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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.07.2017 14.2017.41

3 luglio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,618 parole·~13 min·2

Riassunto

Azione di contestazione della graduatoria rivolta contro la massa fallimentare per pretese salariali. Reclamo. Motivazione. Valore litigioso. Legittimazione. Istanza di ricusa del Pretore. Privilegio di prima classe

Testo integrale

Incarto n. 14.2017.41

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (contestazione della graduatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 4 novembre 2016 da

RE 1, (rappresentato da RA 1,) e RE 2,  

contro  

CO 1 (rappr. dall’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio)  

giudicando sul reclamo del 20 marzo 2017 presentato da RE 1 e RA 1 contro la decisione emessa il 22 febbraio 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con lettera raccomandata del 20 ottobre 2016 (doc. A), l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha informato RA 1 – nella sua qualità di rappresentante del fratello RE 1 – che il credito di fr. 19'266.55 da quest’ultimo insinuato nel fallimento aperto il 19 maggio 2015 nei confronti di PI 1, titolare della ditta individuale PI 2, per pretese salariali riferite al periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2014, era stato integralmente contestato dall’amministrazione del fallimento per un vizio di forma del contratto di lavoro. In tale occasione l’UF informava che la graduatoria sarebbe stata depositata il giorno seguente, ossia il 21 ottobre 2016, ricordando la possibilità di contestarla entro venti giorni conformemente all’art. 250 LEF.

                                  B.   Con “ricorso ex art. 250 LEF” del 4 novembre 2016 RE 1 ha promosso – tramite il fratello RA 1 – contro la massa fallimentare di PI 1 un’azione di contestazione della graduatoria dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chie­dendo che la parte della sua pretesa salariale rimasta scoperta per fr. 9'786.75 fosse ammessa tra i crediti di prima classe. Il 22 dicembre 2016 l’amministrazione del fallimento ha comunicato al Pretore di aver “riconsiderato parzialmente” la decisione contestata e di avere ammesso il credito di fr. 9'786.75 nella graduatoria ma in terza classe, non essendo adempiuti i presupposti per collocarla in prima classe.

                                  C.   Con uno scritto del 9 gennaio 2017, RA 1 ha innanzitutto ribadito a nome del fratello RE 1 la richiesta di collocare in prima classe il credito vantato da quest’ultimo, per poi vantare a titolo personale svariate pretese relative alla società fallita, tra cui la modifica, a valere retroattivamente dal 31 maggio 2014, della ragione sociale della ditta di PI 1 col proprio nome, nonché l’assegnazione a lui dei conti bancari e postali, dei macchinari e di tutta la sostanza della PI 2. Quale ultima richiesta, egli ha proposto il pignoramento dello stipendio di PI 1 “nei termini di legge”.

                                  D.   All’udienza di discussione tenutasi il 22 febbraio 2017, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. In particolare, RE 1 ha insistito in merito alla collocazione del suo credito in prima classe, producendo un memoriale scritto e numerosi documenti annessi riguardanti il fratello RE 2, mentre la parte convenuta ha ribadito che il credito dell’attore dev’essere inserito in terza classe.

                                  E.   Statuendo con sentenza del medesimo giorno, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, decidendo di collocare il credito insinuato da RE 1 nella terza classe limitatamente a fr. 9'786.75, respinto le altre richieste formulate da RE 2 “in quanto inammissibili” e posto le spese processuali di fr. 250.– a carico di quest’ultimo.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un unico reclamo del 20 marzo 2017 per ottenere innanzitutto la ricusazione del Pretore della sezione 3 di Lugano e l’assegnazione dell’incarto a un altro giudice per una nuova istruttoria, nonché la riforma della decisione impugnata nel senso dell’ammissione sia del credito di fr. 9'786.75 in prima classe sia – in via sussidiaria – delle svariate richieste formulate da RE 2. Infine, i reclamanti hanno postulato l’avvio di una procedura penale secondo l’art. 312 CP. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). Per le decisioni inappellabili e finali di prima istanza è dato invece il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC), sempre alla CEF (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Nelle azioni di contestazione della graduatoria, il valore litigioso non corrisponde all’importo nominale del credito contestato, ben­sì al dividendo stimato dall’amministrazione del fallimento o dai liquidatori per quella pretesa (DTF 140 III 67 consid. 3.2 con rinvii). Nel caso concreto, non vi sono elementi agli atti che permettano di stabilire il dividendo – e quindi il valore litigioso – ma nella migliore delle ipotesi RE 1 non otterrà più della pretesa da lui vantata, pari a fr. 9'786.75, ovvero meno del limite di legge di fr. 10'000.–. Il ricorso in esame va quindi trattato quale reclamo nel senso dell’art. 319 lett. a CPC. La questione può invece essere lasciata aperta per quanto attiene alle pretese fatte valere personalmente da RE 2, siccome, come si vedrà (sotto consid. 1.5), esse sono irricevibili.

                                1.2   Essendo il reclamo formulato sia a nome dell’attore che in prima sede ha contestato la graduatoria sia – a titolo personale – dal fratello, in virtù dell’art. 125 lett. c CPC si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le cause e di evaderle con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                1.3   Avendo la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 6 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC). Presentato il 20 marzo 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 e RE 2 il 27 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.4   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.5   La legittimazione di RE 1 deriva dalla sua qualità di attore nella procedura di prima istanza (art. 250 cpv. 1 LEF).

                                1.6   Diversa è invece la posizione personale di RE 2. Nella procedura di contestazione della graduatoria promossa il 4 novembre 2016 per conto del fratello RE 1, con scritto del 9 gennaio 2017 egli ha formulato a titolo personale una serie di richieste, che – come giustamente rilevato dal Pretore – esulano manifestamente da quelle invocabili in un’azione fondata sull’art. 250 LEF, di cui egli del resto non è personalmente parte. Su tale motivazione RE 2 non spende una parola, sicché il suo reclamo è irricevibile (v. sopra consid. 1.6). Ad ogni buon conto, unico oggetto possibile dell’azione di contestazione della graduatoria è, come risulta dal suo stesso nome, la contestazione di pretese insinuate nel fallimento. La rivendicazione di conti bancari, della sostanza e del patrimonio della società fallita, come la conversione della ragione sociale “PI 2 di PI 1” in “PI 2 di RE 2”, vanno, semmai, fatte valere personalmente dallo stesso RE 2 con gli specifici mezzi di diritto evocati dalla Camera nella sentenza 15.2016.105 del 14 novembre (pag. 2 e 3). Anche nel merito, comunque sia, la decisione d’irricevibilità presa dal Pretore meriterebbe quindi conferma.

                                   2.   Nel reclamo, RE 1 postula anzitutto la ricusazione del Pretore __________ facendo valere una serie di comportamenti, a suo dire pregiudizievoli, assunti dal magistrato nei confronti suoi e di suo fratello RE 2. In particolare, RE 1 sostiene che il primo giudice ha negato a più riprese la parola al fratello, suo rappresentante, impedendogli così di fornire spiegazioni in merito alla documentazione prodotta, oltre ad affermare “con tono altezzoso” che avrebbe respinto la petizione “per far pagare tutte le spese ad RA 1” nonostante in questo tipo di procedure la legge non preveda alcun tipo di spesa. Afferma poi che il Pretore sarebbe andato “su tutte le furie” per il fatto che RE 2 avesse ravvisato gli estremi per un abuso di autorità nel senso dell’art. 312 del Codice penale svizzero.

                                2.1   La parte che intende ricusare una persona operante in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare all’autorità competente – in Ticino la pretura viciniore in caso di ricusa diretta contro un pretore o un pretore aggiunto (art. 37 cpv. 5 LOG) – la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 49 cpv. 1 CPC). Il diritto di eccepire un motivo di ricusa è irrimediabilmente perento nella procedura in causa se non è invocato immediatamente (DTF 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 19-20 ad art. 49 CPC).

                                2.2   Nel caso specifico, RE 1 avrebbe quindi dovuto presentare la domanda di ricusazione già prima della chiusura del­l’udienza del 22 febbraio 2017 (Tappy, op. cit., n. 11-12 ad art. 49) o perlomeno nei giorni successivi alla pretura viciniore, ovvero in concreto al Pretore di Lugano della sezione 1 (art. 36 cpv. 3 lett. b LOG [RL 3.1.1.1] e 11 lett. c del Regolamento delle Preture [RL 3.1.1.3]). La richiesta in esame risulta quindi doppiamente irricevibile, da un canto perché è perenta (poiché presentata a oltre un mese dai fatti che a mente dei reclamanti motivano la ricusa) e dall’altro perché non rientra nella competenza della Camera. Ad ogni modo il reclamante non ha chiesto l’annullamento dell’udienza o della sentenza entro il termine di dieci giorni stabilito dall’art. 51 cpv. 1 CPC, per tacere del fatto che una simile richiesta sarebbe verosimilmente stata da considerare abusiva, giacché la procedura, come la decisione impugnata, non risultano viziate da violazioni di legge di nessun genere, sicché la ripetizione dell’udienza e della sentenza si sarebbe ridotta a una mera formalità priva di utilità (cfr. Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 51).

                                   3.   Preso atto, nella decisione impugnata, che l’Ufficio dei fallimenti ha accettato di collocare in terza classe il credito di fr. 9'786.75 insinuato da RE 1, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione di quest’ultimo inserendo la sua pretesa in terza classe anziché in prima come da lui richiesto. Richiamato l’art. 219 cpv. 4 lett. a LEF, in virtù del quale i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro sono ammessi in prima classe se sono sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, il primo giudice ha infatti escluso che la pretesa vantata da RE 1 potesse essere considerata privilegiata, poiché le sue pretese salariali sono divenute esigibili ben prima del termine semestrale stabilito dalla legge.

                                   4.   Nel merito del suo reclamo RE 1 si limita a rimproverare al Pretore di non avere esaminato i documenti da lui prodotti, da cui risulta che la sua attività lavorativa presso l’PI 2 è terminata il 30 aprile 2014 e il proprio credito salariale residuo ammontava a fr. 19'266.55, poi ridotto a fr. 9'786.75 in seguito a un versamento di fr. 9'479.90 ricevuto dalla cassa di disoccupazione. Sostiene poi di aver iniziato la procedura di recupero del proprio credito sin dalla fine del rapporto di lavoro fino al giorno della dichiarazione di fallimento della ditta. Contesta infine il vizio di forma del contratto di lavoro sollevato dall’Ufficio dei fallimenti per contestare il credito inizialmente insinuato.

                                4.1   Sennonché così RE 1 non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore secondo cui il credito da lui insinuato non adempie le condizioni previste dall’art. 219 cpv. 4 lett. a LEF. Egli si limita a riproporre sostanzialmente quanto già sollevato e in gran parte evaso in prima sede – l’Ufficio dei fallimenti avendo riconsiderato nel corso della procedura la sua iniziale decisione negativa (v. osservazioni a del 22 dicembre 2016) –, chiedendo il collocamento della sua pretesa in prima classe senza dimostrare che la stessa sia divenuta esigibile nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento. Carente della necessaria motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo risulta pertanto inammissibile anche su questo punto.

                                4.2   Sia ad ogni modo precisato per abbondanza che la conclusione cui è giunto il Pretore è corretta. In effetti, RE 1 ha insinuato nel fallimento i crediti salariali arretrati per il periodo dal 1° marzo 2014 al 30 aprile 2014 (doc. C accluso alla petizione), sicché – indipendentemente da quanto si sia protratta la procedura di recupero delle sue pretese – l’esigibilità del suo ultimo salario, al più tardi il 30 aprile 2014 (art. 323 cpv. 1 CO), risale oltre un anno dal fallimento della ditta, dichiarato il 19 maggio 2015. Ne discende che la sua pretesa non poteva essere collocata tra i crediti divenuti esigibili nei sei mesi dalla dichiarazione di fallimento, cui l’art. 219 cpv. 4 lett. a LEF conferisce il privilegio di prima classe. A prescindere dalla sua irricevibilità, il reclamo era pertanto comunque votato all’insuccesso.

                                   5.   Le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione dell’art. 14 LTG, seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la parte convenuta non avendo dovuto presentare osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'786.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   La domanda di ricusazione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è inammissibile.

                                  2.   Il reclamo di RE 1 è inammissibile.

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

                                   4.   Il reclamo di RE 2 è inammissibile.

                                   5.   Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 2, sono poste a suo carico.

                                   6.   Notificazione a:

–(per sé e per il fratello RE 1); –Mendrisio.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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