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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.11.2017 14.2017.86

20 novembre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,129 parole·~11 min·3

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. Interessi di mora. Potere di cognizione del giudice del rigetto. Eccezione di pagamento

Testo integrale

Incarto n. 14.2017.86

Lugano 20 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO 37/2017 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 16 febbraio 2017 dalla

Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 25 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 marzo 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'865.45 oltre agli interessi del 3% dal 21 ottobre 2016 e di fr. 47.30, indicando quali titoli di credito l’“imposta federale diretta 2014 sulle prestazioni in capitale + interessi del 3% dal 02.04.16”, rispettivamente gli “interessi aggiornati sino al 20.10.16”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 febbraio 2017 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole aggiornando gli interessi sino a tale giorno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 4 febbraio (recte: marzo) 2017.

                                  C.   Statuendo con decisione del 16 marzo 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione inter­posta dalla parte convenuta per un “residuo accessori” di fr. 75.– e un “residuo imposta” di fr. 2'865.45 oltre agli interessi del 3% dal 17 febbraio 2017, ponendo a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 30.– a favore del­l’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 25 marzo 2017 per “contestarla”, lasciando intendere che “fiscalmente” l’istante sarebbe già stata “soddisfatta”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 marzo 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 20 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.

                                         Ora, nel caso concreto la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista apparire dubbia, giacché col suo allegato RE 1 si limita a contestare nuovamente la richiesta di pagamento della Confederazione, alla quale a suo dire avrebbe già dato seguito prima di cambiare domicilio. È nondimeno ammissibile, perché il Giudice di pace ha tralasciato di determinarsi sulla censura.

                                1.3   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         Nella fattispecie, i documenti che questa Camera ha dovuto nuo­vamente richiamare dall’escutente, poiché non figuravano tra gli atti trasmessi dal Giudice di pace (come già avvenuto per gli incarti n. 14.2016.307 e 14.2017.48), appaiono essere quelli allegati all’istanza di rigetto (v. l’elenco in fondo alla stessa) e possono quindi essere presi in considerazione anche in questa sede. Occorre nondimeno un’altra volta ricordare l’obbligo del giudice di conservare nel suo incarto una copia di tutti gli allegati e documenti allestiti in forma cartacea (art. 131 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza senza particolare motivazione, limitandosi a riferirsi genericamen­te ai “mezzi di prova prodotti” e alle osservazioni dell’escusso, senza però determinarsi sulle stesse.

                                   4.   Nel suo stringato reclamo, RE 1 rimprovera al primo giudice di aver valutato “approssimativamente” l’intera contesa fiscale, sostenendo che – conformemente alla prassi in vigore in tutti i cantoni – l’istante è stato soddisfatto prima che lui cambiasse domicilio. A suo dire, il riscatto del beneficio previdenziale professionale si è completato il 31 dicembre 2013.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD).

                                5.2   Nel caso specifico, la Confederazione Svizzera fonda la propria pretesa nei confronti di RE 1 sulla decisione di tassazione del 12 febbraio 2016 relativa all’imposta federale 2014 “su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza” (art. 38 LIFD), calcolata in fr. 2'865.45 sulla scorta dell’aliquota determinante del 6.9617% (art. 38 cpv. 2 LT) applicata al capitale imponibile accertato in fr. 205'800.– e pari a 1/5 della tariffa prevista dall’art. 36 cpv. 1 LIFD (art. 38 cpv. 2 LIFD). Poiché non è contestato che la suddetta decisione sia passata in giudicato – né d’altron­de il reclamante asserisce di aver inoltrato reclamo all’Ufficio circondariale di tassazione entro il termine di trenta giorni indicato in calce alla stessa – essa costituisce con ogni evidenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per il capitale di fr. 2'865.45, oltre agli interessi di mora del 3% fissato dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD, 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza [RS 642.124]), correnti dal 21 ottobre 2016, e agli interessi di mora, sempre del 3%, maturati dalla scadenza di pagamento dell’im­­posta, ossia dal 2 aprile 2016 (conteggio del 13 dicembre 2016), fino al 20 ottobre 2016, pari a fr. 47.30, come indicato sul precetto esecutivo. Corretto, quindi, l’accoglimento dell’istanza.

                                5.3   Per contro il Giudice di pace avrebbe dovuto limitarsi ad accogliere l’istanza senza precisare l’importo del credito (fr. 2'865.45 oltre agli interessi del 3% dal 17 febbraio 2017 più fr. 75.–), specie in un modo diverso di quello indicato sul precetto esecutivo (fr. 2'865.45 oltre agli interessi del 3% dal 21 ottobre 2016 più fr. 47.30). Il rigetto dell’opposizione non può infatti per sua natura mai vertere su un importo superiore a quello posto in esecuzione, vale a dire la somma menzionata sul precetto esecutivo (sen­tenza della CEF 14.2015.165 del 2 dicembre 2015). Vero è che nel caso specifico l’importo totale è identico in entrambi i casi (sono solo spostate la data di fine degli interessi arretrati e correlativamente la data d’inizio degli interessi correnti). Non occorre però complicare inutilmente il lavoro degli uffici d’esecuzione. Al riguardo, anche le autorità fiscali dovrebbero evitare di formulare le loro richieste nell’istanza di rigetto in un altro modo rispetto a quelle menzionate nel precetto esecutivo, salvo nei casi, ovviamente, in cui il credito si è ridotto tra l’uno e l’altra (ad esempio in caso di pagamento di un acconto). Per chiarezza va rettificato il dispositivo della sentenza impugnata, che l’Ufficio d’esecuzione ha del resto interpretato come un rigetto totale, emettendo il 14 luglio 2017 un attestato di carenza di beni per fr. 3'442.45, calcolati sulla base dei dati figuranti sul precetto esecutivo.

                                        6.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                                         Nel caso concreto, come d’altronde già avvenuto in precedenti cause di rigetto per crediti fiscali dirette contro RE 1 (v. le sentenze della Camera 14.2016.307 del 29 marzo 2017 consid. 6 e 14.2017.48 del 1° giugno 2017 consid. 6), ancora una volta egli misconosce che il giudice del rigetto è funzionalmente incompetente per statuire sulle contese fiscali. Spetta infatti al­l’autorità di tassazione indicata in calce alla decisione fiscale di verificare l’esistenza e l’importo del credito fiscale ove sia stata adita con un reclamo entro il termine anch’esso menzionato nella decisione fiscale, ciò che nella fattispecie non è avvenuto. Quanto al fatto che l’istante sarebbe stata “fiscalmente soddisfatta prima del cambiamento di domicilio”, non solo il reclamante non ha precisato se il pagamento è intervenuto prima o dopo l’emanazione della decisione fiscale – e quindi non è dato di sapere se la sua eccezione è ammissibile – ma soprattutto egli non ha prodotto la prova del preteso pagamento. Onde la reiezione del reclamo.

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'865.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                  2.   Il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è rettificato d’ufficio nel seguente modo:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta nel senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva.

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   4.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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