Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.07.2017 14.2017.104

13 luglio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,510 parole·~8 min·4

Riassunto

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Pagamento di tutte le esecuzioni in corso dopo la pronuncia del fallimento

Testo integrale

Incarto n. 14.2017.104

Lugano 13 luglio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.396 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 6 aprile 2017 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 30 giugno 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 19 giugno 2017 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza del 6 aprile 2017, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 63'977.05.

                                  B.   All’udienza di discussione del 9 maggio 2017 la convenuta ha proposto di saldare lo scoperto con un versamento di fr. 30'000.–­nel giro di due a tre giorni e la corresponsione del saldo al più tardi entro due a ter settimane. Avendo l’istante accettato la proposta, il Pretore aggiunto ha stabilito che se i fr. 30'000.– non le fossero pervenuti entro il 16 maggio, essa avrebbe potuto richiedere l’emissione della decisione, e ha citato le parti a una nuova udienza per il 7 giugno 2017 per aggiornare la situazione se ne fosse stato bisogno. A quella data si è presentata la sola istante, che ha riferito come la convenuta avesse pagato solo il primo acconto di fr. 30'000.–, ma si è riservata la facoltà di verificare un’ultima volta se il saldo fosse stato versato, chiedendo al Pretore aggiunto di emettere la decisione solo su sua richiesta scritta.

                                  C.   Statuendo con decisione del 19 giugno 2017 su richiesta formulata dall’istante il 12 giugno, il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 20 giugno 2017 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 giugno 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti. Il 3 luglio 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi crediti.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 giugno 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 20 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                   2.   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

                                         Nel caso specifico, la reclamante produce con il ricorso un estratto esecutivo rilasciato dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona il 30 giugno 2017, ossia dopo la dichiarazione del fallimento. Esso è ricevibile, ma il fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare la ripresa dei suoi pagamenti, avrà anche reso verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid. 4).

                                   3.   In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

                                3.1   La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei pagamenti non dev’essere di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

                                3.2   Con il reclamo la RE 1 ha dimostrato di avere nel frattempo estinto tutte le sue esecuzioni (estratto 30 giugno 2017 dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, doc. 2 prodotto in originale il 3 luglio 2017), comprese quelle promosse dall’istante, con un versamento di fr. 112'976.80. Ha così provato di avere ripreso i suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste più.

                                   4.   Come già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione indispen­sabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF). Nel caso in rassegna tale presupposto pare ovviamente realizzato, siccome la reclamante è riuscita a estin­guere tutte le esecuzioni in corso nei suoi confronti e non è oggetto di attestati di carenza beni. Ciò porta a ritenere che le sue difficoltà finanziarie erano solo passeggere. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, con­sid. 2, e i rinvii), nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

                                   5.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 19 giugno 2017 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.

                                  III.   Notificazione a:

–; –     ; –  Ufficio di esecuzione, Bellinzona; –  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2017.104 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.07.2017 14.2017.104 — Swissrulings