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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.09.2015 14.2015.82

24 settembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,936 parole·~10 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fissazione dell’indennità per ripetibili di prima sede a favore della parte vincente

Testo integrale

Incarto n. 14.2015.82

Lugano 24 settembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa SO.2014.338 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 10 novembre 2014 da

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 22 aprile 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 10 aprile 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 gennaio 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, agenzia di Biasca, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 26'429.95 e di fr. 922.50, indicando quali titoli di credito:

                                  “1) Fatture diverse dal 11.10.1996 al 29.04.1997 e attestato di carenza beni del 02.05.2000 di cessione: __________ 2) Danno di mora secondo l’art. 103/106 CO”.

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 novembre 2014 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Riviera limitatamente a fr. 26'427.95. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 novembre 2014.

                            C.  Statuendo con decisione del 10 aprile 2015, il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo a carico dell’escussa le spese processuali di fr. 225.– e un’indennità di fr. 100.– a favore della parte istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo 22 aprile 2015 per ottenere l’assegnazione di fr. 600.– (anziché fr. 100.–) a titolo di ripetibili. Debitamente invitato a presentare osservazioni, CO 1 è rimasto silente.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello in rassegna – inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). Presentato il 22 aprile 2015 contro la sentenza la cui notificazione a posteriori della motivazione è avvenuta al patrocinatore della RE 1 il 14 aprile, in concreto il reclamo è sen­z’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata e per quanto di rilevanza nella fattispecie (consid. 9), il Pretore ha stabilito le ripetibili a favore del patrocinatore dell’istante in fr. 100.– ponderando l’onorario calcolato secondo il valore litigioso (“ad valorem”, OV) e l’onorario a tempo (“ad horam”, OT) secondo la formula mista qualificata come usuale, ossia: 2 x OV x OH : (OV + OH). Avuto riguardo alla semplicità del caso, il Pretore ha preso in considerazione quale onorario ad valorem il minimo della tariffa di fr. 528.60 (10% x 26'428 x 20%, art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [RTar, RL 3.1.1.7.1]) e quale onorario ad horam ha tenuto conto di “almeno una decina di minuti” a fr. 280.– l’ora.

                             3.  Nel reclamo la RE 1 ricorda che in linea di massima le ripetibili possono essere fissate nel caso specifico tra fr. 528.55 e fr. 3'699.90. In virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar una deroga a tali limiti è possibile solo nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità o gli interessi delle parti lo giustificano. Nella fattispecie, sostiene la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore per ricevere le istruzioni della cliente, allestire la procura, controllare la catena di cessione della pretesa fatta valere contro la convenuta, analizzare gli atti processuali e redigere l’istanza di rigetto del­l’opposizione, così come per eseguire e verificare il pagamento dell’anticipo degli oneri processuali, ammonta a complessive due ore e mezza e di conseguenza non esiste, a suo modo di vedere, alcuna manifesta sproporzione nell’assegnare delle ripetibili nell’ordine di fr. 528.55. Alle ripetibili così calcolate – conclude la reclamante – devono essere aggiunte le spese (art. 6 cpv. 1 RTar) e l’IVA (8%, art. 14 RTar) e quindi appare ragionevole aumentare l’indennità accordata dal Pretore a fr. 600.–.

                             4.  In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; in: Trezzini/Coc­chi/Ber­nasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. sentenza della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4).

                           4.1  Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile da fr. 20'000.– sino a fr. 50'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 10 e il 20% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onora­­rio dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

                           4.2  Nel caso specifico, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate tra fr. 530.– (10% x 20% di fr. 26'427.95) e fr. 3'700.– (20% x 70% di fr. 26'427.95) arrotondati. Non risulta, d’altronde, che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa presentassero particolarità tali da giustificare una deroga rispetto alla tariffa di legge. In particolare, l’impegno del patrocinatore dell’istante supera evidentemente i soli dieci minuti riconosciuti dal primo giudice, anche se un avvocato ragionevolmente sollecito non avrebbe profuso in un tale mandato le due ore e mezza di lavoro fatte valere dalla reclamante, senza peraltro produrre una nota d’onorario dettagliata. Ma pur limitando tale dispendio a un’ora e mezza, applicando la tariffa di fr. 280.– l’ora (art. 12 RTar) l’onorario ad horam (fr. 320.–) non può dirsi sproporzionato all’onorario ad valorem minimo (fr. 528.55), non appena ove si pensi che la rimunerazione non deve tenere conto solo del tempo dedicato dall’avvocato alla pratica ma pure del­l’importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che grava su di lui, da commisurare in funzione del valore litigioso (v. sentenza del Tribunale federale 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2). Non stando i due valori in un rapporto irragionevole, non sussiste quindi il presupposto, stabilito all’art. 13 cpv. 1 RTar, per derogare ai limiti della tariffa secondo il valore della causa. Può così essere lasciata aperta la questione dell’applicabilità – oggi discutibile – alla tariffa del 2007 della formula mista citata dal primo giudice. Considerato che il caso non presentava difficoltà di rilievo, si giustifica di riconoscere alla RE 1 un’indennità di fr. 530.–, inclusiva di spese e IVA (cfr. art. 10 cpv. 1, 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo essa fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. Il reclamo va pertanto parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato in tal senso.

                             5.  Premesso che il valore litigioso in questa sede è di fr. 600.–, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore a quello della tassa, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 600.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 225.– già anticipata dalla parte istante è posta a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 530.– per ripetibili.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 10.– e per i restanti fr. 90.– a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 100.– per ripetibili parziali.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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