Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.10.2017 14.2017.115

31 ottobre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,298 parole·~6 min·4

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Osservazioni all’istanza dichiarate tardive. Irricevibilità delle allegazioni di fatto contenute nel reclamo e dello stesso reclamo

Testo integrale

Incarto n. 14.2017.115

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 30 maggio 2017 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 7 luglio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 26 giugno 2017 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 12'500.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2017, indicando quale titolo di credito le “differenze salariali (indennità) per gli anni 2016 e 2017, come da accordo sottoscritto tra le parti in data 17.03.2017”.

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 maggio 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartitole dal Pretore aggiunto per presentare eventuali osservazioni scritte, il 9 giugno 2017 la società convenuta ha formulato una richiesta di proroga di dieci giorni, adducendo che il suo responsabile era assente all’estero. Accogliendo tale richiesta, il 12 giugno 2017 il Pretore aggiunto ha concesso una proroga di ulteriori dieci giorni. Con osservazioni del 23 giugno 2017, la RE 1 si è (implicitamente) opposta all’istanza.

                                  C.   Accertata la tardività delle osservazioni inoltrate dall’escussa, con decisione del 26 giugno 2017 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 320.– e le spese di fr. 50.– , nonché un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta con un reclamo del 7 luglio 2017 (inoltrato erroneamente al Tribunale cantonale amministrativo, ma poi trasmesso per competenza a questa Camera), per ottenerne l’annullamento, chiedendo inoltre che fosse ordinato alla Pretura “di esperire un incontro conciliativo a soddisfazione di tutte le parti”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni. Tuttavia, invitato dal Pretore aggiunto a trasmettere direttamente a questa Camera i documenti da lui prodotti con l’istanza, CO 1 ha colto l’occasione per postulare la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Per questo motivo il reclamo viene trattato dalla scrivente Camera, a prescindere dall’errata indicazione della competenza del Tribunale cantonale amministrativo contenuta nel reclamo.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 luglio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 28 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel caso specifico la reclamante si limita a contestare la “decisione provvisoria” emessa dal primo giudice il quale, a suo dire, basandosi sull’accordo stipulato tra le parti il 17 marzo 2017 (doc. B accluso all’istanza), non avrebbe tenuto conto del dissenso da essa espresso in merito all’esecuzione dello stesso come previsto al suo punto 6, né delle detrazioni richieste con le osservazioni all’istanza per i danni causati dal suo collaboratore CO 1. Sennonché l’allegato in questione è stato ritenuto tardivo dal primo giudice e la reclamante, tranne porre la parola “tardivo” tra virgolette, non muove alcuna critica motivata al riguardo. Tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono così nuove e pertanto inammissibili, sicché il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.

                                         Per abbondanza, comunque sia, la decisione del Pretore aggiunto su questo punto merita senz’altro conferma. In effetti, la convenuta ha ritirato il 2 giugno 2017 l’ordinanza emanata il giorno precedente, con cui era stata invitata a presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza entro dieci giorni (tracciamento EasyTrack n. __________), sicché il termine, iniziato a decorrere il giorno successivo, ovvero il 3 giugno, sarebbe scaduto lunedì 12 giugno, se prima della scadenza – il 9 giugno 2017 – l’e­­scussa non avesse richiesto e ottenuto dal primo giudice una proroga di dieci giorni del termine assegnato (nel senso dell’art. 144 cpv. 2 CPC), riportandone la scadenza al giovedì 22 giugno 2017, siccome l’accoglimento della domanda di proroga non genera un nuovo termine, ma prolunga quello originario a contare dal giorno della sua scadenza (Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 7 ad art. 144 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 15 ad art. 144 CPC). In tali circostanze, le osservazioni dell’escussa, spedite al più presto il 23 giugno 2017 (ma verosimilmente sabato 24 giugno 2017 unitamente alle osservazioni nella causa parallela inoltrata da __________, v. sentenza odierna nell’inc. 14.2017.112, consid. 1.3), erano effettivamente tardive.

                               1.4.   Altresì irricevibile risulta la richiesta formulata dalla RE 1 di far indire dal primo giudice un “incontro conciliativo”. Dal momento che il Pretore aggiunto ha optato per una procedura scritta e che la tenuta di un’udienza di discussione nella procedura di rigetto è facoltativa (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC), la convenuta avrebbe infatti dovuto presentare la propria richiesta già in prima sede, ossia appena ricevuto l’invito a formulare osservazioni scritte (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed. 2017, n. 13 ad art. 253 CPC). In questa sede, tale facoltà le è preclusa (sopra consid. 1.2).

                                   2.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che ha presentato osservazioni non richieste dalla Camera e comunque non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   3.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2017.115 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.10.2017 14.2017.115 — Swissrulings