Incarto n. 14.2016.138
Lugano 7 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 35/16/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 1° aprile 2016 dalla
CO 1,
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 17 giugno 2016 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 2 maggio 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 4'810.75 oltre agli interessi del 5% dal 5 settembre 2015, indicando quale titolo di credito due “fatture per prestito personale non saldate”.
B. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 1° aprile 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca. Nel termine impartito per formulare eventuali osservazioni, la parte convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione 2 maggio 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante. A domanda della convenuta, il 9 giugno 2016 il primo giudice ha poi emesso la motivazione scritta della sua decisione.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 giugno 2016 per ottenerne l’annullamento e la retrocessione dell’incarto al Giudice di pace per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 20 luglio 2016, la CO 1 ha contestato le allegazioni della reclamante.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 giugno 2016 contro la sentenza notificata all’RE 1 l’11 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che i rapporti di lavoro datati 24 luglio, 31 luglio e 4 settembre 2015, siccome firmati dalla convenuta, costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio per il credito posto in esecuzione.
4. Nel reclamo l’RE 1 rileva che i rapporti di lavoro in questione non menzionano né il costo orario del personale prestato né l’importo complessivo della pretesa dell’istante, sicché non giustificano il rigetto provvisorio dell’opposizione.
5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338 con rif.).
5.1 Nel caso specifico, come rettamente osservato dalla reclamante i rapporti di lavoro prodotti dall’istante non menzionano né il costo orario del personale prestato né l’importo complessivo della pretesa fatta valere dall’istante, e neppure rinviano alle fatture 5 agosto e 6 ottobre 2015, emesse soltanto successivamente. Il riconoscimento contenuto in quei rapporti di lavoro non costituisce quindi un titolo di rigetto nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF poiché non verte su una somma di denaro facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della loro sottoscrizione (per un caso analogo v. sentenza della CEF 14.2014.054 del 18 giugno 2014 consid. 4.2). Il reclamo merita quindi accoglimento e la sentenza impugnata va di conseguenza annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza, senza necessità di rinviare la causa, ormai matura per il giudizio, al Giudice di pace per nuovo giudizio (v. art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
5.2 Nulla cambiano al riguardo le osservazioni dell’istante al reclamo, poiché sono fondate su allegazioni e documenti nuovi che non possono essere presi in considerazione in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Del resto, né un eventuale consenso tacito tramite il pagamento di precedenti fatture né una email possono essere considerati quale riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF in mancanza di una firma autografa dell’escussa. Soltanto una dichiarazione o un contratto scritti e firmati da un rappresentante autorizzato dell’escussa, indicante il costo orario del personale prestato, avrebbero potuto giustificare, unitamente ai rapporti di lavoro, il rigetto provvisorio dell’opposizione. Un simile documento, tuttavia, non è stato prodotto in prima sede.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di attribuire un’indennità d’inconvenienza alla reclamante, né in prima sede, dove non è comparsa, né in questa sede, perché essa non ha motivato la sua domanda al riguardo come invece richiesto dal codice di procedura civile (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'810.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 200.–, già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).