Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.05.2016 14.2016.31

18 maggio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,363 parole·~7 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Identità tra l’escusso e il debitore indicato sul riconoscimento di debito. Firma del socio gerente di una Sagl indicata quale semplice recapito

Testo integrale

Incarto n. 14.2016.31

Lugano 18 maggio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa n.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 2 dicembre 2015 da

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 15 febbraio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 febbraio 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 luglio 2015 dal­l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, l’CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 1'442.80 oltre agli interessi del 5% dal 21 maggio 2015, indicando quale titolo di credito il “riconoscimento di debito del 20.12.2014 / 3 fatture del 14.08.2014 al 14.08.2014”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 dicembre 2015 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la parte convenuta non si è espressa sull’istanza.

                            C.  Statuendo con decisione 2 febbraio 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 febbraio 2016 per ottenerne l’annullamento. Nelle sue osservazioni del 1° marzo 2016, l’CO 1 ha chiesto di dichiarare il reclamo inammissibile.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il lunedì 15 febbraio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 4 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo, l’ultimo giorno del termine cadendo di domenica (v. art. 142 cpv. 3 CPC).

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). L’estratto dal registro di commercio annesso al reclamo (doc. C) è di conseguenza inammissibile e non può essere preso in considerazione dalla Camera.

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il riconoscimento di debito 20 dicembre 2014 prodotto dall’istante costituiva un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

                             4.  Nel reclamo RE 1 contesta che vi sia identità tra il debitore menzionato in quel riconoscimento di debito – la A__________ Sagl di __________, di cui egli era all’epoca socio e gerente – e l’escusso indicato sul precetto esecutivo e nell’istanza, ovvero sé stesso. A suo parere il primo giudice avrebbe quindi dovuto respingere l’istanza, motivo per cui egli conclude per l’an­­nullamento della sentenza impugnata.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                  Nella fattispecie, il riconoscimento di debito accluso all’istanza è intestato a “RE 1 c/o A__________”, ovvero al convenuto ed escusso nella causa in rassegna. Non risulta d’al­­tronde da quel documento, contrariamente a quanto asserisce il reclamante, ch’egli l’abbia firmato a nome dell’A__________ Sagl quale suo socio e gerente, anzitutto perché la ditta – menzionata oltretutto senza l’aggiunta della sua designazione sociale (“Sagl”), sicché non si può escludere che si tratti invece di una ditta individuale che si confonde con il titolare RE 1 – viene menzionata solo quale recapito postale presso (“c/o”) cui raggiungere il destinatario RE 1, e inoltre perché egli ha firmato il riconoscimento di debito senza specificare di farlo per conto della società né apporne il timbro. Escusso e debitore sono quindi la stessa persona, motivo per cui il reclamo non può ch’essere respinto.

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La domanda dell’CO 1 di porre a carico del reclamante anche le “ripetibili” non può invece essere accolta, siccome l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza alla parte non patrocinata da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5), che nella fattispecie difetta del tutto.

                             7.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'442.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2016.31 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.05.2016 14.2016.31 — Swissrulings