Incarto n. 14.2016.201
Lugano 17 gennaio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa incarto n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 12 luglio 2016 dalla
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 e dal MLaw __________, Lugano)
contro
CO 1, __________
giudicando sul reclamo del 15 settembre 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 settembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 dicembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 1'683.35 oltre agli interessi del 9% dal 29 settembre 2015, indicando quale titolo di credito il “Contratto di leasing n. __________”.
B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 luglio 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.
C. Statuendo con decisione 2 settembre 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza, ponendo a carico dell’escussa le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 25.– a favore della parte istante.
D. Contro il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2016 per ottenere, in via principale, l’assegnazione di fr. 240.– a titolo di ripetibili (anziché fr. 25.–) e in via subordinata il rinvio della causa al Giudice di pace per nuovo giudizio sulle ripetibili. Debitamente invitata a presentare osservazioni, la CO 1 è di nuovo rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 settembre 2016 contro la sentenza notificata mediante invio per posta semplice direttamente alla RE 1 al più presto lunedì 5 settembre 2016, in concreto il reclamo è tempestivo. Il fatto che la notifica sia stata fatta, in urto con l’art. 137 CPC, direttamente alla reclamante anziché al suo patrocinatore rimane dunque senza conseguenza.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha dato integralmente ragione alla parte istante, attribuendole però, senza motivazione, ripetibili di soli fr. 25.– benché fosse patrocinata da un avvocato.
3. Nel reclamo la RE 1 ricorda che secondo la tariffa cantonale per un valore litigioso di fr. 1'683.85 le ripetibili possono essere fissate tra fr. 50.50 e fr. 295.– “arrotondati”. Tenuto conto che il dispendio di tempo del suo patrocinatore per ricevere le sue istruzioni, analizzare gli atti processuali, verificare il pagamento dell’anticipo degli oneri processuali, redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione di sei pagine e sollecitare l’evasione della pratica ammonta a due ore (e non un’ora e mezza come poi indicato per svista), applicando la tariffa di fr. 120.–/ora per un praticante, appare ragionevole, a suo modo di vedere, assegnarle un’indennità per ripetibili di fr. 240.–.
4. In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).
4.1 Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC).
a) Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per le pratiche con un valore determinato o determinabile sino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
b) Nel caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso di complessivi fr. 1'683.85, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate tra fr. 50.– (15% x 20% di fr. 1'683.85) e fr. 295.– (25% x 70% di fr. 1'683.85) arrotondati. Non risulta, d’altronde, che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore o superiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso l’alto o verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge. Ora, l’impegno del patrocinatore dell’istante supera evidentemente i fr. 25.– riconosciuti dal Giudice di pace (corrispondenti a 12½ minuti secondo la tariffa di fr. 120.– l’ora). Pur ricordato il potere d’apprezzamento riconosciuto al giudice di prime cure nel determinare spese e ripetibili, nel caso in esame la decisione impugnata lede manifestamente la tariffa, siccome stabilisce senz’alcuna motivazione un onorario inferiore al minimo, già molto modesto, di fr. 50.– da essa fissato. La causa essendo matura per il giudizio, la Camera può statuire essa stessa sulla questione senza rinviarla al Giudice di pace (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), conformemente a quanto postulato dalla reclamante in via principale.
4.2 In prima sede l’escutente non ha specificato l’importo richiesto a titolo d’indennità, ma nel reclamo chiede la rifusione di fr. 240.– complessivi, che rappresentano due ore di lavoro in base alla tariffa di fr. 120.–/ora applicabile ai praticanti (art. 12 RTar). Ciò appare alla luce delle circostanze un dispendio congruo per un praticante ragionevolmente sollecito e l’indennità richiesta una partecipazione adeguata all’onorario del praticante e ai costi sopportati nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultima fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. Il reclamo va quindi accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato nel senso postulato dalla reclamante.
5. La tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore a un’ora di lavoro, pari a fr. 120.– come visto, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 215.– (fr. 240.– ./. fr. 25.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– da anticipare dalla parte istante è posta a carico della CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 240.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 120.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).