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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.12.2017 14.2017.128

4 dicembre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,806 parole·~9 min·2

Riassunto

Rigetto dell’opposizione. Onorario del curatore. Pagamento del capitale posto in esecuzione senza gli interessi di mora né le spese esecutive. Stralcio. Contestazione della ripartizione delle spese processuali

Testo integrale

Incarto n. 14.2017.128

Lugano 4 dicembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Sessa promossa con istanza 12 luglio 2017 da

RE 1  

contro  

CO 1 (rappresentato dalla sua curatrice RA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 28 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 luglio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 luglio 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso il suo ex pupillo CO 1 per l’incasso di fr. 1'782.90 oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2017, indicando quale titolo di credito le “mercedi anno 2015”.

                                  B.   Avendo la (nuova) curatrice di CO 1, RA 1, interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 luglio 2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto (implicitamente definitivo) alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24 luglio 2017, facendo valere di avere pagato la somma posta in esecuzione e chiedendo di essere esenta dal pagamento delle spese d’esecuzione.

                                  C.   Statuendo con decisione del 25 luglio 2017, il Giudice di pace ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo le spese processuali di fr. 150.– a carico delle parti metà ciascuno.

                                  D.   Con un reclamo del 28 luglio 2017 RE 1 chiede a questa Camera d’“invalidare” la decisione appena citata e di con­dannare la parte convenuta a pagare le spese di giustizia, degli interessi, delle spese esecutive e delle ripetibili. Nella sua risposta del 14 agosto 2017, la controparte ha dichiarato di mantenere la posizione espressa nelle sue osservazioni all’istanza e di aver pagato la metà della tassa di giustizia posta a suo carico in prima sede.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 luglio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 26 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso di specie, alcuni documenti allegati al reclamo – decisione 22 marzo 2017 dell’Autorità regionale di protezione (ARP) n. __________ (doc. B), email 29 aprile 2017 (doc. G), scritto 26 maggio 2017 (doc. H), email e risposta 6 giugno 2017 (doc. I e L), email 16 e 21 giu­gno 2017 (doc. M e N) – non sono stati prodotti in prima sede (v. elenco degli allegati in fondo all’istanza, doc. P) e sono quindi inammissibili. Non se ne terrà conto ai fini dell’odierno giudizio.

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, preso atto che l’e­scusso aveva pagato l’importo di fr. 1'782.90 posto in esecuzione il 24 luglio 2017, ha stralciato la causa dal ruolo in virtù dell’art. 241 CPC e ha posto la tassa di giustizia a carico delle parti metà ciascuno senza particolare motivazione.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 sostiene che l’art. 241 CPC sul quale si è fondato il Giudice di pace non sia applicabile perché non è stato firmato alcun verbale, sicché il convenuto, che a suo dire ha riconosciuto il credito pagandolo, dev’essere considerato soccombente e assumersi le spese di giustizia, gli interessi, le spese esecutive come pure le ripetibili.

                                   5.   In caso di transazione, acquiescenza o desistenza, le parti devono firmare il relativo verbale (art. 241 cpv. 1 CPC). Nel caso in esame difettano sia un’acquiescenza – il convenuto non avendo dichiarato di riconoscere la pretesa dell’istante – sia un verbale sottoscritto dalle parti. La causa non poteva neppure essere stralciata per un altro motivo nel senso dell’art. 242 CPC, poiché il convenuto non ha pagato all’ufficio d’esecuzione – in qual caso l’esecuzione si sarebbe estinta limitatamente al capitale (art. 12 cpv. 2 LEF), rendendo l’istanza senza oggetto entro tale limite – bensì direttamente all’escutente (doc. S). Il primo giudice avrebbe in realtà dovuto respingere l’istanza a debita concorrenza, preso atto che il pagamento aveva estinto il credito, per quanto attiene al capitale, nel senso dell’art. 81 o 82 cpv. 2 LEF. La questione, però, non è in concreto di diretto rilievo poiché il reclamante non conclude all’annullamento del dispositivo di stralcio.

                                   6.   Il reclamante rileva a ragione che l’escusso ha pagato solo il capitale, ma non gli interessi di mora né le spese esecutive.

                                6.1   Di principio le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF e i riconoscimenti di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF valgono titolo di rigetto, definitivo le prime, provvisorio i secondi, anche per gli interessi di mora maturati dopo il passaggio in giudicato della decisione o dopo la sottoscrizione del riconoscimento di debito, sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 49 e 134 ad art. 80 e n. 32 ad art. 82 LEF; Abbet in: La mainlevée d’opposition, 2017, n. 43 e 139 ad art. 80 e n. 62 ad art. 82 LEF). Condizione sine qua non, ovviamente, è che l’istante abbia prodotto un valido titolo di rigetto per il credito sul quale sono maturati gli interessi di mora reclamati, ciò che il giudice del rigetto è tenuto a esaminare d’uf­­ficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) e a prescindere dalle allegazioni delle parti (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                6.2   Ora, nel caso specifico RE 1 non ha prodotto alcun titolo di rigetto, né provvisorio né definitivo. I documenti allegati al­l’istanza (precetto esecutivo, scritti 21 marzo 2017 dell’ARP n. __________ ai Comuni di __________ e __________, e i conteggi di salari allestiti dai detti Comuni) non sono infatti né riconoscimenti di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF – non sono firmati dall’escusso o dal suo rappresentante legale – né decisioni giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF: sono semplici comunicazioni tra autorità, peraltro non notificate al curatelato, rispettivamente conteggi allestiti a favore del­l’istante. Manca invece la decisione vera e propria, con cui l’ARP ha determinato la rimunerazione dovuta a RE 1 e l’ha posta a carico di CO 1 (in virtù dell’art. 404 cpv. 2 CC). Solo questa è un valido titolo di rigetto definitivo, purché sia notificata anche al curatelato capace di discernimento o al suo (attuale) rappresentante legale (Reusser in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ª ed. 2014, n. 38, 40 e 41 ad art. 404 CC).

                                         Il problema è che la decisione in questione, ossia la risoluzione n. __________ del 22 marzo 2017, è stata prodotta solo in sede di reclamo (quale doc. B), sicché non se ne può tenere conto in questa sede (sopra consid. 1.2). Il Giudice di pace avrebbe così dovuto in definitiva respingere l’istanza anche per gli interessi di mora e le spese processuali poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), ovvero l’escutente. La decisione im­pugnata è quindi finanche favorevole al reclamante. Essa non può però essere modificata ai suoi danni stante il divieto di attribuire a una parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), detto in sede di ricorso divieto della reformatio in peius. Il reclamo va quindi semplicemente respinto.

                                6.3   Quanto alle spese esecutive, la loro determinazione e attribuzione sono decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012), in linea di massima in funzione dell’esito dell’e­secuzione (cfr. DTF 130 III 522 consid. 2.2). Non spettava quindi al Giudice di pace pronunciarsi a tale riguardo.

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo postulato l’attribuzione di ripetibili (cfr. art. 105 cpv. 1 e 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 75.–, non rag­giunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–,; –c/o RA 1, ,.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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