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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.06.2016 14.2016.26

2 giugno 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,212 parole·~11 min·3

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Multa disciplinare passata in giudicato. Diffide di pagamento non agli atti. Spese di esecuzione

Testo integrale

Incarto n. 14.2016.26

Lugano 2 giugno 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella causa SO.2015.154 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 29 ottobre 2015 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 gennaio 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso delle somme di 1) fr. 100.–, 2) fr. 50.– e 3) fr. 50.–, indicando quali titoli di credito “Decreto 17/06/2014 n. ____________________ dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione 1) Multa; 2) Tassa di diffida 16-05-14 n. __________; 3) Tassa diffida di pagamento 22-08-14”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 ottobre 2015 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 novembre 2015. Con replica scritta del 22 gennaio 2016 l’istante ha confermato la sua domanda.

                                  C.   Statuendo con decisione 25 gennaio 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta “per l’importo di fr. 200.– residuo accessori + spese esecutive”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 107.50 e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2016 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 12 febbraio 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 29 febbraio 2016, lo Stato del Canton Ticino ha concluso per la reiezione del reclamo. Con scritti del medesimo giorno e del 18 marzo 2016, RE 1 ha ribadito quanto già fatto valere col reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 febbraio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 26 gennaio 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza senza particolare motivazione, limitandosi a riferirsi genericamente alle osservazioni dell’escusso, alla replica dell’istante e ai “mezzi di prova prodotti”.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di avere rigettato la sua opposizione senza verificare che il titolo prodotto dal­l’istante – una decisione di multa disciplinare in materia fiscale – sia passato in giudicato, ciò che secondo lui non è avvenuto, perché egli afferma di non avere mai ricevuto alcuna decisione inerente al reclamo da lui presentato il 29 agosto 2014.

                                   5.   Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 asserisce che il reclamante non ha prodotto la documentazione a sostegno delle proprie contestazioni. Ammesso ma non concesso che la raccomandata del 29 agosto 2014 dovesse essere considerata come un reclamo contro la multa notificata il 17 giugno 2014, l’istante la ritiene in ogni caso manifestamente tardiva e conclude quindi per la reiezione del reclamo.

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                6.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le multe disciplinari in materia d’imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive solo le decisioni “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT per il rinvio rispettivamente degli art. 185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1 LT).

                                6.2   Nella fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto in primis sulla multa disciplinare 17 giugno 2014 di fr. 100.– inflitta a quest’ultimo dall’ufficio circondariale di tassazione “considerato che nonostante un richiamo e la diffida del 16.05.2014 non è stata consegnata la dichiarazione valevole per l’im­­posta cantonale e per l’imposta federale diretta” (doc. B). Litigioso è il passaggio in giudicato della multa appena citata. Il Giudice di pace non si è espresso al riguardo. Essendo la causa matura per il giudizio, la Camera può sostituirsi a lui senza rinviargli l’in­­carto per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

                                6.3   Nelle sue osservazioni all’istanza dell’11 novembre 2015, RE 1 ha fatto valere di avere inviato all’Ufficio circondariale di tassazione di __________, lo stesso giorno in cui aveva ricevuto una diffida di pagamento datata 16 maggio 2014, un fax in cui ricordava di aver già chiesto, con scritto 2 maggio 2014, la concessione di un’ulteriore proroga per l’inoltro della dichiarazione d’im­­posta per il 2012, e nel contempo formulava pure reclamo contro la diffida, poiché secondo lui la sua richiesta di proroga e la diffida si sarebbero incrociate. Un’altra diffida di pagamento essendogli stata successivamente intimata il 22 agosto 2014 per il pagamento di complessivi fr. 200.– (ovvero la multa di fr. 100.– e le spese di diffida di fr. 50.– ognuna), con raccomandata 29 agosto 2014 egli ha ribadito quanto già esposto nel fax. Nonostante il contatto stabilito con un funzionario dell’Ufficio di tassazione e il fatto di avergli trasmesso, il 19 ottobre 2014, lo scritto 2 maggio 2014, il reclamante si duole di non aver mai ottenuto alcuna decisione in merito.

                                6.4   Nella sua replica del 22 gennaio 2016, l’Ufficio esazione e condoni rileva che lo stesso RE 1 ha ammesso che la multa disciplinare 17 giugno 2014 gli è stata regolarmente intimata quel giorno e che “per contro non vi è alcuna prova documentale dell’inol­­tro della ricezione della lettera del 2.05.2014 (pervenuta nella via elettronica soltanto nel mese di ottobre 2015 [recte: 2014])”. Alla replica è allegata una e-mail dell’Ufficio circondariale di tassazione di __________ con cui esso conferma la ricezione dello scritto del 29 ago­sto 2014 dei contribuenti __________ e RE 1, ammettendo di non averlo esaminato quale reclamo contro la multa e la diffida del 15 maggio 2014, neppure sotto l’angolo della sua tempestività e del suo contenuto, “probabilmente con un errore di valutazione del testo della lettera del 29.08 o per una svista”.

                                6.5   Ora, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ avrebbe effettivamente dovuto esaminare lo scritto del 29 agosto 2014 quale reclamo contro la multa e la diffida almeno dal profilo della sua ricevibilità temporale e formale, e se del caso emettere una decisione formale d’irricevibilità, ciò che ammette di non avere fatto.

                                  a)   Al privilegio (detto “privilège du préalable”, Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 79 LEF) – riconosciuto alle autorità amministrative di statuire esse stesse sulle contestazioni sollevate dagli amministrati contro le proprie decisioni deve infatti corrispondere un’esigenza di trattamento ineccepibile di quelle contestazioni dal punto di vista formale, proprio alla stessa stregua di quanto richiesto dalle autorità giudiziarie cui esse sono state parificate. Perché soltanto con l’emissione di una decisione – seppur d’irricevibilità – è data all’amministrato la facoltà effettiva di accedere alla via giudiziaria (ossia a un vero giudice indipendente dall’amministrazione e imparziale) mediante un ricorso contro la decisione dell’autorità amministrativa (art. 29a Cost.; sentenza della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 3). Questo compito istituzionale non incombe alle autorità d’esecu­­zione – come il giudice del rigetto o come questa Camera –, le quali non sono competenti a verificare né la ricevibilità dei reclami fiscali (segnatamente in merito alla loro tempestività, per tacere del fatto che nel caso concreto non è dato di sapere quando la decisione di multa è giunta a RE 1) né la fondatezza delle decisioni emesse dalle autorità fiscali (in particolare, per quanto attiene al caso in esame, circa gli effetti dell’eventua­le formulazione di una quarta richiesta di proroga prima della notifica della diffida di pagamento del 16 maggio 2014 sulla validità di quest’ultima).

                                  b)   Nel caso specifico, di conseguenza, siccome l’autorità fiscale non ha ancora emesso alcuna decisione formale sul reclamo del 29 agosto 2014 – se di reclamo si tratta –, la decisione 17 giugno 2014 che infligge all’escusso una multa disciplinare non può considerarsi passata in giudicato, sicché non costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (sopra consid. 6.1). La richiesta del reclamante di annullare il giudizio impugnato merita così accoglimento.

                                6.6   L’opposizione non poteva neppure essere rigettata in via definitiva per gli importi di fr. 50.– ognuno richiesti dall’istante quali spese delle diffide 16 maggio e 22 agosto 2014, poiché tali diffide non sono state prodotte con l’istanza. Anche su questo punto il reclamo si avvera fondato.

                                6.7   Per quanto riguarda le spese esecutive, va ricordato che al proposito non decide il giudice del rigetto bensì l’ufficio d’esecuzio­ne con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili giacché il reclamante non ha formulato alcuna domanda motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 107.50, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino.

                                        3.   Notificazione a:

–; –  Ufficio esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,     Viale S. Franscini 6, Bellinzona.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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