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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.01.2018 14.2017.238

18 gennaio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·784 parole·~4 min·4

Riassunto

Fallimento. Reclamo. Contestazione del credito vantato dall’istante

Testo integrale

Incarto n. 14.2017.238

Lugano 18 gennaio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.1151 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 19 ottobre 2017 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (quale titolare della ditta)  

giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 dicembre 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 19 ottobre 2017 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1, titolare della ditta individuale “__________”, per il mancato pagamento di fr. 212.60 più interessi e spese.

                                  B.   Entro il termine assegnatole dal Pretore RE 1 non ha presentato osservazioni scritte all’istanza né chiesto di citare le parti a un’udienza.

                                  C.   Statuendo con decisione del 12 dicembre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 13 dicembre 2017 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2017 per ottenere l’an­­nullamento del fallimento. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                         Ora, nel caso in esame la reclamante non dimostra – e invero neppure allega – di avere adempiuto uno dei tre presupposti appena enumerati dopo l’apertura del fallimento e nemmeno pretende che in precedenza fosse realizzato uno dei motivi ostativi del fallimento stabilito all’art. 172 LEF. Essa si limita a contestare il credito vantato dall’istante. Si tratta tuttavia di una censura tardiva, che non può essere vagliata in questa sede. RE 1 avrebbe infatti dovuto interporre opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) al momento della sua notifica il 26 giugno 2016, ciò che le avrebbe consentito di far valere le sue ragioni in un’ eventuale procedura giudiziaria di merito (art. 79 LEF) o di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF). Oltre che tardiva, la sua contestazione odierna pare del resto contrastare con il versamento da parte sua di un acconto di fr. 315.– il 28 luglio 2016. Ne consegue che, fondato su una censura irricevibile, il reclamo non può ch’essere respinto.

                                   3.   Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –     ; –  Ufficio di esecuzione, Bellinzona; –  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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