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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.2017 14.2016.224

10 gennaio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,287 parole·~6 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Trasferimento della proprietà dell’immobile locato non comprovata. Divieto dei nova

Testo integrale

Incarti n. 14.2016.224 14.2016.225

Lugano 10 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 26 agosto 2016 da

RE 1 (rappr. dalla RA 1, __________)  

contro  

CO 1, __________ CO 2, __________  

giudicando sul reclamo del 13 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro le due decisioni emesse il 3 ottobre 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 30 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 e CO 2 per l’incasso da parte di ognuno di loro, in via solidale, di fr. 8'562.70 oltre agli interessi del 7% dal 1° aprile 2016, indicando quale titolo di credito il contratto di locazione dell’appartamento n. __________ per le pigioni dei mesi da febbraio a giugno del 2016.

                            B.  Avendo sia CO 1 che CO 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con istanza unica del 26 agosto 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. I convenuti non hanno presentato osservazioni scritte entro il termine impartito loro.

                            C.  Statuendo con due decisioni del 3 ottobre 2016, il Pretore ha respinto ambedue le istanze, ponendo in entrambi i casi a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 100.– senza assegnare ripetibili.

                            D.  Contro le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo unico del 13 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle istanze. Stante l’e­­sito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alle controparti per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                          1.1  Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 ottobre 2016 contro le sentenze notificate alla RE 1 al più presto il 4 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  Visto l’esito del giudizio odierno si prescinde dal fissare un termine alla reclamante per precisare l’identità del firmatario del reclamo, ricordato che la rappresentanza professionale di una parte in una procedura sommaria LEF secondo l’art. 251 CPC (come la causa di rigetto dell’opposizione nel Cantone Ticino) è riservata agli avvocati e ai fiduciari commercialisti iscritti nell’ap­­posito albo (art. 68 cpv. 2 lett. a e c CPC, nonché 3 lett. c e 6 cpv. 1 della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario [LFid, RL 11.1.4.1]), non alle società fiduciarie (v. sentenze della CEF 14.2014.154 del 28 agosto 2014 consid. 2 e 15.201.259 del 10 ottobre 2001).

                           1.3  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso in esame non possono quindi essere presi in considerazione ai fini del giudizio i documenti allegati al reclamo.

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Con la decisione impugnata, il Pretore ha respinto entrambe le istanze dopo avere constatato l’assenza d’identità tra la procedente, la RE 1, e la locatrice menzionata sul contratto di locazione prodotto quale titolo di rigetto dell’opposizione – la P__________ SA – così come la mancata produzione di documenti attestanti il passaggio di proprietà dalla seconda società alla prima.

                             4.  Nel reclamo la RE 1 precisa di avere acquistato il 25 marzo 2015 l’immobile in cui si trova l’appartamento dato in locazione agli escussi, e a dimostrazione della sua allegazione produce il rogito di compravendita. Sennonché, come visto (sopra consid. 1.3), le allegazioni di fatto e i documenti nuovi sono inammissibili in sede di reclamo. Presa in considerazione solo la documentazione addotta in prima sede, la decisione impugnata non può ch’essere confermata e il reclamo respinto. Ciò posto, rimane sempre la facoltà per l’escutente di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i documenti idonei a giustificare la propria pretesa che aveva omesso di allegare alla precedente istanza (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c).

                             5.  Le tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede.

                             6.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'562.70 in ambedue le cause, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo interposto nella causa contro CO 1 (inc. __________) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                  2.   Il reclamo interposto nella causa contro CO 2 (inc. __________) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –; –     CO 2, ,.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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