Incarto n. 14.2016.237
Lugano 30 gennaio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 10 dicembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 ottobre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 2'376.– e di 2) fr. 5.–, indicando quali titoli di credito: “1. Attestato carenza beni no. __________ di Fr. 2'376.00 emesso il 17.05.2005 dall’ Ufficio esecuzione, Lugano. Credito ceduto da __________ AG, __________ Z__________. Riconoscimento di debito del 28.07.2004; 2. Diverse spese”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 dicembre 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca limitatamente al solo importo di fr. 2'376.–, oltre alle spese esecutive di fr. 73.30. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 31 dicembre 2014. Con replica del 16 aprile 2015, l’istante ha prodotto – su richiesta dell’escussa – la documentazione relativa alla propria pretesa, dichiarandosi disposta a trovare un accordo di pagamento in rate mensili di almeno fr. 100.–. Né la replica né gli allegati in questione sono però stati notificati a RE 1.
C. Statuendo con una (prima) decisione del 22 aprile 2015, il Giudice di pace aveva deciso che RE 1 avrebbe versato alla CO 1 fr. 2'449.30 suddivisi in una rata di fr. 149.30 da versare entro il 5 maggio 2015 e 23 rate mensili di fr. 100.– ognuna, l’ultima delle quali entro il 5 aprile 2017, “ritenuto che in caso di mancato tempestivo pagamento di una rata l’accordo decade”. Il primo giudice aveva inoltre statuito che ad avvenuto pagamento la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli e che l’istante si sarebbe impegnato a far cancellare il precetto esecutivo. Contro tale sentenza il 23 aprile 2015 RE 1 aveva presentato un reclamo – sollevando in particolare la violazione del suo diritto di essere sentita – che questa Camera aveva accolto con decisione del 25 agosto 2015 (inc. n. 14.2015.85), retrocedendo l’incarto al primo giudice affinché completasse l’istruttoria ed emanasse un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
D. Dando seguito alla decisione di questa Camera, il 22 ottobre 2015 il Giudice di pace ha quindi citato le parti a un’udienza indetta per il 23 novembre 2015, alla quale si è presentata solo l’escussa chiedendo “il dettaglio di ogni singolo importo del totale richiesto di fr. 2'376.– come pure la copia del contratto d’abbonamento iniziale”. Con una lettera raccomandata dello stesso giorno, il primo giudice ha esortato la CO 1 a produrre la “copia del contratto iniziale d’abbonamento sottoscritto dalle parti”, il “dettaglio di ogni singolo importo fatturato” nonché quello “di tutte le spese sostenute”. Il 14 dicembre 2015 la CO 1 ha risposto precisando di aver già trasmesso tutti i documenti desiderati con la replica del 16 aprile 2015, ai quali espressamente rinviava. Invitata a presentare le proprie osservazioni, il 16 agosto 2016 RE 1 ha chiesto la convocazione di una nuova udienza e la produzione del riconoscimento di debito per l’importo rivendicato dall’istante, la pretesa posta in esecuzione non corrispondendo, a suo dire, alla somma delle fatture da essa prodotte. All’udienza di discussione del 23 settembre 2016, nessuna parte è comparsa.
E. Statuendo con decisione del 20 ottobre 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 2'376.–, “oltre a tutte le spese esecutive e giudiziarie”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 ottobre 2016, per ottenerne l’annullamento affinché fosse “completata l’istruttoria specifica nel rispetto delle leggi vigenti, poiché esiste un accertamento manifestamente errato dei fatti”. Con un complemento del 26 ottobre 2016, la reclamante ha trasmesso a questa Camera la lettera del 23 novembre 2015 con cui il Giudice di pace aveva invitato la CO 1 a presentare i documenti da lei sollecitati in udienza, specificando di non sapere se la controparte li avesse realmente prodotti. Stante l’esito del presente giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 ottobre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 21 ottobre, in concreto il reclamo, così come il suo complemento del 26 ottobre, sono senz’altro tempestivi.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, precisando che la convenuta aveva avuto la possibilità di visionare l’incarto e di partecipare a un’udienza “alla quale però, per motivi scolastici, non si è presentata”, ha rilevato che l’attestato di carenza beni prodotto dalla CO 1 ed emesso a favore dell’allora titolare del credito, la PI 1 (che nel frattempo ha mutato la propria ragione sociale con quella dell’istante), costituisce valido riconoscimento di debito giusta l’art. 82 LEF. Per questo motivo, egli ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa, “oltre a tutte le spese esecutive e giudiziarie”.
4. Nel suo reclamo RE 1, dubitando che il Giudice di pace avesse (nuovamente) omesso di notificarle ulteriori documenti prodotti dalla CO 1, gli rimprovera di aver statuito senza che la convenuta [recte: l’istante] abbia mai presentato i documenti a comprova dell’importo rivendicato, quindi senza accertare “l’origine, la provenienza e il dettaglio del credito posto in esecuzione”. In particolare, l’escussa rileva che l’importo preteso dalla procedente è superiore a quello risultante dalla somma delle fatture. Al proposito, richiamando quanto già sostenuto in prima sede in merito ai “diversi costi” – a suo dire dovuti “solo se previsti in un ipotetico contratto alla base della pretesa” – la reclamante ribadisce che le spese che si aggiungono al debito originario, dovute all’intervento della società d’incasso cui si è avvalso il creditore, devono essere messe a carico di quest’ultimo.
5. Sia in prima istanza che nel reclamo RE 1 insiste per un completamento dell’istruttoria nel senso di obbligare l’istante a fornire i documenti originali (riconoscimento di debito, fatture e contratto d’abbonamento) che attestino l’importo della sua pretesa. La reclamante, tuttavia, come d’altronde il Giudice di pace con la sua richiesta del 23 novembre 2015 (sopra ad D), hanno perso di vista che nella procedura sommaria, che ha carattere meramente formale (sopra consid. 2), all’istante basta produrre un titolo nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (riconoscimento di debito firmato dall’escusso o atto pubblico) o un attestato di carenza di beni (art. 149 cpv. 2 LEF) per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione. Non si poteva di conseguenza porre a carico dell’CO 1 l’onere di dimostrare l’esistenza del proprio credito né quello di produrre altri documenti se non il titolo di rigetto (l’attestato di carenza di beni) oltre al precetto esecutivo (per dimostrare l’esistenza dell’opposizione interposta dall’escussa) e l’estratto dal registro di commercio (per accertare la propria legittimazione attiva). Spettava semmai all’escussa di rendere verosimili eccezioni tali da infirmare il titolo di rigetto (sopra consid. 2 e sotto consid. 7). Del resto, nella decisione di rinvio del 25 agosto 2015 (sopra ad C) questa Camera si è limitata a chiedere al Giudice di pace di notificare all’escussa la replica dell’istante e di decidere se concederle un termine per presentare una duplica scritta “o” se convocare le parti a un’udienza. Tutte le sue altre iniziative (sopra ad D) erano invece superflue.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella fattispecie l’attestato di carenza di beni emesso nei confronti di RE 1 e rilasciato all’allora creditrice la PI 1 il 17 maggio 2005 dall’Ufficio esecuzione di Lugano per fr. 2'376.– (doc. 3 accluso all’istanza di rigetto) costituisce, secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF e come rettamente accertato dal Giudice di pace, un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione. È anche data l’identità tra l’escutente (l’CO 1) e la creditrice menzionata sul titolo di rigetto (l’PI 1), avendo quest’ultima modificato nel corso del 2012 la propria ragione sociale appunto in CO 1 (estratto del Registro di commercio del Canton __________ prodotto con la replica).
6.2 Come già ricordato nella decisione di rinvio (inc. 14.2015.85 consid. 6 in fine), il rigetto dell’opposizione non va invece esteso alle spese esecutive, sulle quali non spettava al Giudice di pace di pronunciarsi bensì all’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Ciò vale anche per le spese “giudiziarie”, menzionate dal primo giudice senza specificazione né quantificazione. Ove egli intendeva la tassa di giudizio e le ripetibili stabilite nel secondo dispositivo, esse non sono oggetto dell’opposizione (anteriore) dell’escussa e ad ogni modo sono d’ufficio aggiunte al credito posto in esecuzione in virtù dell’art. 68 LEF (sentenza della CEF 15.2009.011 del 20 febbraio 2009, consid. 2.2). La sentenza impugnata va così riformata nel senso di limitare il rigetto all’importo posto in esecuzione, come del resto chiesto dall’istante.
7. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
7.1 Nel caso specifico, la reclamante contesta la pretesa posta in esecuzione facendo valere che l’istante non ha prodotto il riconoscimento di debito menzionato nell’attestato di carenza di beni né tutte le fatture, giacché il totale di quelle prodotte con la replica ammonta a soli fr. 1'488.25. Ribadisce, inoltre, che le spese causate dall’intervento della società d’incasso non possono essere addebitate al debitore, poiché sono decise dal creditore, a carico del quale esse devono dunque essere poste.
7.2 Già si è detto che nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione non incombe al creditore dimostrare l’esistenza né l’importo della propria pretesa (sopra consid. 5). Spettava invece a RE 1 di rendere verosimili circostanze atte a “infirmare”, ovvero a indebolire la parvenza di diritto risultante dall’attestato di carenza di beni prodotto dall’istante (art. 82 cpv. 2 LEF). Ora, la reclamante non ha spiegato per quale motivo tale atto non sarebbe attendibile. Tutto lascia pensare che l’opposizione verosimilmente interposta da lei nella precedente esecuzione sia stata rigettata o ritirata sulla scorta del riconoscimento di debito menzionato sull’attestato di carenza di beni. Vero è che il totale delle fatture prodotte con la replica (di fr. 1'488.25) è inferiore al capitale di fr. 2'047.65 indicato sull’attestato di carenza di beni. RE 1 allude però anche all’esistenza di spese d’incasso, pur contestandole genericamente. Il credito comprende poi probabilmente pure interessi di mora, dal momento che le scadenze delle fatture risalgono al 2003-2004. Sta di fatto, comunque sia, che non avendo prodotto la documentazione relativa alla precedente esecuzione, la reclamante non ha reso verosimili indizi oggettivi e concreti di circostanze idonee a indebolire la parvenza di diritto risultante dall’attestato di carenza di beni rilasciato a favore dell’istante. Per tacere del fatto che il creditore ha diritto per legge (art. 106 CO) alla rifusione delle spese in cui incorre per incassare la propria pretesa a causa della renitenza del debitore (con il rilievo che pur dovute per legge tali spese possono dar luogo a rigetto dell’opposizione solo se figurano in un titolo nel senso degli art. 82 cpv. 1 o 149 cpv. 1 LEF). Anche su questo punto, la decisione impugnata, nel suo esito, resiste alla critica.
8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza quasi integrale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la convenuta, che non è stata invitata a presentare osservazioni al reclamo, non essendo incorsa in spese in questa sede.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'376.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).