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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.09.2017 14.2017.117

5 settembre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,338 parole·~7 min·3

Riassunto

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento. Prova della data del pagamento. Verosimiglianza della solvibilità

Testo integrale

Incarto n. 14.2017.117

Lugano 5 settembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.2395 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 maggio 2017 dalla

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 14 luglio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 luglio 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 9 maggio 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 9'213.– più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 28 giugno 2017 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 13 luglio 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 14 luglio 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 18 luglio 2017 il vicepresidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. La reclamante ha prodotto ulteriori documenti il 17 e il 21 luglio 2017. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 luglio 2017 contro la sentenza notificata formalmente alla RE 1 solo il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come pure lo sono le successive integrazioni del 17 e 21 luglio 2017.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto con lo scritto integrativo 21 luglio 2017 uno scritto di stessa data dell’istante, in cui essa conferma che la reclamante ha pagato oltre ai suoi debiti nei suoi confronti fr. 2'308.30 supplementari, che le saranno rimborsati non appena conclusa la procedura e annullata l’esecu­­zione, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto. Secondo il conteggio dell’istante, gli ultimi due versamenti, di fr. 1'990.– e fr. 995.–, sarebbero stati eseguiti dall’UE di Lugano il 14 e il 18 luglio 2017. Sennonché la reclamante dimostra di averli versati all’UE già il 28 giugno e il 13 luglio 2017 (ricevute accluse al reclamo), sicché il credito dell’istante si è verosimilmente estinto prima della pronuncia del fallimento (il 14 luglio alle ore 10:00). Tanto basterebbe per annullare la decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF a contrario).

                                2.3   Ad ogni modo, la reclamante ha pure reso verosimile il requisito della solvibilità, condizione indispensabile per ottenere l’annulla­­mento della decisione impugnata ove il pagamento della somma posta in esecuzione sia avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento (art. 174 cpv. 2 LEF). Dall’estratto e dalle ricevute del­l’UE accluse allo scritto del 13 luglio 2017, in effetti, si evince ch’essa ha pagato tutte le esecuzioni che non erano già estinte, salvo quella promossa dall’istante (ma, come visto, essa ha confermato di avere ricevuto il dovuto) e un’esecuzione sospesa da opposizione dal 1° giugno 2015. D’altronde non risultano (più) attestati di carenza di beni a suo carico. Nelle predette circostanze, anche se il credito dell’istante fosse stato estinto dopo la pro­nuncia del fallimento, si dovrebbe comunque considerare che la capacità di pagamento della reclamante sia più probabile della sua incapacità di pagamento, e di conseguenza che la sua solvibilità è sufficientemente verosimile nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 13 luglio 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.

                                  III.   Notificazione a:

–; –; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.    

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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