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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.06.2016 14.2016.46

21 giugno 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,786 parole·~9 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Divieto dei nova. Identità del creditore in seguito a una scissione della società creditrice

Testo integrale

Incarto n. 14.2016.46

Lugano 21 giugno 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 276/2015 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 21 dicembre 2015 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 1° marzo 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 22 febbraio 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'047.60 oltre agli interessi del 5% dal 28 maggio 2015, indicando quale titolo di credito la fattura (Rechnung) “__________vom 08.05.2015".

                            B.  Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 dicembre 2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. Nei termini impartiti alla RE 1 per presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza (la prima volta con ordinanza 7 gennaio per il 26 gennaio 2016, la seconda per il 15 febbraio 2016), l’escussa è rimasta silente.

                            C.  Statuendo con decisione 22 febbraio 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per l’importo richiesto di fr. 1'047.60 oltre agli interessi del 5% dal 28 maggio 2015 e alle spese esecutive, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 190.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 1° marzo 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 29 febbraio 2016, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso specifico, in prima sede la RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza di rigetto, perciò le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza irricevibili, fermo restando che la Camera è comunque tenuta a verificare d’ufficio se la documentazione prodotta dalla procedente costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 5). Per lo stesso motivo, anche i documenti annessi al reclamo (la copia dell’email 12 maggio 2015 inviata da R__________ __________ della RE 1 a M__________ __________, così come le condizioni generali riportate sul retro del contratto), in quanto nuovi, sono inammissibili e non possono essere presi in considerazione dalla Camera.

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la documentazione prodotta dall’istante, in particolare il contratto sottoscritto dalle parti l’8 maggio 2014 e la fattura dell’8 maggio 2015, costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione, comprensivo dell’IVA. Egli ha inoltre rilevato l’assenza, da parte della RE 1, di una valida motivazione a giustificazione del mancato pagamento dell’impor­­to richiesto, non avendo essa presentato le proprie osservazioni scritte entro il termine impartito. Per questo motivo, il primo giudice ha accolto l’istanza.

                             4.  Nel reclamo la RE 1 contesta il pagamento richiesto dalla procedente, facendo in particolare valere che, in deroga a quanto stabilito dalle condizioni generali, le parti si erano accordate nel senso che il contratto non si sarebbe rinnovato automaticamente. Per questo motivo, la RE 1 sostiene di non dovere alcunché in relazione alla fattura dell’8 maggio 2015 posta in esecuzione, da essa già contestata con email del 12 maggio 2015.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  A scanso di equivoco, va anzitutto rilevato che dalla documentazione agli atti emerge che, successivamente alla stipulazione del contratto (sottoscritto, come si vedrà, fra la RE 1 e la società K__________ AG, sotto consid. 5.2), la società CO 1 è subentrata alla K__________ AG a seguito della scissione di quest’ultima. Ciò si evince sia dalla comunicazione data dall’istante all’escussa in calce alla fattura dell’8 maggio 2015 (doc. B), sia dall’estratto del Registro di commercio del Cantone __________ sotto la voce “Fatti particolari” (“Abspaltung: Die Gesellschaft ensteht aus der Abspaltung der K__________ AG, in __________”, doc. E). Non sussiste quindi alcun dubbio sulla legittimazione attiva dell’escutente, peraltro mai contestata dall’escussa.

                           5.2  Per quanto attiene poi al titolo di rigetto stesso, il “CONTRATTO” firmato l’8 maggio 2014 dalla RE 1 con l’(allora) K__________ AG, in forza del quale la prima ha dato il suo consenso alla seconda affinché le “accendesse” un __________ Account e lo amministrasse “dietro suo incarico” (doc. C accluso all’istanza, ad 7), giustifica senz’altro il rigetto provvisorio dell’op­­posizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la remunerazione pattuita dalle parti. Ora, esse hanno scelto di comune accordo la variante con una durata iniziale di tre anni e una rimunerazione annua della mandataria di fr. 1'670.– il primo anno e di fr. 970.– per ognuno dei due successivi anni (doc. C ad 4). Come si evince dalla fattura emessa l’8 maggio 2015 (doc. B), la somma di fr. 1'047.60 posta in esecuzione corrisponde all’annualità del secondo anno (dall’8 maggio 2015 al 7 maggio 2016) di fr. 970.– più l’IVA dell’8%, e risulta pertanto riconosciuta dall’escussa.

                           5.3  A prescindere dalla sua irricevibilità (sopra consid. 1.3), si rivela così infondata l’allegazione della reclamante secondo cui nulla sarebbe più dovuto all’istante poiché in deroga alle condizioni generali le parti hanno convenuto che il contratto non si rinnova automaticamente (doc. C ad 5). Come detto, le parti hanno scelto di comune accordo la variante con una durata iniziale di tre anni e il pagamento a favore della CO 1 di un “prezzo totale per la decorrenza convenuta” di fr. 3'610.–, pagabile in tre rate annue. La clausola che esclude il rinnovo automatico si applica dunque per la prima volta solo allo scadere del terzo anno e non, come pare credere la RE 1, una volta trascorso il primo. In definitiva, il reclamo non può ch’essere integralmente respinto.

                             6.  Sulle spese esecutive decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Nel caso specifico non è tuttavia necessario correggere il dispositivo della decisione impugnata solo per tali spese, perché sulla questione essa non ha comunque alcun effetto vincolante per l’Ufficio.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo, che non le è stato intimato. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'047.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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