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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.04.2016 14.2016.59

4 aprile 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,555 parole·~8 min·3

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sanatoria in seconda sede di una violazione del diritto dell’escusso di essere sentito in prima sede. Domanda di pagamento rateale

Testo integrale

Incarto n. 14.2016.59

Lugano 4 aprile 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 12 gennaio 2016 da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni famigliari, Bellinzona  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 14 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 marzo 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 giugno 2015 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni famigliari ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'182.–, indicando quale titolo di credito: “Debitore in solidale con: __________ B__________, __________. Decisione di restituzione del 26.11.2014 quale assegno integrativo indebitamente percepito e regolarmente cresciuto in giudicato”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 gennaio 2016 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.

                            C.  Statuendo con decisione 7 marzo 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 60.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 marzo 2016 per ottenere la cancellazione del precetto esecutivo e in subordine la concessione della facoltà di pagare a rate l’im­­porto posto in esecuzione. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni. Il 21 marzo 2016 la reclamante ha comunicato alla Camera di non essere finanziariamente in grado di anticipare le spese processuali presumibili della procedura di reclamo stabilite in fr. 260.–.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 marzo 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto l’8 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la documentazione presentata dall’istante (in particolare la decisione del 26 novembre 2014 con cui la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ha ordinato a RE 1 e al marito B__________ di restituire fr. 1'182.– indebitamente percepiti quali assegni integrativi) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo­­sizione interposta dall’escussa.

                             4.  Nel reclamo RE 1 fa valere che il versamento indebito in questione è dovuto a un errore della Cassa, che ciò malgrado ha respinto la domanda di condono presentata dall’escussa e dal marito e non ha ancora statuito sulla loro richiesta di pagamento rateale. La reclamante rileva inoltre di avere cambiato domicilio dopo la notifica del precetto esecutivo e di non avere ricevuto la corrispondenza inviata dal giudice di pace. Osserva che tra gli atti prodotti dall’istante (trasmessile dal Giudice di pace dopo la notifica della sentenza) figura la domanda di richiesta di pagamento rateale. In conclusione essa postula la cancellazione del precetto esecutivo e, in subordine, la concessione della facoltà di pagare a rate l’importo posto in esecuzione.

                             5.  Dall’incarto del primo giudice risulta che la reclamante, come essa asserisce, non ha ritirato la raccomandata contenente l’asse­­gnazione del termine per presentare osservazioni all’istanza. Non si giustifica tuttavia di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto al Giudice di pace per nuovo giudizio dopo aver sentito l’escussa, da una parte perché la reclamante non ha formulato alcuna richiesta in questo senso, e dall’altra poiché l’e­­sercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3), dal momento che RE 1 si è espressa esaustivamente nel reclamo e che la Camera può dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), facendo astrazione del divieto dei nova stabilito all’art. 326 CPC.

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           6.1  Nella fattispecie l’istante fonda la sua pretesa sulla la decisione del 26 novembre 2014 con cui la Cassa istante ha ordinato a RE 1 e al marito B__________ di restituire la somma di fr. 1'182.– indebitamente percepita quali assegni integrativi mentre i figli __________ e __________ erano collocati presso la Casa __________ (doc. B accluso all’istanza). La reclamante si limita ad affermare che l’indebito versamento sarebbe dovuto a un errore della Cassa ma non pretende – e ancora meno dimostra – di avere impugnato tale decisione. Debitamente passata in giudicato, essa costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per i fr. 1'182.– posti in esecuzione.

                           6.2  La reclamante si duole anche del fatto che la Cassa non ha risposto alla domanda di pagamento rateale del debito posto in esecuzione. Ci si potrebbe chiedere se la domanda non sia speciosa dal momento che la stessa reclamante allega, per quanto riguarda le spese processuali richieste in questa procedura, di non essere in grado finanziariamente di affrontare spese anche piccole (scritto del 21 marzo 2016). Ad ogni buon conto essa non pretende che la domanda di pagamento rateale abbia sospeso l’esecutività della decisione di restituzione del 26 novembre 2014 né ciò appare essere il caso. Quanto alla domanda rivolta a questa Camera di concederle la facoltà di pagare il debito a rate, occorre ricordare che una richiesta siffatta non è un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai, l’escussa potrà far valere tale censura al Servizio Incassi della Cassa cantonale AVS/AI/IPG (v. doc. D accluso all’istanza) o al competente Ufficio di esecuzione in sede di realizzazione dei beni pignorati, chiedendo se del caso la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (cfr. art. 123 LEF; sentenza della CEF 14.2014.173 del 10 settembre 2014 consid. 2.2).

                             7.  La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa la reclamante – è noto a questo tribunale che il fallimento della ditta individuale del marito, di cui essa era direttrice, è recentemente stato sospeso per mancanza di attivo – inducono a prescindere, eccezionalmente, da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                             8.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'182.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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