 l’e­­secuzione n. __________2 dell’UE di Lugano (doc. L, 1° foglio), ver­tente sulla stessa pretesa (per il terzo trimestre 2016) di quella posta nell’esecuzione n. __________9, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                3.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 27 giugno 2018) prodotto dalla reclamante (doc. Q) si evince che in tale data essa ha anche estinto tutte le altre esecuzioni a suo carico (v. anche doc. E-P) Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve termine. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 18 giugno 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                                  III.   Notificazione a:

–   ; –   ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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