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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.07.2016 14.2016.111

22 luglio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,055 parole·~5 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato. Irricevibilità

Testo integrale

Incarto n. 14.2016.111

Lugano 22 luglio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.209 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 5 marzo 2016 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo dell’11 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 maggio 2016 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 ottobre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'190.– oltre agli interessi del 5% dal 25 settembre 2015, indicando quale titolo di credito “la pigione e spese accessorie da agosto a ottobre 2015 + spese di richiamo/diffida, non pagate per ente locato int. __________”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 5 marzo 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 marzo 2016. Nella replica del 6 aprile e nella duplica del 21 aprile le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.

                            C.  Statuendo con decisione 2 maggio 2016, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 60.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 maggio 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 maggio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso in esame, RE 1 ribadisce la regolarità della sua disdetta del contratto di locazione, la presentazione di un subentrante solvibile avendolo liberato da suoi obblighi verso il locatore. Ripete inoltre il suo consenso alla liberazione del deposito di garanzia per il pagamento delle pigioni da agosto a ottobre 2015. Chiede infine la restituzione dei fr. 1'500.– pagati al locatore per la ripresa dei mobili del precedente inquilino.

                             a)  Il reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto secondo cui non risulta dagli atti che RE 1 abbia proposto a CO 1 un subentrante solvibile. La sua censura è quindi irricevibile. Comunque sia, l’istante ha contestato che gli interessati indicati dall’inquilino abbiano confermato il loro interesse (replica, let. c delle conclusioni) e i due documenti prodotti dal reclamante con le osservazioni all’istanza nulla indiziano al riguardo.

                            b)  Il reclamante non spiega perché il locatore sarebbe tenuto per legge a incassare la garanzia affitti per estinguere i crediti posti in esecuzione. Anche questa censura è inammissibile. Contrariamente a quanto egli allega, del resto, il deposito in questione non serve solo da garanzia per le pigioni arretrate ma anche per eventuali danni all’ente locato causati dall’inquilino.

                             c)  Pure irricevibile, poiché nuova (sopra consid. 1.2), è la conclusione intesa alla restituzione dei fr. 1'500.– pagati al locatore per la ripresa dei mobili del precedente inquilino, a prescindere dalla questione se fosse possibile per lui formularla quale domanda riconvenzionale in una procedura di natura sommaria. Il reclamo si rivela di conseguenza integralmente irricevibile.

                             2.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece questione di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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