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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2017 14.2017.46

26 giugno 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,152 parole·~6 min·4

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Istanza di condono delle spese processuali determinate dalla Camera esecuzione e fallimenti

Testo integrale

Incarti n. 14.2017.46 14.2017.47 Richiesta di condono

Lugano 26 giugno 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo sull’istanza formulata l’8 maggio 2017 da

RE 1  

volta al condono delle spese processuali di fr. 140.– poste a suo carico con la decisione su reclamo emessa il 18 aprile 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF) nella causa 14.2017.46/47 (rigetto dell’opposizione), dispositivo n. 3;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che statuendo con sentenza del 18 aprile 2017, la CEF ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da RE 1 contro le decisioni emanate dal Giudice di pace del Circolo di Balerna il 28 settembre 2016 (inc. __________) e il 16 gennaio 2017 (inc. SO:2016.220), con cui aveva accolto le istanze dello Stato del Cantone Ticino volte al rigetto definitivo delle opposizioni interposte da RE 1 ai precetti esecutivi n. __________ e __________ dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio (dispositivi n. 1 e 2);

                                         che la Camera ha d’altronde posto a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 140.–, previa reiezione della domanda di esonero di tali spese presentata dalla convenuta con istanza separata simultaneamente al reclamo, ritenendo che il reclamo era d’acchito privo di possibilità di successo, sicché non era dato il presupposto dell’art. 117 lett. b CPC (consid. 8);

                                         che prima del passaggio in giudicato della sentenza del 18 aprile 2017, con richiesta 8 maggio 2017 RE 1 ha postulato il condono della tassa di giustizia di fr. 140.–;

                                         che giusta l’art. 112 cpv. 1 CPC per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso d’in­­digenza permanente, il condono;

                                         che la norma non determina quale sia l’autorità competente a statuire sulle domande di condono, neppure se debba essere un’autorità giudiziaria (come risulta dal testo in francese e in italiano dell’art. 112 cpv. 1 CPC) o possa anche essere un’autorità amministrativa (ciò che il testo in tedesco non esclude);

                                         che incombe quindi ai Cantoni definire la competenza (cfr. art. 3 CPC), ma anche la procedura per l’esame di domande di dilazione o di condono delle spese processuali (sentenza della III Camera civile del Tribunale d’appello 13.2015.48 del 14 luglio 2015 con­sid. 3.6, con riferimento a Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I 2012, n. 1 ad art. 112 CPC, Jenny in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 3 ad art. 112 CPC; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 1/a ad art. 112 CPC);

                                         che in mancanza di una specifica normativa di diritto cantonale, nel Cantone Ticino l’autorità competente è quindi quella che ha fissato le spese processuali (sentenza 13.2015.48 già citata, con­sid. 3.6, con rinvii a Rüegg, op. cit., n. 1/a ad art. 112 e Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 112 CPC; sentenze della I Camera civile 11.2016.121 del 29 novembre 2016, pag. 2, e della II Camera civile del Tribunale d’appello 12.2015.107 del 7 agosto 2015 pag. 2) e al procedimento si applicano per analogia le norme sulla procedura sommaria (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 112);

                                         che in concreto, pertanto, sulla domanda può pronunciarsi la CEF (sentenza 14.2016.53 del 10 marzo 2016, pag. 2);

                                         che l’art. 112 cpv. 1 CPC instaura soltanto una facoltà per il giudice (“Kann-Vorschrift”) e non un diritto del richiedente (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 4.3.2; Jenny, op. cit., n. 2 ad art. 112; Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 112);

                                         che il condono esige la prova di uno stato di indigenza permanente in senso stretto, che è dato se, prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jen­ny, op. cit., n. 5 ad art. 112), esponendolo a un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva di miglioramento economico (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112);

                                         che l’art. 112 cpv. 1 CPC non deve però consentire alla parte di aggirare le condizioni restrittive poste per la concessione dell’as­­sistenza giudiziaria, in particolare l’esigenza di possibilità di successo posta all’art. 117 lett. b CPC (Jenny, op. cit., n. 2 ad art. 112; Urwyler/ Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 4 ad art. 112 CPC; sentenza 101 2016 437 del Tribunale cantonale friborghese del 20 febbraio 2017 consid. 5);

                                         che di conseguenza una domanda di condono delle spese processuali non può servire a rimediare alla reiezione o all’omissio­­ne di una richiesta di assistenza giudiziaria né a correggerla (decisioni dell’Obergericht zurighese KD160001-O/U del 18 marzo 2016, consid. 3.3, e dell’Obergericht bernese ZK 11 72 EIC del 13 settembre 2011);

                                         che nel caso in esame la Camera ha respinto la domanda di esonero delle spese presentata da RE 1, siccome il reclamo risultava d’acchito privo di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da essere dichiarato irricevibile (sentenza del 18 aprile 2017, consid. 8);

                                         che pertanto la domanda di condono va pure essa respinta;

                                         che contrariamente a quanto asserito da RE 1, la tassa di fr. 140.– posta a suo carico non è “elevata” e poteva essere evitata rinunciando a presentare un reclamo privo di possibilità di successo;

                                         che nella sentenza 14.2015.139 del 31 agosto 2015, la Camera ha precisato che la rinuncia a prelevare spese processuali era eccezionale;

                                         che l’istituto dell’assistenza giudiziaria non ha quale scopo di permettere al richiedente di valutare gratuitamente le proprie probabilità di successo;

                                         ch’essendo l’istanza in esame la prima del genere presentata a questa Camera, si prescinde eccezionalmente dal prelevare spe­se processuali per questa procedura, fermo restando che, in futuro, RE 1 non potrà sempre e necessariamente confidare nell’indulgenza ancora una volta qui riservatale;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 140.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   La domanda di condono è respinta.

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie.

                                   3.   Notificazione a.

                                         Comunicazione all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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