Incarto n. 14.2016.149
Lugano 26 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.1713 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 aprile 2016 da
CO 1 (patrocinato dall’ PA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 23 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 giugno 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20 febbraio 2015, indicando quale titolo di credito “il mancato pagamento integrale dell’importo dovuto a seguito della compravendita delle azioni della spett. A. __________ SA, secondo contratto/riconoscimento di debito del 06.02.2014”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 aprile 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 7 giugno 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta. Nella replica e nella duplica le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.
C. Statuendo con decisione 13 giugno 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 giugno 2016 chiedendo l’apertura di un’inchiesta sulla base dei fatti emersi dopo la firma del contratto del 6 febbraio 2014 e l’assistenza di un legale allo scopo d’inoltrare una denuncia penale contro l’escutente per truffa aggravata e frode. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 giugno 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, i documenti prodotti dall’escusso per la prima volta con il reclamo sono pertanto irricevibili e non possono essere presi in considerazione. Il reclamante, d’altronde, non si è minimamente confrontato con l’argomentazione del Pretore, limitandosi a ribadire che i difetti da lui denunciati gli sono stati nascosti volontariamente e che i bilanci gli sarebbero stati consegnati solo nell’agosto del 2015. Non spende invece una parola sugli appunti del primo giudice secondo cui egli non ha reso in alcun modo verosimile l’esistenza dei difetti asseriti né la tempestività della loro notifica. Il reclamante non contesta poi che la lettera dell’avv. __________ (doc. F), in cui vengono segnalati i pretesi difetti, è posteriore di oltre un anno alla conclusione del contratto né che gli stessi (cattivo stato e malfunzionamento delle macchine, sporcizia e stato pietoso dell’officina, non conformità dell’impianto elettrico alle norme, fatture non pagate ecc.) erano immediatamente riconoscibili e sarebbero dunque dovuti essere segnalati tosto scoperti. Egli neppure tenta di contrastare l’accertamento del Pretore per cui egli era presente in ditta già dal giugno del 2013 né che avrebbe potuto chiedere i bilanci o far eseguire una verifica contabile già prima della conclusione del contratto. Il reclamo si rivela così inammissibile, come pure la sua richiesta di apertura di “un’inchiesta” e di concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita in vista della presentazione di una denuncia penale nei confronti dell’escutente per truffa aggravata e frode, poiché la Camera non ha alcuna competenza in materia penale.
2. La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (contro il quale sono stati rilasciata numerosi attestati di carenza di beni per importi rilevanti) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Nella misura in cui la domanda di assistenza giudiziaria dovesse essere stata formulata anche per la procedura in esame, essa deve pertanto essere considerata senza oggetto. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 40'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).