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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.02.2017 14.2016.272

15 febbraio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,838 parole·~9 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale. Reclamo irricevibile per carente motivazione. Limitato potere d’esame della Camera

Testo integrale

Incarto n. 14.2016.272

Lugano 15 febbraio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Faido (già __________ della Giudicatura di pace di Giornico) promossa con istanza 29 gennaio 2016 da

CO 1 (rappresentato dal proprio Municipio,)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 14 novembre 2016 presentato da RE 1 e R__________ RE 1 contro la decisione emessa il 31 ottobre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Faido, il CO 1 (nel frattempo aggregatosi al Comune di Faido dal 10 aprile 2016) ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'025.40 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2015, di fr. 124.30 e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito “l’imposta comunale 2013 + interessi 2.5% calcolati dai termini di scadenza”, rispettivamente gli “interessi aggiornati sino al 30.09.2015” e la “tassa di diffida (31.05.2015)”;

                                  che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza 29 gennaio 2016 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico per gli importi posti in esecuzione oltre alle spese del precetto;

                                  che nel termine impartitole per presentare le proprie osservazioni, il 5 marzo 2016 la parte convenuta ha trasmesso al Consiglio della Magistratura, per il tramite del Giudice di pace, un’istanza di ricusa di quest’ultimo;

                                  che la vertenza è stata trasmessa per competenza al Pretore del Distretto di Leventina, il quale, con decisione del 19 luglio, ha accolto la domanda di ricusazione e inviato gli atti al Giudice di pace di Faido affinché istruisse l’istanza del Comune di Sobrio;

                                  che nel termine impartitogli per presentare eventuali altre osservazioni oltre a quelle del 5 marzo 2016, con scritto 16 agosto 2016 RE 1 si è opposto all’istanza di rigetto;

                                  che statuendo con decisione del 31 ottobre 2016, il Giudice di pace di Faido ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’op­­posizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–;

                                  che contro la sentenza appena citata RE 1, con la moglie R__________, è insorto a questa Camera con un “reclamo / denuncia privata motivata” del 14 novembre 2016 per ottenere “una corretta quanto onesta risposta a tutte le [loro] domande, richieste, petizioni, denunce ignorate e/o rimaste inevase da parte delle autorità da [essi] adite (…)”, nonché per essere sentiti personalmente dalla Camera;

                                  che stante l’esito del presente giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                  che essendo in concreto la notifica avvenuta a RE 1 il 2 novembre 2016, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il 3 novembre, è scaduto sabato 12 novembre, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ovvero lunedì 14 novembre 2016, è tempestivo;

                                  che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio;

                                  che il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

                                  che, pertanto, doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;

                                  che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica;

                                  che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

                                  che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                  che, come già fatto notare in passato a RE 1 da questa Camera (v. sentenze della CEF 14.2015.43-49 del 3 aprile 2015 consid. 1.4 e 14.2016.6-7 del 7 marzo 2016 consid. 1.5), il reclamo formulato a nome della moglie __________ è irricevibile, non essendo quest’ultima parte nella procedura avviata soltanto nei confronti di lui nella sua qualità di unico escusso nell’esecu­­zione in esame;

                                  che sulle limitate competenze di questa Camera quale autorità giudiziaria superiore chiamata a statuire su un reclamo contro una decisione di rigetto dell’opposizione, si rinvia a quanto già ampiamente esposto nei considerandi 1.5 e 1.6 delle predette sentenze del 3 aprile 2015 e del 7 marzo 2016;

                                  che parimenti si rinvia ai considerandi 1.6 e 1.7 di quelle sentenze per quanto concerne l’eccezionalità della citazione delle parti ad un’udienza, posto come ancora una volta il reclamante non adduce il motivo straordinario per cui dovrebbe essere sentito da questa Camera;

                                  che col presente reclamo RE 1 rimprovera in particolare al Giudice di pace di aver ignorato le sue osservazioni all’istan­za, violando in tal modo il suo diritto di essere sentito e favorendo così la controparte;

                                  che al proposito egli sembra però dimenticare che le domande di giudizio da lui formulate in prima sede (come la sospensione immediata “di tutte le procedure esecutive in corso”, “l’apertura di un’in­­chiesta” e il preteso “obbligo di denuncia” rivolto alle diverse autorità adite) sono già state dichiarate irricevibili da questa Camera nelle note due sue sentenze (consid. 1.5 della prima e 1.6 e 7.2 della seconda);

                                  che, di conseguenza, il primo giudice ha correttamente ritenuto che quanto esposto da RE 1 nelle sue osservazioni al­l’istanza esulasse dal proprio potere d’esame, ovvero l’unica risposta possibile nell’ambito di una procedura – quella del rigetto definitivo dell’opposizione – limitata al controllo formale del titolo prodotto dall’istante (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1; consid. 4 e 2 delle citate decisioni della Camera);

                                  che, d’altronde, ancora una volta il reclamante non si confronta con la sentenza impugnata né spiega perché la conclusione cui è giunto il primo giudice sarebbe errata, limitandosi a rievocare le sue vicissitudini lavorative, amministrative e giudiziarie passate, nonché a sollevare le proprie lamentele nei confronti delle autorità da lui adite e già note a questa Camera;

                                  che il reclamo si rivela perciò irricevibile;

                                  che ciò nonostante in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1);

                                  che giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le de­cisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive e, trattandosi di decisioni relative a imposte dirette comunali, “cresciute in giudicato” (art. 244 cpv. 3 e 275 LT);

                                  che nella fattispecie – il reclamante non lo contesta – la decisione di conguaglio del CO 1 che stabilisce l’imposta comunale del 2013 dovuta dall’escusso e da sua moglie (doc. D accluso all’istanza), è passata in giudicato e costituisce dunque un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’imposta di fr. 3'025.40 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2015;

                                       che il rigetto va confermato anche per gli interessi decorsi fino al 30 settembre 2015, iniziati dal 30 aprile 2013 su fr. 642.– e in seguito dal 28 febbraio 2015 su fr. 3'025.40, pari complessivamente a fr. 124.30 (conteggio doc. G);

                                       che non sussiste invece alcun titolo per la “tassa di diffida” di fr. 50.– reclamata con il precetto esecutivo, la diffida del 31 maggio 2015 non essendo stata prodotta (il doc. F è un semplice conteggio allestito successivamente il 31 ottobre 2016);

                                       che s’impone pertanto, d’ufficio, di accogliere parzialmente il re­clamo su questo punto e di riformare il giudizio di primo grado nel senso di ammettere l’istanza limitatamente a fr. 3'025.40 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2015 e agli interessi maturati fino al 30 settembre 2015;

                                       che giacché il dispositivo dev’essere modificato, occorre anche escluderne le spese esecutive di fr. 73.30 richieste con l’istanza, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non al giudice del rigetto – di decidere con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012);

                                  che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto esprimersi sul reclamo;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'199.70 complessivi, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo di RE 1 è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Faido è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 3'149.70 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 3'025.40 dal 1° ottobre 2015.

                             2.  Il reclamo di R__________ è irricevibile.

                             3.  Le spese processuali di fr. 170.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.

                             4.  Notificazione a:

– __________; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Faido.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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