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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.09.2016 14.2016.160

13 settembre 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,574 parole·~8 min·4

Riassunto

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento. Solvibilità

Testo integrale

Incarto n. 14.2016.160

Lugano 13 settembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 aprile 2016 da

CO 1  

contro

B__________, (titolare della ditta individuale RE 1,  patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 22 luglio 2016 presentato da B__________ contro la decisione emessa il 7 luglio 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’8 aprile 2016 il Fondo __________ CO 1) ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento del­l’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 388.24 più interessi e spese.

                            B.  All’udienza fissata per l’8 giugno 2016 nessuno è comparso.

                            C.  Statuendo con decisione 7 luglio 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 (recte: del proprio titolare B__________) a far tempo dall’8 luglio 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                            D.  Contro la sentenza appena citata B__________ è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 luglio 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 25 luglio 2016 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il 3 e il 12 agosto nonché il 9 settembre 2016 il reclamante ha prodotto ulteriori documenti destinati a rendere verosimile la propria solvibilità. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta il 12 luglio 2016 alla RE 1, il termine di 10 giorni è scaduto il 22 luglio 2016 durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 agosto 2016, il 1° agosto essendo festivo in Ticino (Festa nazionale). Il reclamo e il primo complemento del 3 agosto sono quindi tempestivi.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                           2.2  Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’UE di Lugano il 19 luglio 2016 relativa al versamento di fr. 569.70 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. E), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                           2.3  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (all’11 luglio 2016) prodotto dal reclamante (doc. P) si evince che nei suoi confronti erano pendenti 34 esecuzioni per più di fr. 170'000.–, ma nessun atto di carenza di beni. Oltre all’esecuzione che ha portato al fallimento, il 19 luglio 2016 il reclamante ha però pagato altre 5 esecuzioni per quasi fr. 7'000.– (doc. Q) e il 3 agosto ha estinto ulteriori due esecuzioni e parzialmente una terza con un versamento complessivo di fr. 10'000.– (doc. T accluso al primo complemento di reclamo). Per 14 esecuzioni sta d’altronde pagando regolarmente all’UE quote di fr. 2'083.– mensili, aumentate a fr. 2'500.– dal febbraio del 2016 (doc. R e S). Non si nasconde, invero, che il pignoramento di salario appare d’acchito insufficiente per saldare tutte e 14 le esecuzioni, che all’11 luglio ammontavano in totale a quasi fr. 80'000.– (doc. S). Sennonché il reclamante ha reso verosimile di disporre di altre risorse (il saldo di un conto presso la __________ di poco meno di fr. 16'000.– [doc. I] e un credito di fr. 50'000.– nei confronti della M__________ [doc. L]), che ha già iniziato a impiegare per ridurre il proprio debito. Incassa inoltre mensilmente dalla stessa M__________ somme rilevanti (che variano a dipendenza dei mesi da fr. 30'000.– a fr. 60'000.–, doc. L), che gli permetterebbero verosimilmente di ridurre il suo indebitamento con rate superiori a quelle attualmente corrisposte all’UE, cui pare del resto opportuno comunicare tale informazione.

                                  Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria stia migliorando. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del/la reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di B__________ va annullato.

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 7 luglio 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nei confronti della RE 1 (recte di B__________) è annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di B__________.

                                   3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di B__________.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di B__________. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal/la reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata al CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                            III.  Notificazione a:

–; –; –  Ufficio di esecuzione, Lugano (con particolare riferimento al considerando 2.3 in vista dell’adempimento delle proprie incombenze); –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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