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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.05.2017 14.2017.36

15 maggio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,585 parole·~8 min·2

Riassunto

Rigetto dell’opposizione. Multa disciplinare. Riconsiderazione

Testo integrale

Incarto n. 14.2017.36   RICONSIDERAZIONE

Lugano 15 maggio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 gennaio 2017 da

CO 1 (rappr. dalla RA 2,  

contro

RE 1 (c/o il RA 1, __________)  

giudicando ora sulle istanze di riconsiderazione del 3 e 4 aprile 2017 presentate dai rappresentanti dell’RE 1, rispettivamente RA 3 e avv. RA 4, contro la decisione emessa da questa Camera il 24 marzo 2017;

ritenuto

in fatto:                A.  Statuendo con decisione del 28 febbraio 2017, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza presentata il 27 gennaio 2017 dalla CO 1 e rigettato in via provvisoria l’op­­posizione interposta dall’RE 1 al precetto esecutivo n. __________ volto all’incasso di fr. 6'200.– oltre ad accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 150.– a favore dell’istante.

                            B.  Contro la sentenza appena citata l’RE 1, rappresentata dal RA 1, e per esso da RA 3 e RA 4, è insorta alla Pretura con un’“opposizione” “ai sensi dell’art. 238 lett. f CPC” del 9 marzo 2017 per ottenere che la stessa sia “dichiarata nulla” e modificata nel senso di aggiungervi i rimedi giuridici, e di far decorrere il termine di reclamo a partire dalla notifica della decisione completata. Il 10 marzo 2017 la Pretura ha trasmesso quell’“opposizione” a questa Camera per una sua valutazione circa un suo trattamento come reclamo contro la sentenza del 28 febbraio 2017.

                            C.  Statuendo con sentenza del 24 marzo 2017, questa Camera ha respinto l’”opposizione” (trattata come reclamo siccome è l’unico mezzo d’impugnazione previsto dalla legge contro le sentenze di rigetto dell’opposizione), posto le spese processuali di complessivi fr. 260.– a carico di RA 3 e di RA 4 in solido e inflitto a ognuno di loro una multa disciplinare di fr. 200.–. La Camera ha ritenuto che l’assenza dei rimedi giuridici sulla fotocopia della sentenza pretorile impugnata prodotta dalla reclamante era dovuta al fatto che l’originale del secondo foglio era stato sufficientemente ingrandito perché il fondo della pagina originale, sul quale figura la via di ricorso, non fosse riprodotto sulla copia. Tale sotterfugio, di cui i rappresentanti (illegittimi) della reclamante non potevano non avvedersi, è stato sanzionato con l’inflizione a ognuno di loro di una multa disciplinare di fr. 200.– per avere agito in malafede (art. 128 cpv. 3 CPC). Stante la chiarezza dei fatti la Camera ha prescisso dal sentire gli interessati, riservando loro la facoltà di postulare la riconsiderazione della sanzione disciplinare con un’istanza motivata entro dieci giorni dalla notifica del giudizio.

                            D.  Con “reclamo” del 3 aprile 2017, RA 3 è insorto contro la sanzione comminatagli chiedendone l’annullamento con effetto immediato.

                            E.  Con istanza di riconsiderazione del 4 aprile 2017, anche l’avv. RA 4 ha postulato l’annullamento della sanzione disciplinare inflittale “per fr. 260.– a titolo individuale e fr. 260.– in solido con RA 3”.

Considerando

in diritto:                   “Reclamo” (istanza di riconsiderazione) di RA 3

                             1.  RA 3 contesta la sanzione inflittagli poiché ritiene gli argomenti della Camera una “strumentalizzazione talebana della giustizia”, siccome sia l’avv. RA 4 sia lui, in base al documento trasmesso dall’affiliata, avrebbero creduto in buona fede che la sentenza pretorile non indicava i rimedi giuridici. Egli afferma d’al­­tronde di avere firmato l’atto trasmesso alla Pretura il 9 marzo 2017 senza leggerlo, mentre l’avv. RA 4 avrebbe ritenuto giusto trasmettere la copia della decisione ricevuta dalla cliente “per un eccesso di buona fede”. RA 3 contesta di avere agito in malafede e di aver voluto usare un sotterfugio per prendere il tribunale “per i fondelli”.

                             2.  In caso di malafede o temerarietà processuali, la parte o il suo patrocinatore possono essere puniti con una multa disciplinare fi­no a fr. 2'000.– e, in caso di recidiva, fino a fr. 5'000.– (art. 128 cpv. 3 CPC). Nel caso in esame, la Camera ha sanzionato disciplinarmente i rappresentanti della reclamante non per avere creato ad arte una copia della sentenza così ingrandita da non far apparire i rimedi giuridici, bensì per avere contestato in malafede la sentenza proprio per l’assenza di tali rimedi, mentre il sotterfugio non poteva sfuggire alla loro attenzione, essendo loro noto che l’indicazione dei rimedi giuridici è solitamente riprodotta in calce alla decisione (come da loro stessi menzionato nel reclamo). Sapendo, o almeno dovendo sapere usando la dovuta diligenza, che l’“opposizione” del 9 marzo 2017 era manifestamente insostenibile e sprovvista di possibilità di esito favorevole, siccome fondata sulla contestazione di un fatto (l’indicazio­­ne dei rimedi giuridici) ovviamente vero, RA 3 e l’avv. RA 4 hanno agito in modo temerario o abusivo inoltrando un atto di cui si sarebbe astenuto ogni patrocinatore ragionevole e in buona fede (DTF 124 V 287 seg. consid. 3/b; DTF 120 III 110 consid. 4/b; Gschwend/Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 19 e 20 ad art. 128 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 22 ad art. 128 CPC; Haldy in: CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 128 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 100, n. 2/B/c ad art. 52 CPC).

                             3.  Non discolpa poi RA 3 il fatto di non avere letto, a suo dire, l’“opposizione”: sottoscrivendola egli si è infatti assunto la responsabilità del suo contenuto. Del resto, è comunque da considerare temerario il comportamento della parte che firma un atto processuale senza verificare che abbia una minima parvenza di buon diritto. Com’è temerario firmare un atto processuale come organo di un sindacato designato quale rappresentante di una parte sapendo che l’idoneità di tale sindacato a fungere da rappresentante professionalmente qualificato giusta l’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC è già stata negata dal Tribunale d’appello con una sentenza passata in giudicato (nel “reclamo” 3 aprile 2017, pag. 3 in fondo, egli scrive: “Il sottoscritto sa perfettamente quali siano i limiti della legittimazione ai sensi dell’articolo 68 CPC”). Il “reclamo” (recte: istanza di riconsiderazione) va quindi respinto e la sanzione disciplinare confermata.

                             4.  Non è infine necessario determinarsi sul tema della buona fede processuale applicato all’operato dei giudici, al quale rinviano gli estratti del commentario di Trezzini/Cocchi/Bernasconi (op. cit., pagg. 95-100) riprodotti nel “reclamo” (che tralascia invece l’uni­­ca sezione topica: “c) Divieto di comportamenti abusivi, specialmente contraddittori”, pagg. 100-101), poiché RA 3 non ne trae conseguenze concrete, limitandosi a esternare affermazioni gratuite e irreverenti nei confronti del vicepresidente della Camera.

                                  Istanza di riconsiderazione dell’avv. RA 4

                             5.  Postulando l’annullamento della sanzione disciplinare inflittale “per fr. 260.– a titolo individuale e fr. 260.– in solido con RA 3”, l’avv. RA 4 pare confondere la multa disciplinare, di fr. 200.– per ogni rappresentante (dispositivi n. 3 e 4), con le spese processuali, di fr. 260.–, poste in solido a loro carico (dispositivo n. 2). Orbene, la facoltà di riconsiderazione è stata conferita ai rappresentanti della reclamante solo in merito alla sanzione disciplinare. Contro la decisione sulla ripartizione delle spese processuali è invece dato unicamente il ricorso in materia civile al Tribunale federale (v. il primo rimedio giuridico menzionato sulla sentenza 24 marzo 2017 di questa Camera). L’istanza di riconsiderazione si palesa quindi irricevibile.

                             6.  Sia come sia, l’avv. RA 4 non contesta la motivazione posta alla base delle sanzioni disciplinari e dell’attribuzione delle spese processuali – l’inoltro di un atto processuale manifestamente insostenibile – ma si limita a far valere di non essere a conoscenza della giurisprudenza secondo cui il sindacato RA 1 non può fungere da rappresentante professionalmente qualificato, di essere contrattualmente assoggettata alle direttive e istruzioni di RA 3 e di essere a beneficio di una clausola di esclusione di responsabilità in virtù del contratto concluso tra il sindacato RA 1 e i suoi affiliati. Per tacere del fatto che gli accordi interni tra RA 3, il sindacato, i suoi affiliati e lei non la esimono dall’agire in buona fede nei confronti dei tribunali (art. 52 CPC), specie in ragione della sua formazione come avvocato, astenendosi dall’inoltrare atti processuali temerari. Fosse anche da considerare ricevibile, la sua istanza di riconsiderazione andrebbe pertanto respinta.

                             7.  Si prescinde, eccezionalmente, dal riscuotere spese processuali per il giudizio odierno, considerate già incluse in quelle stabilite con la decisione del 24 marzo 2017.

                             8.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L’istanza di riconsiderazione (“reclamo”) di RA 3 è respinta e la multa disciplinare di fr. 200.– inflittagli è confermata.

                             2.   L’istanza di riconsiderazione di RA 4 è irricevibile.

                             3.  Non si riscuotono spese processuali.

                             4.  Notificazione a:

–  , ,; –  , ,.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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