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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.2016 14.2016.38

18 aprile 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,633 parole·~8 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione

Testo integrale

Incarti n. 14.2016.38 14.2016.39

Lugano 18 aprile 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 23 novembre 2015 da

RE 1  

contro  

                                  CO 1,

                                  e

CO 2,  

giudicando sui reclami del 27 febbraio 2016 presentati dalla RE 1 contro le decisioni emesse il 22 febbraio 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetti esecutivi n. __________ e n. __________ emessi il 21 ottobre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso rispettivamente i coniugi CO 1 e CO 2 in via solidale per l’incasso di fr. 5'966.65 oltre agli interessi del 5% dal 27 luglio 2015, indicando quale titolo di credito la “fattura no. __________ del 26.06.2015”.

                            B.  Avendo sia CO 1 che CO 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con istanze 23 novembre 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, i convenuti si sono opposti alle istanze con osservazioni scritte congiunte del 17 dicembre 2015.

                            C.  Statuendo con decisioni entrambe del 22 febbraio 2016, il Pretore ha parzialmente accolto le istanze nel senso di rigettare le opposizioni in via provvisoria limitatamente a fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 27 luglio 2015, ponendo a carico degli escussi le spese processuali di fr. 50.– ciascuno.

                            D.  Contro le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 27 febbraio 2016 di stes­so tenore chiedendo in entrambi i casi di “rivedere la decisione […], annullando la stessa e tutte le tasse di giustizia messe a [suo] carico”. Stante l’esito del giudizio odierno, i reclami non sono stati notificati alle controparti per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                           1.2  Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 27 febbraio 2016 contro le sentenze notificate alla RE 1 il 24 febbraio, in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.

                           1.3  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta dalla RE 1 – una semplice fattura – non costituisce un riconoscimento di debito atto a giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione, ma ha nondimeno accolto le istanze limitatamente a fr. 5'000.– perché nelle loro osservazioni scritte congiunte del 17 dicembre 2015 i convenuti hanno riconosciuto di dovere tale somma all’istante e di essere disposti a pagarla nel gennaio del 2016 al ritorno delle vacanze, rilevando come l’istante non si sia opposta a tale proposta transattiva.

                             4.  Nel reclamo la RE 1 chiede di “rivedere” le decisioni annullandole, facendo valere che la sua fattura non è mai stata contestata dall’escussa e contestando di avere accettato la proposta contenuta nelle osservazioni del 17 dicembre 2015, in merito alla quale essa non sarebbe stata contattata, né verbalmente né per scritto.

                             5.  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Una semplice fattura, ove non sia firmata dal debitore, non può dunque rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un titolo di rigetto provvisorio, anche se non è stata contestata prima dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2014.203 del 7 novembre 2014, consid. 6). Il Pretore ha quindi correttamente giudicato che la fattura prodotta dall’istante (doc. B), sul quale non figura alcun riconoscimento di debito firmato né da CO 1 né da CO 2, non è idonea a giustificare il rigetto provvisorio delle opposizioni. Alla RE 1 rimane tuttavia la facoltà di eventualmente sottoporre la questione al giudice di merito (sopra consid. 2) per la parte della sua pretesa che rimane sospesa da opposizione.

                             6.  Si potrebbe discutere se le osservazioni congiunte dei convenuti contengono davvero una proposta transattiva (o non piuttosto un riconoscimento di debito, v. al proposito la sentenza della CEF 14.2015.72 del 16 settembre 2015 consid. 6.2/b) e se tale proposta sia effettivamente stata accettata dalla RE 1 per il semplice fatto di non averla rifiutata, mentre le è stata comunicata senza commento e senza che le sia stato impartito un termine per determinarsi in merito. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, dal momento che la reclamante, nella procedura in esame, non ne ha subito alcun pregiudizio, anzi ha visto le sue istanze accolte in gran parte senza aver prodotto alcun titolo di rigetto provvisorio delle opposizioni. In assenza di un interesse degno di protezione, i reclami sono su questo punto irricevibili (v. art. 59 cpv. 2 lett. a CPC).

                             7.  Anche sulla domanda relativa alle spese di prima sede i reclami si rivelano irricevibili per mancanza d’interesse degno di protezione, siccome il Pretore le ha poste “a carico della parte convenuta”, ossia rispettivamente di CO 1 e di CO 2 (dispositivo n. 2 delle sentenze impugnate).

                             8.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 966.65 in entrambi i casi, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo diretto contro CO 1 è respinto e la sentenza impugnata (inc. __________) è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al reclamo contro CO 1, già anticipate dalla RE 1, sono poste a suo carico.

                             3.   Il reclamo diretto contro CO 2 è respinto e la sentenza impugnata (inc. __________) è confermata.

                             4.  Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al reclamo contro CO 2, già anticipate dalla RE 1, sono poste a suo carico.

                             5.  Notificazione a:

–; –  CO 1, __________; –.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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