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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.05.2018 14.2017.228

28 maggio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,814 parole·~9 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture, email e messaggi elettronici (chat) sprovvisti di firma manoscritta o elettronica riconosciuta

Testo integrale

Incarto n. 14.2017.228

Lugano 28 maggio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 4 maggio 2017 dalla

CO 1  

contro

RE 1  (patrocinata dall’avv. dott. PA 1, )  

giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 novembre 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 aprile 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 (in seguito: CO 1) ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'413.78 oltre agli interessi dell’8% dal 31 ago­sto 2016, indicando quale titolo di credito: “insoluto di Euro 4'121.00”.

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 maggio 2017 (ma apparentemente – manca agli atti la busta di trasmissione – inviata solo il 12 maggio e ricevuta il 14 giugno 2017) la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia, specificando che il titolo di credito è costituito da due fatture del 31 luglio (n. __________) e del 31 agosto 2016 (n. __________). Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 luglio 2017. Il 3 agosto l’istante ha prodotto ulteriore documentazione, sulla quale il primo giudice ha dato modo alla RE 1 di prendere posizione, ciò che essa ha fatto con un breve scritto del 14 settembre 2017, in cui ha ribadito la propria posizione.

                                  C.   Statuendo con decisione del 28 novembre 2017, il Giudice di pace ha accolto (recte: parzialmente accolto) l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per l’importo preteso oltre agli interessi del 5% (anziché dell’8%) dal 10 aprile 2017 (anziché dal 31 agosto 2016), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 125.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 27 dicembre 2017 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore della RE 1 il 30 novembre 2017, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto domenica 10 dicembre, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 11 dicembre, è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver considerato che lo scambio di messaggi di posta elettronica intercorsa tra le parti può essere “ritenuto una valida dimostrazione dell’esistenza di una conferma di diversi ordini precedentemente effettuati per la fornitura del materiale” indicato sugli stessi. Egli ha inoltre osservato come dall’ulteriore corrispondenza prodotta dall’istante risulti che anche le variazioni di prezzo sono state accettate dall’escussa e che il suo rappresentante, dopo l’invio della fattura, ha ammesso l’obbligo della società di dover corrispondere quanto preteso dalla CO 1 Il primo giudice ha però limitato gli interessi al tasso legale del 5% (anziché dell’8% preteso dall’istante) e ne ha posticipato la data d’ini­­zio del decorso al 10 aprile 2017, ossia alla data della prima messa in mora dimostrata.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 ribadisce l’assenza, agli atti, di qualsivoglia documento che possa essere considerato un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF. In particolare essa rileva come né gli ordini di acquisto, né le fatture e i documenti di trasporto prodotti dall’escutente sono stati sottoscritti dal proprio amministratore unico. Nemmeno lo scambio email intercorso tra le parti può, a mente della RE 1, costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, dal momento che le stesse non consentono un’identificazione certa della loro provenienza e ad ogni modo non risultano essere state trasmesse da un organo abilitato a rappresentare e a vincolare la società.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, che reca la firma manoscritta (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenze della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b) dell’escusso o del suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                                5.2   Nella fattispecie, come rettamente osservato dalla reclamante, nessuno dei documenti prodotti dall’istante reca la firma manoscritta del rappresentante della società escussa (art. 32 cpv. 1 CO) o di un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC), né la documentazione riveste d’altronde le caratteristiche di un atto pubblico.

                                  a)   Nello specifico, semplici fatture come quelle prodotte dall’istante (__________ e __________), ove non siano sottoscritte da un rappresentante della debitrice, non possono costituire secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e ciò a prescindere dalla loro pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il Giudice di pace, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2).

                                  b)   Neppure l’email dell’11 luglio 2016 o il (fitto) scambio di messaggi elettronici (chat) possono assurgere a un riconoscimento di debito, in assenza di una firma manoscritta o di una firma elettronica riconosciuta (Veuillet, in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 30 ad art. 82 LEF). Ciò vale in particolare per il messaggio del 1° dicembre 2016 attribuito dal Giudice di pace al rappresentante dell’escussa, per tacere del fatto che non spettava al giudice del rigetto spulciare la documentazione prodotta al fine di estrapolarne un eventuale obbligo della convenuta di saldare le fatture dell’istante. Per lo stesso motivo la mancata contestazione delle fatture o delle richieste elettroniche di pagamento è senza rilievo in questa sede, perché un riconoscimento (tacito) per atti concludenti, in quanto sprovvisto della firma dell’e­­scussa, non darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2016.207 del 31 gennaio 2017, consid. 5.2/b, 14.2016.141 del 17 novembre 2016, consid. 5 e 14.2011.226 del 16 febbraio 2012 consid. 3.2).

                                5.3   Errata, la sentenza impugnata va di conseguenza annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza. La decisione odier­na, ad ogni modo, non priva la procedente del diritto di sottoporre eventualmente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

                                   6.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'413.78, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   Le spese processuali di fr. 250.–, già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico. La CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 125.– per ripetibili.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 300.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–    ;   – .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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