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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.01.2017 14.2016.171

24 gennaio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,436 parole·~12 min·3

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte di culto. Contestazione orale al parroco

Testo integrale

Incarto n. 14.2016.171

Lugano 24 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 30 giugno 2016 dalla

RE 1 (rappresentata dal RA 1,)  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 26 agosto 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 22 agosto 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con raccomandata 21 febbraio 2013 intitolata “Iscrizione nel Catalogo degli aventi diritto di voto e nel Catalogo tributario parrocchiale del 2012” il RA 1 ha comunicato a CO 1, come a tutte le altre persone residenti dal 2012 nel territorio del Comune di __________, di essere iscritto nel catalogo appena citato, lasciandogli “il compito di eventualmente richiedere lo stralcio dal catalogo parrocchiale per appartenenza ad altre religioni”. La facoltà di chiedere l’esenzione dall’imposta e lo stralcio dal catalogo tributario è stata data fino al 31 marzo 2013 e la comunicazione in questione è stata qualificata come “intimazione formale” dell’iscrizione in tale catalogo. Il 2 settembre 2013 la RE 1 ha inviato a CO 1 il conguaglio dell’im­­posta parrocchiale 2012 di fr. 99.40 e con raccomandata 6 gennaio 2014 è seguita la relativa diffida di pagamento. Mentre per l’imposta parrocchiale 2013 di fr. 96.25, il conguaglio è stato emesso il 13 giugno 2014 e la relativa diffida di pagamento è stata spedita per raccomandata il 14 novembre 2014.

                            B.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 196.65 oltre agli interessi del 5% dal 2 ottobre 2013, indicando quale titolo di credito: “Imposta parrocchiale 2012 CHF 99.40; Imposta parrocchiale 2013 CHF 97.25”.

                            C.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 30 giugno 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 luglio 2016.

                            D.  Statuendo con decisione 22 agosto 2016, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione interposta dal convenuto in via definitiva limitatamente a fr. 97.25 oltre agli interessi del 5% dal 15 dicembre 2014, ossia unicamente per l’imposta parrocchiale 2013. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e non sono state assegnate indennità.

                            E.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 agosto 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 14 settembre 2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 agosto 2016 contro la sentenza notificata al RA 1 al più presto il 23 agosto 2016, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto citato l’art. 5 del decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata, in virtù del quale “all’imposta di culto sono assoggettate tutte le persone iscritte all’inizio dell’anno civile, nel catalogo tributario della Parrocchia (…)” e le persone fisiche possono dichiarare “il primo anno, entro un mese dall’intimazione della decisione d’iscrizione nel catalogo tributario, a valere per l’anno civile successivo, l’esen­­zione dall’imposta”. Nella fattispecie egli ha dedotto dagli atti la chiara volontà di CO 1 di essere esentato dall’obbligo del pagamento dell’imposta parrocchiale dal novembre 2014, mentre per il periodo precedente non si troverebbero riscontri oggettivi inerenti a una tale richiesta. Il Giudice di pace ha quindi ritenuto definitiva la notifica 21 febbraio 2013, con cui il convenuto è stato reso attento dell’iscrizione nel catalogo tributario del 2012, ma tenuto conto sia del decreto del 10 novembre 1992, sia del relativo regolamento d’applicazione del 3 febbraio 1993 – secondo cui l’iscrizione nel catalogo tributario dev’essere intimata entro il 31 marzo del primo anno d’assoggettamento – egli ha ritenuto di potere rigettare l’opposizione unicamente per l’imposta parrocchiale del 2013.

                             4.  Nel reclamo la RE 1 asserisce che CO 1 non si è opposto alla decisione d’iscrizione nel catalogo tributario parrocchiale 2012 entro un mese dall’intimazione – avvenuta con raccomandata 21 febbraio 2013 – e che egli non ha interposto reclamo contro il calcolo dell’imposta per gli anni 2012 e 2013 entro i 30 giorni assegnatigli. Di conseguenza, la reclamante ritiene che il Giudice di pace sia erroneamente entrato “nel merito della bontà di una decisione regolarmente cresciuta in giudicato e quindi esecutiva”.

                             5.  Nelle proprie osservazioni al reclamo, CO 1 fa valere che non gli è mai stata notificata la decisione d’iscrizione al catalogo tributario, motivo per cui egli non sarebbe “stato messo nelle condizioni di poter interporre reclamo”. Il convenuto sostiene inoltre che vi è stato un accordo verbale con Don __________ sull’esenzione dal pagamento dell’imposta in questione e che la reclamante non ha dimostrato il ritiro della raccomandata del 21 febbraio 2013. Infine CO 1 sottolinea di non aver mai ottenuto alcun servizio dalla RE 1, di essere ateo e non cristiano e di ritenere il pagamento della tassa una violazione del suo diritto alla libertà di pensiero, conoscenza e di opinione.

                             6.  Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD, 244 cpv. 3 e 275 LT), ciò che vale anche per le imposte di culto ticinesi (art. 4 del decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata del 10 novembre 1992, RL 10.2.4.1).

                             7.  Impregiudicata la personalità giuridica di diritto pubblico riconosciuta alle parrocchie del Canton Ticino (art. 1 cpv. 1 e 8 cpv. 1 della Legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002, RL 2.3.1.1) e la natura pubblica dell’imposta di culto (art. 20 cpv. 1 lett. e della stessa legge), per l’art. 2 cpv. 1 del Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto del 3 febbraio 1993 (RL 10.2.4.1.1, in seguito: Regolamento), il calcolo dell’imposta di culto dev’essere intimato per iscritto al suo destinatario e indicare almeno l’anno di calcolo, l’ammontare dell’im­­posta cantonale ordinaria, l’aliquota applicabile, l’ammontare del­l’imposta di culto, la data d’intimazione e i rimedi giuridici. Per giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione, la richiesta di pagamento deve dunque fondarsi su una decisione, ossia un provvedimento adottato dall’autorità nei confronti del contribuente. Questa decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto ordinario (sopra consid. 6 e sentenza della CEF 14.2011.81 del 13 luglio 2011, consid. 8).

                           7.1  In questa sede rimane in discussione solo l’imposta di culto del 2012, che la RE 1 fonda sulla decisione tributaria del 2 settembre 2013 (doc. I) e sulla diffida di pagamento del 6 gennaio 2014 (doc. K). Nel reclamo essa sottolinea a ragione che non spetta al Giudice di pace, la cui competenza si limita alla verifica formale del titolo di rigetto (sopra consid. 2), di sindacare la sua decisione nel merito. La violazione dell’art. 5 cpv 1 del Regolamento non configura d’altronde un caso di nullità che il primo giudice avrebbe potuto rilevare d’ufficio, la RE 1 risultando materialmente e funzionalmente competente per emetterla (cfr. DTF 129 I 363 consid. 2, 136 III 571, 138 II 501; sentenza della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014, consid. 2.4). Che la reclamante chieda la riforma della sentenza impugnata malgrado non contesti l’erroneità materiale della propria decisione sarà poco signorile ma rimane senza effetti giuridici in sede di esecuzione.

                           7.2  Rientra invece nella competenza del giudice del rigetto di verificare che la decisione invocata quale titolo sia passata in giudicato (nel caso d’imposte dirette). Ciò presuppone in particolare che la stessa sia stata notificata al destinatario. La prova della notifica incombe all’autorità, ove il destinatario contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80). Nel caso specifico, le liste di raccomandate prodotte dall’istante (doc. D e L), relative all’invio dello scritto del 21 febbraio 2013 (doc. C) con cui all’escusso è stata notificata la sua iscrizione nel catalogo tributario parrocchiale, e della diffida di pagamento dell’imposta par­rocchiale 2012 emessa il 6 gennaio 2014 (doc. K) e spedita un mese dopo proprio l’ultimo giorno del termine di pagamento, dimostrano solo l’invio di quelle raccomandate e non la loro notifica al destinatario. Sta però di fatto che nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 ammette di avere ricevuto “la prima tassa da pagare” (ciò che del resto non aveva contestato in prima sede) e di essere così venuto a conoscenza a quel momento della sua iscrizione nel catalogo. Egli ha quindi avuto la possibilità effettiva di contestare l’imposta di culto del 2012 interponendo un reclamo alla stessa RE 1 come indicato sulla decisione di tassazione.

                           7.3  Va però rilevato che CO 1 ribadisce anche di avere immediatamente chiamato la parrocchia e di avere concordato con il parroco Don __________ di non pagare la tassa, siccome egli non è credente. Rinvia al riguardo al suo scritto del 20 novembre 2014, prodotto in prima sede con le proprie osservazioni del 18 luglio 2016 (doc. b). Ora, l’istante non ha contestato tale allegazione né nella sua risposta del 26 novembre 2014 (doc. E) né nella procedura di rigetto. Sorge quindi la domanda se la contestazione comunicata al parroco, il quale è membro di diritto del consiglio parrocchiale (art. 17 cpv. 3 Legge sulla Chiesa cattolica), sia da considerare un reclamo contro la decisione di tassazione del 2012 (doc. I). Essa non precisa, infatti, che il reclamo debba essere scritto e in ogni caso il RA 1 non ha diffidato CO 1 a formularlo in forma scritta con la comminatoria della sua irricevibilità in caso d’inosservanza di tale esigenza (cfr. DTF 123 II 559 consid. 4/c). Non essendosi la RE 1 determinata con una decisione formale (seppure d’irricevibilità) sulla contestazione di CO 1, la decisione di tassazione 2012 non può essere considerata passata in giudicato.

                           7.4  A scanso di equivoci vale la pena di precisare che al privilegio – detto “privilège du préalable” – riconosciuto alle autorità amministrative di statuire esse stesse sulle contestazioni sollevate dagli amministrati contro le proprie decisioni deve corrispondere un’e­sigenza di trattamento ineccepibile di quelle contestazioni dal punto di vista formale, proprio alla stessa stregua delle autorità giudiziarie cui esse sono state parificate. Perché soltanto con l’emissione di una decisione – seppur d’irricevibilità – è data al­l’amministrato la facoltà effettiva di accedere alla via giudiziaria (ossia a un vero giudice indipendente dall’amministrazione) mediante un ricorso contro la decisione dell’autorità amministrativa (art. 29a Cost.). Questo compito istituzionale non incombe alle autorità d’esecuzione (sentenza della CEF 14.2016.25 del 2 giugno 2016 consid. 6.5/a).

                           7.5  In assenza di un titolo passato in giudicato, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata, ancorché per sostituzione di motivi.

                             8.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità d’inconve­nienza, CO 1 non avendo formulato domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                             9.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 99.40, non raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e di conseguenza la decisione impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–     ; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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