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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.07.2017 14.2017.42

4 luglio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,801 parole·~9 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo del diritto italiano

Testo integrale

Incarto n. 14.2017.42

Lugano 4 luglio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 24 gennaio 2017 da

CO 1, (I) (patrocinata dall’avv. PA 1,  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 20 marzo 2017 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 15 marzo 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1, titolare della ditta PI 1, ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 2'773.– oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2015 e di fr. 200.–, indicando quali titoli di credito il “decreto ingiuntivo del tribunale di Varese n.__________” e le “tasse di giustizia”.

                                  B.   Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 gennaio 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest limitando la sua pretesa a fr. 2'773.– (anziché fr. 2'973.–), ad esclusione delle tasse di giustizia di fr. 200.– richieste per errore, oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2015 e alle spese del precetto per fr. 73.30. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 2 marzo 2017, che il primo giudice, “per la natura” delle stesse, ha rinunciato a notificare a CO 1.

                                  C.   Statuendo con decisione del 15 marzo 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione inter­posta dalla parte convenuta “limitatamente al capitale” (di fr. 2'773.–), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 190.– e un’in­­dennità di fr. 300.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 marzo 2017 per ottenerne implicitamente l’annullamento e lo stralcio di “tutte le pretese dell’istante”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 marzo 2017 contro la sentenza notificata all’RE 1 al più presto il 16 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.

                                         La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’ap­plicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel caso concreto, tutti i documenti (n. 1 a 5) allegati al reclamo sono nuovi (non sono stati prodotti in prima sede) e pertanto inammissibili. Non possono quindi essere presi in considerazione in questa sede. D’altronde, nel reclamo l’RE 1 non tenta di confutare la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il decreto ingiuntivo del 5 maggio 2016 del Giudice di pace di Luino costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. La ricevibilità del reclamo appare dunque dub­bia, poiché potrebbe essere considerato insufficientemente motivato. Vero è, però, che l’argomentazione principale ripresentata dalla reclamante in questa sede – la sua pretesa estraneità al debito posto in esecuzione – non è stata trattata in modo chiaro dal Giudice di pace di Lugano Ovest, che si è limitato a qualificarla come "tardiv[a] e pretestuos[a]". Occorre quindi entrare nel merito del reclamo.

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                3.1   Questa Camera ha già avuto modo di accertare che un decreto ingiuntivo italiano dichiarato esecutivo, in particolare in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto nel sen­so dell’art. 647 CPCit, costituisce una decisione esecutiva giusta gli art. 32 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’ese­­cuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12) e 80 cpv. 1 LEF, e quindi un titolo di rigetto definitivo (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2016.290 del 2 marzo 2017, consid. 4 con rinvii).

                                3.2   Nella fattispecie il decreto ingiuntivo n. __________ emanato dal Giudice di pace di Luino il 5 maggio 2016 (doc. A accluso all’istan­za) costituisce dunque un valido titolo di rigetto definitivo per gli importi accertati, ossia € 1'500.– oltre agli interessi di mora giusta l’art. 5 del decreto legislativo 231/2002 dal 17 agosto 2015 (30 giorni dopo il ricevimento della fattura del 16 luglio 2015: art. 4 cpv. 2 lett. a dello stesso decreto), € 839.50 per spese, oltre all’imposta sul valore aggiunto (IVA), del 22%, il contributo alla Cassa previdenza degli avvocati (C.p.A.), del 4%, e le "successive occorrende", ovvero complessivi € 2'534.64 indicati nell’atto di precetto (doc. D), pari a fr. 2'777.70 al tasso di cambio previsto il 5 ottobre 2016 dell’1.0959 secondo il sito www.fxtop.com che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea (DTF 137 III 625 in alto consid. 3).

                                         D’altronde il decreto ingiuntivo risulta esecutivo dal 27 luglio 2016, come si evince dal timbro di stessa data apposto dall’Ufficio del giudice di pace di Luino sul retro del decreto ingiuntivo (v. doc. A, pag. 4). E la reclamante non dimostra di avere proposto opposizione entro 40 giorni al Giudice di pace di Luino (come indicato sul decreto ingiuntivo doc. A pag. 4), anzi ammette di averlo fatto tardivamente in seguito a un errore di comunicazione (reclamo ad E). Il decreto ingiuntivo costituisce quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per (almeno) l’importo posto in esecuzione, ovvero fr. 2'773.– oltre agli interessi di mora del 5% (inferiore a quello legale in Italia nelle transazioni commerciali dell’8.05% in vigore dal 1° gennaio 2015 e dell’8% dal 1° luglio 2016 [www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/inter­venti_finanziari/interventi_finanziari/Tassi_serie_storica.pdf], in virtù del de­creto legislativo 231/2002 citato nel ricorso per decreto ingiuntivo, doc. A pag. 2) dal 17 agosto 2015.

                                   4.   Nel reclamo l’RE 1 ribadisce di non aver mai avuto un debito nei confronti della PI 1 di CO 1 relativo alla stesura dei testi del volume n. 7 di __________ Magazine, poiché al momento della sua realizza­zione (nel marzo-aprile 2014) la società reclamante non esisteva ancora. Sennonché non rientra nella competenza del giudice del rigetto dell’opposizione di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì solo quella di un titolo esecutivo (sopra consid. 2), ciò che risulta essere il caso del noto decreto ingiuntivo (sopra consid. 3). Spettava anzi all’RE 1 di far valere la censura in questione – la propria estraneità alla fattura posta in esecuzione – nella procedura giudiziaria italiana. Ciò non essendo avvenuto, il Giudice di pace di Lugano Ovest non poteva che constatare il carattere esecutivo del decreto ingiuntivo e rigettare di conseguenza l’opposizione in via definitiva (art. 80 cpv. 1 LEF), l’escussa non avendo dimostrato la realizzazione di una delle eccezioni previste dall’art. 81 LEF (estinzione, prescrizione o dilazione del credito posto in esecuzione). Infondato, il reclamo va pertanto respinto.

                                   5.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

                                   6.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'773.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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