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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.05.2016 14.2016.80

3 maggio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,343 parole·~7 min·3

Riassunto

Fallimento. Mancato pagamento dell’intero credito che ha portato al fallimento, comprese le spese esecutive. Solvibilità non resa verosimile

Testo integrale

Incarto n. 14.2016.80

Lugano 3 maggio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 dicembre 2015 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 1° aprile 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 2 dicembre 2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'299.20 più interessi e spese.

                            B.  All’udienza di discussione del 24 febbraio 2016 nessuno è comparso.

                            C.  Statuendo con decisione 17 marzo 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 18 marzo 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 marzo 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’11 aprile 2016 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 1° aprile 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 22 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo, oltretutto tenuto conto delle ferie pasquali (art. 63 LEF).

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                           2.2  Nel caso in esame il reclamante afferma di avere pagato il credito che ha portato al fallimento, ma ha omesso di allegare al reclamo il cedolino postale che comproverebbe tale pagamento. Non è però necessario assegnargli un termine per produrre tale prova, perché ad ogni modo la Camera ha già verificato d’ufficio, come segnalato nel decreto del suo presidente dell’11 aprile 2016, che il credito in questione risultava e risulta tuttora scoperto per fr. 998.15, comprese le spese poste a suo carico dal giudice del fallimento (fr. 1'000.–). Già per questo motivo il reclamo dev’essere respinto, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 non essendo adempiuto.

                           2.3  Non è poi dato neppure il secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero il requisito della solvibilità quando il credito non è stato estinto prima della pronuncia del fallimento. Il reclamante non ha infatti reso verosimile di essere solvibile con riscontri oggettivi e concreti. Anzitutto egli non ha prodotto l’estrat­­to delle sue esecuzioni. È però noto a questa Camera che nei suoi confronti sono attualmente pendenti ben 31 esecuzioni per oltre fr. 77'000.–. E le fatture annesse al reclamo sono insufficienti a rendere verosimile ch’egli è in grado di far fronte ai propri debiti, poiché sono documenti unilaterali che non attestano ch’e­­gli riuscirà effettivamente a incassare tutti gli importi fatturati né qual è il suo guadagno netto, tenuto conto in particolare degli oneri sociali, fiscali e assicurativi, che costituiscono l’essenziale dei debiti suoi posti in esecuzione. Quanto al messaggio elettronico inviato il 22 dicembre 2015 dal responsabile della clientela commerciale della Banca __________, non attesta che il reclamante abbia poi realmente ottenuto l’aumento di fr. 65'000.– dell’ipoteca di cui si prevale nel reclamo, specie perché tale aumento era subordinato alla presentazione da parte di RE 1 e della moglie di estratti esecutivi “puliti”. Ora, già si è visto che ciò è lungi dall’essere il caso.

                                  Ciò porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, in particolare per quanto riguarda gli oneri sociali, fiscali e assicurativi. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 pronunciato dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 a far tempo dal 18 marzo 2016 alle ore 10.00 è confermato.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

                            III.  Notificazione a:

–; –; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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