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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.09.2016 14.2016.40

15 settembre 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,950 parole·~15 min·4

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa d’uso delle canalizzazioni. Reclamo alla società delegataria del potere di decisione. Mancata trasmissione all’autorità competente (Municipio). Mancata esecutività

Testo integrale

Incarto n. 14.2016.40

Lugano 15 settembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa n. 795/A/15/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 27 agosto 2015 da

Comune di Lugano, Lugano (rappresentato dal Municipio di Lugano, Lugano)  

contro  

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 26 febbraio 2016 presentato dal Comune di Lugano contro la decisione emessa il 15 febbraio 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                     A.   Le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA), che gestiscono per conto del Comune di Lugano l’Azienda acqua potabile e hanno inoltre ricevuto il mandato di emettere e d’incassare le tasse per l’uso delle canalizzazioni, hanno emesso il 25 luglio 2012 nei confronti di CO 1 una fattura di 1'960.95 relativa alla tassa di abbonamento e di consumo dell’acqua potabile per il periodo intercorrente tra il 15 giugno 2011 e il 1° giugno 2012 e una di fr. 955.30 relativa alle tasse per l’uso delle canalizzazioni per lo stesso periodo. Il 4 agosto 2012, la cliente ha inoltrato reclamo in merito alle tasse per l’uso delle canalizzazioni “2010-2012” e a quelle emesse per il consumo d’acqua nello stesso periodo, richiedendo una spiegazione sull’aumento, qualificato come rilevante, avvenuto nel periodo 2011-2012. Il 17 agosto 2012 l’AIL SA ha risposto in merito alle tasse di consumo d’acqua e confermato la correttezza dell’importo fatturato. In uno scritto del 29 agosto 2012, CO 1 ha contestato le spiegazioni del­l’AIL SA e chiesto di correggere la bolletta per il consumo d’ac­­qua, e con scritto datato 13 ottobre 2012 ma trasmesso via fax solo il 12 dicembre 2012 ha ribadito la sua opposizione ai conteggi. Due giorni dopo, l’AIL SA ha confermato quanto spiegato il 17 agosto 2012, mentre il 19 febbraio 2013 la cliente ha contestato ancora una volta tali spiegazioni.

                            B.  Il 23 maggio 2013 il Municipio di Lugano ha quindi assegnato a CO 1 un ultimo termine per pagare la tassa d’uso delle canalizzazioni, avvertendola che scaduto infruttuosamente tale termine si sarebbe dato avvio alla procedura esecutiva. Il 5 giugno 2013 la cliente ha comunicato all’AIL SA di attendere conferma scritta “di quanto discusso e richiesto più volte”, manifestando la propria disponibilità a versare la somma richiesta quale “deposito in garanzia”. In risposta, il 7 giugno 2013 l’AIL SA ha precisato di avere ripreso nel 2004, in seguito all’aggregazione del Comune di __________ a quello di Lugano, la gestione e la fatturazione dell’Azienda acqua potabile comunale e di non essere a conoscenza delle modalità e procedure adottate da tale azienda per la fornitura di acqua potabile e il prelievo della tassa d’uso delle canalizzazioni.

                            C.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune di Lugano ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 955.30 oltre agli interessi del 5% dal 7 settembre 2012, indicando quale titolo di credito la “fattura n. __________, inerente la tassa d’uso canalizzazione anno 2011. Cliente n. __________. Contratto n. __________”. L’ha pure escussa separatamente per l’in­­casso della tassa d’abbonamento e di consumo acqua potabile (es. n. (50)__________, inc. __________ e 14.2016.41).

                            D.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 agosto 2015 il Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 ottobre 2015. Replicando e duplicando le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive conclusioni.

                            E.  Statuendo con decisione 15 febbraio 2016, il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli, condonando le spese processuali di fr. 50.– e non assegnando indennità.

                             F.  Contro la sentenza appena citata il Comune di Lugano è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 febbraio 2016 per ottenerne la riforma, nel senso dell’accoglimento dell’istanza, e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 955.30 oltre agli interessi e alle spese. In via subordinata, la reclamante ha postulato la sospensione della procedura ricorsuale in attesa del trattamento del reclamo (inc. 14.2016.41) interposto contro la decisione 15 febbraio 2016, con la quale il Giudice di pace ha respinto l’istanza del Comune volta a far rigettare in via definitiva l’op­­posizione interposta da CO 1 all’esecuzione intesa all’incasso delle tasse di abbonamento e di consumo di acqua potabile. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 febbraio 2016 contro la sentenza notificata al RE 1 il 16 febbraio 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che l’e­­sito della causa dipende da quanto sarà deciso nella vertenza parallela riguardante la fattura per il consumo di acqua (inc. n. 150/B/15/S), motivo per il quale essa dev’essere “abbandonata”.

                             4.  Nel reclamo il Comune di Lugano evidenzia come l’AIL SA non sia competente per trattare i reclami contro le fatture per le canalizzazioni e come le contestazioni formulate dall’escussa il 29 agosto 2012 e il 19 febbraio 2013 riguardassero solo la questione dell’acqua potabile. Il reclamante sottolinea d’altronde che sulla fattura relativa alla tassa per l’uso delle canalizzazioni sia chiaramente indicato quanto segue: “Contro la decisione sulla tassa è dato reclamo al Municipio di Lugano entro il termine di 15 giorni dalla sua ricezione. La decisione sulla tassa per l’uso delle canalizzazioni è equiparata ad una decisione giudiziaria definitiva (art. 80 cpv. 2 LEF)”. A suo parere, se l’escussa avesse voluto insorgere contro tale fattura, essa avrebbe dovuto rivolgersi al Municipio e non all’AIL SA, giacché l’art. 4 vLPamm (art. 6 LPamm) non è applicabile all’operato dell’AIL SA, poiché essa è una società anonima e non è considerata, almeno per quanto concerne le canalizzazioni, autorità amministrativa nel senso dell’art. 1 LPamm. In questo ambito il mandato di gestione dell’AIL SA concernerebbe unicamente l’emissione e la gestione delle fatture, mentre il contratto per la fornitura del servizio è in essere tra l’utente e il Comune di Lugano.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

                           5.2  Nella fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta sulla fattura di fr. 955.30 emessa il 25 luglio 2012 dall’AIL SA relativa alle tasse per l’uso delle canalizzazioni per il periodo dal 15 giugno 2011 al 1° giugno 2012 (doc. A). Tale documento – e più precisamente la decisione acclusa quale seconda pagina che indica i parametri del calcolo, la competenza dell’AIL SA per emettere la tassa, le basi legali e i rimedi giuridici (cfr. sentenza della CEF 14.2015.231 del 24 marzo 2016 consid. 6.2) – costituisce in linea di massima un valido titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Il Municipio di Lugano, che è ed era già nel 2011 l’autorità competente a emettere la tassa d’uso delle canalizzazioni, risultava infatti già allora avere delegato tale competenza all’AIL SA in virtù degli art. 4 n. 6 del regolamento comunale per il prelievo della tassa di allacciamento e della tassa d’uso delle canalizzazioni del 4 ottobre 2005 e 4 dell’ordinanza municipale sulla tassa d’uso delle canalizzazioni del 29 dicembre 2011 (dal 1° settembre 2012 la delega è fondata sull’art. 41 cpv. 6 del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 29 novembre 2011, il quale all’art. 45 specifica ora che le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai fini dell’esecuzione).

                           5.3  Nelle sue osservazioni all’istanza del 29 ottobre 2015, CO 1 ha fatto valere di avere inviato all’AIL il 4 agosto 2012 SA un “reclamo per calcolo periodico tassa d’uso canalizzazione 2010-2012 e consumo acqua periodo 2010-2012” (doc. 2) diretto contro la fattura del 25 luglio 2012. L’escussa si duole di non aver mai ottenuto alcuna decisione in merito ed evidenzia che secondo l’art. 4 LPamm allora vigente l’AIL SA avrebbe dovuto trasmettere il gravame al Municipio per l’evasione. A sua mente la decisione non è pertanto esecutiva.

                           5.4  Già prima dell’entrata in vigore del Regolamento comunale delle canalizzazioni, che all’art. 51 prevede espressamente la facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni contro le decisioni dei Servizi dell’Amministrazione comunale, un simile rimedio giuridico era aperto ai contribuenti in virtù dell’art. 9 cpv. 5 della legge organica comunale (LOC, RL 2.1.1.2), con possibilità di poi adire eventualmente il Consiglio di Stato e successivamente il Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso munito di effetto sospensivo automatico (art. 208 LOC).

                             a)  Nel caso specifico, tuttavia, il Municipio di Lugano non ha emesso alcuna decisione formale sul reclamo di CO 1 del 4 agosto 2012 (doc. 2). Il fatto che l’escussa abbia inviato per errore il reclamo all’AIL SA anziché al Municipio non è di rilievo in questa sede, poiché secondo l’art. 4 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (vLPamm, RL 3.3.1.1), applicabile a tutti i procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi (art. 1 cpv. 1 vLPamm), l’autorità incompetente deve trasmettere d’ufficio gli atti all’autorità competente. Il reclamante sostiene che tale norma non sarebbe applicabile all’AIL SA, il cui mandato sarebbe limitato all’emissione delle fatture e alla gestione delle stesse. Sennonché già si è rilevato come il Comune di Lugano abbia delegato alla società anche la facoltà di emettere le decisioni sulla tassa d’uso delle canalizzazioni (sopra consid. 5.2), competenza di cui essa ha del resto fatto uso proprio nel caso in esame (v. doc. A). Il principio della buona fede nei rapporti tra autorità e amministrati (art. 5 cpv. 3 Cost.) implica ad ogni buon conto che il Municipio risponda dell’operato degli enti cui delega tutte o parte delle proprie competenze.

                            b)  D’altronde, il semplice richiamo del 23 maggio 2013 (doc. B) non è parificabile a una decisione amministrativa esecutiva, siccome non viene designato come tale nell’atto stesso e non trae siffatta qualità dalla legge (sentenza della CEF 14.2015.153 del 17 dicembre 2015 consid. 5.1). Sospesa dal reclamo dell’escussa (art. 208 LOC per analogia), la decisione del 25 luglio 2012 non costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo­­sizione in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF.

                             c)  A scanso di equivoci, dev’essere puntualizzato che il controllo rigoroso del titolo esecutivo cui ha proceduto la Camera nel caso specifico non può dirsi eccessivo. Al privilegio (detto “privilège du préalable”, Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 79 LEF) – riconosciuto alle autorità amministrative di statuire esse stesse sulle contestazioni sollevate dagli amministrati contro le proprie decisioni deve corrispondere un’esigenza di trattamento ineccepibile di quelle contestazioni dal punto di vista formale, proprio alla stessa stregua di quanto richiesto dalle autorità giudiziarie cui esse sono state parificate (cfr. sentenze CEF 14.2016.25 e 26 del 2 giugno 2016 consid. 6). Perché soltanto con l’emissione di una decisione è data all’amministrato la facoltà effettiva di accedere alla via giudiziaria (ossia a un vero tribunale indipendente dall’amministrazione e imparziale) mediante un ricorso contro le decisioni delle autorità amministrative (art. 29a Cost.; sentenze della CEF 14.2016.25 e 26 del 2 giugno 2016 consid. 6, 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 3). Questo compito istituzionale non incombe alle autorità d’esecuzione – come il giudice del rigetto o come questa Camera –, le quali non sono competenti a verificare né la ricevibilità dei reclami amministrativi né la fondatezza delle decisioni emesse dalle autorità amministrative. Si devono limitare a negare l’esecutività delle decisioni che non sono formalmente ineccepibili.

                            d)  Nulla muta alle precedenti considerazioni il fatto che la tassa d’uso delle canalizzazioni sia calcolata sulla base del consumo d’acqua rilevato dall’Azienda acqua potabile (art. 4 n. 3 e 6 del regolamento comunale per il prelievo della tassa di allacciamento e della tassa d’uso delle canalizzazioni del 4 ottobre 2005 e art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza municipale sulla tassa d’uso delle canalizzazioni del 29 dicembre 2011; ora art. 41 cpv. 6 del regolamento comunale delle canalizzazioni del 29 novembre 2011). Nella fattispecie la decisione sul consumo d’acqua risultava infatti esecutiva già da tempo, l’escussa non avendo validamente ricorso contro la decisione 22 maggio 2013 del Municipio (v. sentenza odierna nell’incarto parallelo 14.2016.41 consid. 6.3/b). Ad ogni modo il Comune doveva fare in modo di presentare con l’i­stanza di rigetto dell’opposizione una decisione esecutiva sul reclamo interposto dall’escussa contro la decisione di tassazione dell’uso delle canalizzazioni. Il principio di celerità che informa la procedura di rigetto dell’opposizione (art. 84 cpv. 2 LEF) escludeva una sospensione della procedura in attesa che il Municipio (e se del caso le istanze superiori) si pronunciasse sul reclamo.

                             e)  Contrariamente a quanto deciso dal Giudice di pace, ciò non motivava lo stralcio della causa, ipotizzabile unicamente quando la causa diventa senza oggetto (in seguito a transazione, acquiescenza, desistenza o altro motivo come il ritiro dell’esecuzione, v. art. 241 e 242 CPC), bensì la reiezione dell’istanza, dal momento che difettava un presupposto per il suo accoglimento, ovvero l’esistenza di una decisione esecutiva. Non si giustifica però di riformare la sentenza impugnata su questo punto, perché sia lo stralcio che la reiezione impediscono la continuazione dell’e­­secuzione e non acquisiscono regiudicata materiale (v. DTF 140 III 461 consid. 2.5). Ci si può quindi limitare a respingere il reclamo.

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la convenuta non essendo stata invitata a presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 955.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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