Incarto n. 14.2016.289
Lugano 27 febbraio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 17 ottobre 2016 da
RE 1 (rappr. dalla RA 1,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2016 presentato dal RE 1 contro la decisione emessa il 24 novembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'299.77 oltre agli interessi del 5% dal 28 febbraio 2014, indicando quale titolo di credito il saldo per le spese condominiali dal 2012 al 2015.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 ottobre 2016 il RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartitole per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione 24 novembre 2016, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 110.– senza assegnare indennità.
D. Contro la sentenza appena citata il RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2016 per ottenerne l’annullamento e che “venga accettata l’iscrizione dell’esecuzione n. __________ in via definitiva”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 dicembre 2016 contro la sentenza notificata al RE 1 il 29 novembre (così come si evince dall’estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso concreto, col reclamo il RE 1 non tenta di confutare la motivazione della sentenza impugnata, indicando i documenti da lui prodotti in prima sede da cui si potrebbe dedurre l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio, ossia di un riconoscimento scritto del debito posto in esecuzione firmato dal convenuto (art. 82 cpv. 1 LEF). Anzi, l’istante stesso ammette che non vi è alcun riconoscimento di debito sui conteggi relativi alle spese condominiali da lui prodotte in prima sede, ma pretende l’annullamento del giudizio impugnato allegando al reclamo ulteriore documentazione su cui fonda poi la propria motivazione, con particolare riferimento alle assemblee dei condomini a cui CO 1 non ha mai presenziato né ha mai contestato le risoluzioni prese in occasione delle stesse. E siccome l’intera sua argomentazione poggia proprio su quelle nuove allegazioni e su quei nuovi documenti, il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.
1.4 Sia come sia, i documenti prodotti dal reclamante non costituiscono un titolo di rigetto né provvisorio – non sono firmati da CO 1 nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF – né definitivo – non sono decisioni esecutive a norma dell’art. 80 LEF. Ora, l’unica competenza del giudice del rigetto è di verificare l’esistenza di un titolo di rigetto e conferirvi forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). Né il giudice di prime cure né la Camera sono invece competenti a decidere sul merito del credito posto in esecuzione. Al procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità, promuovendo una procedura creditoria ordinaria (art. 79 LEF), di dimostrare l’esistenza delle sue pretese e di produrre le prove che non sono potute essere esaminate in questa sede, in modo da eventualmente ottenere un titolo che gli permetta poi di far rigettare in via definitiva l’opposizione interposta da CO 1.
2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'299.77, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).