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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.11.2017 14.2017.121

16 novembre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,757 parole·~9 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing. Disdetta per mora. Pretesa di pagamento di tutti i canoni pattuiti fino alla fine del contratto. Mancata produzione delle condizioni generali. Tasso degli interessi di mora

Testo integrale

Incarto n. 14.2017.121

Lugano 16 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 1° giugno 2017 da

RE 1 (patrocinata dall’__________ RA 1, __________)  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 21 luglio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 luglio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'963.45 oltre agli interessi del 9% dal 30 marzo 2017, indicando quale titolo di credito il "contratto leasing no. __________".

                                  B.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° giugno 2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio. Entro il termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte.

                                  C.   Statuendo con decisione del 13 luglio 2017, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso di rigettare l’opposizio­ne in via provvisoria limitatamente a fr. 1'094.10 oltre agli interessi del 5% su fr. 547.05 dal 1° gennaio 2017 e su fr. 547.05 dal 1° aprile 2017, ponendo le spese processuali di fr. 250.– in ragione di fr. 150.– a carico dell’escutente e del saldo di fr. 100.– a carico del convenuto e rinunciando ad attribuire ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 luglio 2017 per ottenerne, in via principale, la riforma nel senso dell’accoglimento integrale dell’istanza e di conseguenza del rigetto dell’opposizione in via provvisoria per fr. 4'936.45 (recte: 4'963.45) oltra agli interessi del 9% dal 30 marzo 2017, e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Entro il termine impartito dal vicepresidente della Camera, il convenuto è nuovamente rimasto silente.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 luglio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 14 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto di leasing prodotto dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, ma che alla data del­l’emissione del precetto esecutivo, il 17 maggio 2017, erano esigibili solo due rate di fr. 547.05 per trimestre, motivo per cui egli ha limitato il rigetto a quelle due rate con i relativi interessi di mora al tasso legale del 5%, non avendo l’istante comprovato un tasso d’interesse maggiore.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 rimprovera al primo giudice di avere tenuto conto solo dei canoni arretrati e non dell’art. 14.2 delle condizioni generali del contratto di leasing, in base al quale essa ha sciolto anticipatamente e con effetto immediato il contratto di leasing e richiesto il risarcimento dei danni, in conformità peraltro dell’art. 107 cpv. 2 CO. L’importo richiesto di fr. 3'869.35, oltre alle due rate di fr. 547.05, corrisponde alle rate degli ultimi 21 mesi di contratto e a mente della reclamante è esigibile dal momento della violazione del contratto, ovvero dal mancato pagamento del canone trimestrale da versare entro il 6 gennaio 2017. Per la reclamante, infine, la mancata presentazione di osservazioni da parte dell’escusso testimonia come le proprie pretese siano più che fondate.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Ne discende che, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, il giudice non può ritenere fondata la pretesa dell’istante per il solo fatto che il convenuto non l’abbia contestata, ma è invece tenuto a esaminare d’ufficio se la stessa poggia su un valido titolo di rigetto. Sotto questo profilo, il reclamo va disatteso.

                                5.2   La RE 1 fonda la sua pretesa sul contratto n° __________ avente quale oggetto il leasing di un software gestionale, che il conduttore CO 1 ha firmato il 22 dicembre 2014 (doc. C accluso all’istanza). Esso prevedeva il pagamento di 48 mensilità di fr. 182.36 IVA inclusa “da pagare in anticipo il primo del trimestre solare” (doc. C in mezzo, colonna di destra). Il Giudice di pace ha quindi giustamente rilevato che al momento dell’avvio dell’esecuzione, il 17 maggio 2017, risultavano esigibili e scoperti unicamente i due primi canoni trimestrali del 2017 per fr. 1'094.10 (6 x fr. 182.36). La reclamante non lo nega, ma fa valere, come già fatto nell’istanza (ad n. 11), di aver disdetto il contratto per la seconda volta il 14 marzo 2017 in seguito all’en­­nesimo ritardo nel pagamento del canone trimestrale (scaduto a quel momento il 6 gennaio 2017), e di aver reclamato quale risarcimento del danno, in conformità dell’art. 14 delle condizioni generali e dell’avvertenza contenuta nell’ultimo sollecito del 15 febbraio 2017, l’ultimo canone non saldato, oltre ai canoni pattuiti fino alla scadenza del contratto, pari a fr. 4'862.40 complessivi (doc. I).

                                5.3   Il problema è che la società di leasing non ha prodotto le condizioni generali e che l’esemplare del contratto agli atti (doc. C) non menziona alcun obbligo di risarcire il danno in caso di mora del conduttore. Manca quindi un riconoscimento firmato dal­l’escusso in base al quale, in caso di disdetta per mora, egli si sarebbe obbligato a pagare in una volta tutte le mensilità previste fino alla fine del contratto, oltre agli interessi di mora calcolati sull’intera somma già dalla data della disdetta. Non si disconosce che l’art. 107 cpv. 2 CO potrebbe giustificare la pretesa di risarcimento vantata dalla reclamante, ma il contratto non fa riferimento a tale norma né definisce il modo di calcolare il danno e l’esigibilità della relativa pretesa, sicché difetta al riguardo ogni riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. E il tenore di questa disposizione esclude che il riconoscimento di debito possa essere tacito o per atti concludenti (cfr. sentenza della CEF 14.2017.70 del 23 agosto 2017 consid. 6.3). Il contratto agli atti, d’altronde, non prescrive che il tasso degli interessi di mora sia del 9%, sicché il primo giudice ha correttamente applicato il tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) alle due rate trimestrali insolute scadute al momento dell’avvio dell’esecuzione.

                                5.4   Per questi motivi, il reclamo va respinto, fermo restando che alla procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, producendo le condizioni generali e altri documenti idonei a comprovare l’asserito impegno dell’escusso a pagare anticipatamente tutte le rate pattuite in caso di disdetta del contratto per mora (cfr. DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c) o di promuovere una procedura creditoria ordinaria volta all’accerta­­mento della sua pretesa e al rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; sopra consid. 2).

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'963.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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