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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.04.2016 14.2016.79

12 aprile 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·727 parole·~4 min·3

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro dell’istanza. Stralcio. Reclamo della convenuta senza oggetto

Testo integrale

Incarto n. 14.2016.79

Lugano 12 aprile 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 0022-2016-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 15 febbraio 2016 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, Bellinzona)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 7 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 aprile 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 900.– oltre agli interessi del 5% dal 3 settembre 2015 per spese scolastiche e di fr. 31.25 per interessi calcolati fino al 2 settembre 2014;

                                  che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 febbraio 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco;

                                  che statuendo con decisione 4 aprile 2016, il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuto ritiro dell’istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 50.– a carico della parte istante;

                                  che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 aprile 2016 facendo valere che l’istanza è errata poiché riguarda una tassa scolastica riferita al periodo in cui essa fu ingiustamente sospesa dal direttore della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche;

                                  che visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                  che non è infatti dato di capire il motivo per cui la reclamante si duole della sentenza impugnata, siccome il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli – ovvero non è entrato nel merito del­l’istanza di rigetto dell’opposizione – dopo avere accertato che lo Stato, il 21 marzo 2016, aveva ritirato la predetta istanza, ponendo le spese a carico dello stesso Stato;

                                  che la decisione impugnata non arreca quindi alcun danno a RE 1, la cui opposizione rimane in essere;

                                  che, d’altronde, non incombe al giudice del rigetto dell’opposizio­­ne di verificare se il credito posto in esecuzione esiste, lo scopo della procedura di rigetto essendo limitato all’accertamento del­l’esistenza di un titolo esecutivo, ovvero di una decisione esecutiva nel senso dell’art. 80 LEF (DTF 136 III 587 consid. 2.3), accertamento che diventa senza oggetto se l’istanza è ritirata;

                                  che la reclamante non ha quindi alcun interesse degno di protezione a contestare la sentenza impugnata, per tacere del fatto ch’essa non ha comunque formulato alcuna domanda di modifica della stessa;

                                  che il reclamo si rivela così irricevibile (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a CPC);

                                  che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, la reclamante risultando sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, lo Stato non avendo dovuto esprimersi sul reclamo;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 931.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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