Incarto n. 14.2017.43
Lugano 30 maggio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Giani
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 23 gennaio 2017 da
CO 1 (rappr. dall’RA 1, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 24 marzo 2017 presentato dallRE 1 contro la decisione emessa il 14 marzo 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 23 gennaio 2017 CO 1 ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 15'337.55 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 13 marzo 2017 è comparso unicamente l’istante.
C. Statuendo con decisione del 14 marzo 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 da quello stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 marzo 2017 per ottenere l’annullamento del fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo con l’autorizzazione a stipulare il contratto di compravendita della particella n. __________ RFD __________ di sua spettanza, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione e ottenuto il ritiro della domanda di fallimento.
E. Il 28 marzo 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale, ordinando però in particolare all’ufficio d’esecuzione di provvedere all’annotazione della restrizione della facoltà di disporre dei beni immobili della reclamante. La procedura di reclamo è d’altronde stata sospesa dopo il pagamento dell’anticipo delle spese processuali presumibili fino alla decisione della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord sull’istanza presentata dalla reclamante il 24 marzo 2017 per ottenere restituzione del termine di partecipazione all’udienza di fallimento e l’annullamento del fallimento. Tale istanza è stata respinta dal Pretore con decisione del 31 marzo 2017.
F. Con istanza del 7 aprile 2017, la reclamante ha postulato la modifica dell’ordinanza del 28 marzo 2017, ribadendo la richiesta di autorizzarla a procedere alla sottoscrizione dell’atto notarile di compravendita della nota particella per fr. 3'800'000.–. Con ordinanza del 28 aprile 2017, il presidente della Camera ha riattivato la procedura di reclamo e ha autorizzato la reclamante a procedere alla sottoscrizione dell’atto notarile di compravendita a condizione di trasmetterle il consenso scritto del correntista e del creditore ipotecario alla conclusione di tale vendita alle condizioni pattuite dalle parti e l’impegno della società a lasciare depositato sul conto del notaio la somma di fr. 258'185.– registrata in contabilità come passivi a breve termine, oltre all’importo necessario a pagare o a garantire eventuali crediti posti in esecuzione che non fossero già compresi tra i suddetti passivi a breve termine.
G. Il 19 maggio 2017, la reclamante ha prodotto la documentazione richiesta e confermato di avere già incaricato il proprio patrocinatore, nella sua funzione di notaio rogante, di procedere al pagamento di tutti i debiti registrati in contabilità come pure altri passivi a breve termine, oltre a garantire eventuali crediti posti in esecuzione che non fossero già compresi tra quei passivi a breve termine, attingendo al saldo del prezzo di vendita, una volta rimborsato il credito ipotecario in capitale e interessi.
H. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 marzo 2017 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 15 marzo (doc. A accluso al reclamo), in concreto il reclamo è tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una “dichiarazione/quietanza” firmata dall’istante il 23 marzo 2017, quindi dopo la pronuncia del fallimento ma prima della scadenza del termine di reclamo, con cui egli ha confermato di essere stato integralmente tacitato dall’ex datrice di lavoro e di ritirare la domanda di fallimento (doc. D allegato al reclamo), per cui i presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 e n. 3 risultano adempiuti.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha dimostrato che grazie al provento della vendita della sua particella n. __________ RFD di __________, già pattuito in fr. 3'800'000.–, essa riuscirà a pagare i crediti ipotecari in capitale (fr. 2'200'000.–) e interessi (5% di fr. 500'000.– dal 13 maggio 2015 al 5 giugno 2015, e 5% di fr. 2'200'000.– dal 6 giugno 2015 alla data del versamento, ovvero circa fr. 224'000.–), così come tutti i crediti registrati in contabilità quali passivi a breve termine per complessivi fr. 258'185.–, e a garantire eventuali altri crediti posti in esecuzione (il cui importo complessivo attualmente è inferiore a fr. 113'000.–). Poiché sia il creditore correntista, i cui crediti di oltre fr. 5'000'000.– sono postergati, sia i creditori ipotecari hanno dato il loro consenso all’operazione (sopra ad G), ben si può ritenere la solvibilità della reclamante più che verosimile, ricordato comunque che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato, ciò che le consentirà di procedere alla vendita immobiliare auspicata, a beneficio di tutti i creditori.
2.4 Il notaio rogante, avv. PA 1, tratterrà dal prezzo di vendita la somma necessaria a pagare i passivi a breve termine iscritti nella contabilità della reclamante e terrà a disposizione dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio la somma occorrente a garantire i crediti posti in esecuzioni diretti contro la società. A tale scopo, l’Ufficio gli consegnerà un conteggio dettagliato (“conteggio per il debitore”). Entro un mese dal trapasso di proprietà, la reclamante trasmetterà alla Camera la conferma dei pagamenti e dei depositi in garanzia eseguiti.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 14 marzo 2017 dalla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
4. Entro un mese dal trapasso di proprietà, l’RE 1 trasmetterà alla Camera la conferma dei pagamenti e dei depositi in garanzia eseguiti.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico dell’RE 1.
III. Notificazione a:
–; –; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio, con particolare riferimento al considerando 2.4; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).