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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.10.2016 14.2016.222

26 ottobre 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,267 parole·~6 min·3

Riassunto

Fallimento. Estinzione del debito che ha portato al fallimento in seguito alla sua assunzione in via esclusiva dall’amministratore unico dell’escussa

Testo integrale

Incarto n. 14.2016.222

Lugano 26 ottobre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 6 febbraio 2015 da

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 13 ottobre 2016 presentato dall’RE 1 in liquidazione contro la decisione emessa il 30 settembre 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, il 6 febbraio 2015 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 296'511.25 più interessi e spese.

                            B.  All’udienza di discussione del 9 marzo 2015 l’istante ha concesso all’escussa una proroga di pagamento fino al 30 settembre 2015. Sollecitata dal Pretore il 23 novembre 2015 a comunicargli entro 10 giorni se la causa potesse o no essere stralciata dal ruolo, l’istante ha chiesto il 27 novembre di sospendere la procedura in vista del perfezionamento di un accordo sino a quando la parte più diligente gli avesse comunicato se stralciarla o se proseguirla. L’8 settembre 2016, il Pretore ha infine impartito alle parti un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni, avvertendole che scaduto infruttuoso il termine egli avrebbe pronunciato il fallimento.

                            C.  Statuendo con decisione 30 settembre 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 a far tempo dal 3 ottobre 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 ottobre 2016 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo che il credito posto in esecuzione si è nel frattempo estinto. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 ottobre 2016 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 4 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                           2.2  Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una dichiarazione redatta dall’istante il 12 ottobre 2016, secondo cui il debito che ha portato all’apertura del fallimento è stato assunto personalmente dall’amministratore unico dell’escussa e non sussiste più nei confronti di quest’ultima (doc. 2 accluso al reclamo), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                           2.3  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, l’estinzione del debito posto in esecuzione è verosimilmente avvenuta soltanto dopo la pronuncia del fallimento – è noto a questa Camera che non sono pendenti nei confronti della reclamante altre esecuzioni né attestati di carenza di beni. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, la tardiva estinzione del credito posto in esecuzione avendo reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

                                  Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 30 settembre 2016 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti dell’RE 1 è annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.

                                   3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE 1.

                            III.  Notificazione a:

–; –; –  Ufficio di esecuzione, Locarno; –  Ufficio dei fallimenti, Locarno; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.  

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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