Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.07.2016 14.2016.62

21 luglio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,052 parole·~5 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Inammissibilità di allegazioni e documenti nuovi sollevati per la prima volta col reclamo

Testo integrale

Incarto n. 14.2016.62

Lugano 21 luglio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 ottobre 2015 dalla

RE 1  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 9 marzo 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 1° marzo 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 ottobre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 11'486.21 oltre agli interessi del 7% dal 30 aprile 2015, indicando quale titolo di credito: “esecuzione lavori di pavimentazione fatt. __________ del 31.03.2015”.

                            B.  Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 ottobre 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta ha riconosciuto il debito posto in esecuzione ma ha dichiarato di essere disposta a pagare il dovuto solo “dopo la sistemazione dei lavori da [essa] contestati”. Con replica del 4 dicembre 2015, l’istante ha confermato la sua domanda.

                            C.  Statuendo con decisione 1° marzo 2016, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 695.52 oltre agli interessi del 7% dal 30 aprile 2015, ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico dell’e­­scutente nella misura di 9/10 e il resto a carico dell’escussa.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 marzo 2016, cui ha accluso un nuovo documento (offerta firmata dall’escussa) invocato quale titolo di rigetto dell’opposizione, e chiesto al Pretore (recte: a questa Camera) di “riesaminare l’incarto” considerando la propria disponibilità “a sistemare i lavori contestati” previo versamento da parte dell’escussa della metà dell’importo dovuto. Stante l’esi­­to del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 9 marzo 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 2 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso specifico è dunque inammissibile il documento che la RE 1 pretende di produrre per la prima volta col reclamo – ossia la copia dell’“Offerta per pavimentazione in asfalto del 9 settembre 2014 per fr. 12'785.04” sottoscritta dalla CO 1 (allegato B) –, sicché la sua argomentazione, interamente centrata su tale documento, perde ogni forza di convincimento. Merita quindi conferma la sentenza impugnata, che dando giustamente atto del riconoscimento di debito sottoscritto dalla convenuta il 9 settembre 2014 per fr. 16'895.52 (doc. B accluso all’i­­stanza) e dei successivi pagamenti dell’escussa per fr. 16'200.–, rigetta l’opposizione in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 652.52 rimasto scoperto. Onde la reiezione del reclamo, fermo restando che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 140 III 461 consid. 2.5) alla reclamante rimane la facoltà di presentare una nuova istanza, cui annetterà l’offerta del 9 settembre 2014, oppure di sottoporre il litigio al giudice ordinario in vista di ottenere una decisione che funga da titolo di rigetto definitivo (art. 79 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2): la decisione di rigetto provvisorio dispiega infatti solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3).

                             2.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'790.69 (11'486.21 – 695.52), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2016.62 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.07.2016 14.2016.62 — Swissrulings