Incarto n. 14.2017.87
Lugano 27 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 marzo 2017 da
CO 1 (patrocinato dall’a__________ PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 24 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 maggio 2017 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha RE 1 per l’incasso di fr. 8'700.– oltre agli interessi del 5% dal 12 aprile 2016, indicando quale titolo di credito il “rimborso finanziamento, sentenza n. __________ del Tribunale di Como”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 marzo 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, previo riconoscimento in Svizzera della sentenza n. __________ del Tribunale di Como del 15 dicembre 2011;
che con decisione del 14 aprile 2017, il Pretore ha assegnato alla parte convenuta un termine di venti giorni per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza;
che statuendo con decisione del 12 maggio 2017, il Pretore ha accolto l’istanza, riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza del Tribunale di Como e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 350.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 maggio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del dispositivo relativo al rigetto definitivo dell’opposizione e il rinvio dell’incarto al primo giudice, "affinché statuisca nuovamente sul caso, prendendo in considerazione le due ricevute controfirmate da CO 1 ";
che il dispositivo impugnato – emanato in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è su questo punto impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 24 maggio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo;
che, come la reclamante fa valere a ragione, il Pretore ha statuito sull’istanza, il 12 maggio 2017, ancor prima che fosse scaduto il termine di venti giorni assegnatole per esprimersi in merito, giacché la decisione di fissazione del termine le è giunta solo il 24 (recte: il 29) aprile 2017 al suo indirizzo provvisorio di __________ (doc. 5 accluso al reclamo), ricordato che la validità della notifica dipende dall’effettiva consegna dell’atto al destinatario o a un suo ausiliario (art. 138 cpv. 2 CPC), la finzione di notifica non applicandosi al primo atto di procedura (v. DTF 138 III 227 seg. consid. 3.1 con rinvii);
che il diritto di essere sentito della reclamante è quindi stato disatteso;
che non entra in considerazione una sanatoria di quel vizio da parte di questa Camera se la causa non è matura per il giudizio o se non lo richiede la parte lesa, il suo potere di cognizione essendo limitato (art. 320 lett. b e 326 CPC), sicché non le permette di completare l’istruttoria solo parzialmente eseguita in prima sede (v. sentenza della CEF 14.2017.23 del 18 maggio 2017 consid. 4.2);
che il dispositivo n. 1§§ della sentenza impugnata va di conseguenza annullato, come richiesto dalla reclamante, e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) previo completamento dell’istruttoria;
che il Pretore valuterà se citare le parti a un’udienza o notificare il reclamo all’istante (specie i punti 17-21 e il doc. 6), onde dare avvio a un eventuale scambio di allegati di replica e duplica;
che il giudizio di rinvio non pregiudicando la sorte della causa nel merito, sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenze del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4, e della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016, RtiD 2017 I 713 n. 34 c, consid. 5.2);
che la domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa così senza oggetto;
che siccome la necessità del rinvio della causa al primo giudice non è causata dalle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali;
che non si giustifica per contro di riconoscere alla reclamante un’indennità per ripetibili, siccome il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni e l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto le spese processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (sentenze della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012 consid. 5 e 14.2016.200 del 5 gennaio 2017 consid. 3);
che le spese di prima sede saranno rideterminate dal Pretore con la nuova decisione;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'700.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1§§ della sentenza impugnata è annullato e la causa è rinviata su questo punto al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).